Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie
Testo in vigore al
Art. 10
1. E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo cessione di azienda, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti o cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta.9
2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della comomissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990.711
Art. 11
1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche mediante certificato sostitutivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono indicare i dati relativi alle somme versate, nell'anno cui la predetta dichiarazione si riferisce, a titolo di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.
2. Con decreti dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti criteri e modalita' di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; saranno altresi' previste, al fine di realizzare un maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalita' tecniche per lo scambio di dati e notizie relativi ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rilevazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Art. 12
1. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 dovranno essere emanate le disposizioni concernenti:
a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
b) l'adeguamento e correzione dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
c) i programmi e i criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e i criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, nonche' i programmi e i criteri per l'effettuazione di controlli incrociati e di accertamenti automatici e sintetici, anche in relazione al potenziamento degli ausili informatici e del personale addetto, in applicazione degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
d) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 dovranno assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4.151 miliardi nel 1991, a 6.890 miliardi nel 1992 e a 9.990 miliardi nel 1993.
Art. 13
1. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola "ventuplo" e' sostituita dalla parola "decuplo".
2. Il prospetto dei coefficienti allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal prospetto allegato alla presente legge.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 16 dicembre 1990, data di entrata in vigore della disposizione relativa all'aumento della misura del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a partire dal 16 dicembre 1990, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni, si tiene conto del decuplo della annualita' e si applicano, altresi', i coefficienti previsti nel prospetto di cui al comma 2, in luogo di quelli della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
Art. 14
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, puo' comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma del'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32";b) all'articolo 54, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: "In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risultera' dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa e' ridotta al 15 per cento. La soprattassa e' aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa e' presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo".
2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il terzo comma, e aggiunto il seguente: "Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
3. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: "nella quale l'operazione doveva essere computata;", sono aggiunte le seguenti: "se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa e' elevata al 40 per cento;";
b) nel penultimo periodo, dopo le parole: "termine di presentazione della dichiarazione annuale", sono aggiunte le seguenti: "; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi.".
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabilite le modalita' per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazioni integrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.
5. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludendo la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 1982, n. 516.
Art. 15
1. I processi concernenti i tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e all'amministrazione finanziaria alla data di entrata in vigore della presente legge, si estinguono e la controversia si intende definita sulla base dell'ultima decisione di merito ovvero, in mancanza, dell'accertamento dell'ufficio tributario, con riduzione del 10 per cento del tributo, risultante dovuto e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo a rimborso di somme gia' pagate e il tributo risultante dovuto non puo' essere inferiore a quello corrispondente ai valori dichiarati.
2. L'estinzione del processo, dichiarata con ordinanza del presidente della Commissione tributaria o della sezione, per i ricorsi gia' assegnati, e' comunicata alle parti a cura della segreteria e diviene definitiva, ove entro il termine di sessanta giorni, non venga richiesta da una delle parti la riassunzione del giudizio con formale istanza notificata alla controparte. L'istanza dell'ufficio tributario deve recare, a pena di inammissibilita', il visto dell'ispettorato compartimentale, compentente. Per le controversie pendenti dinanzi all'amministrazione finanziaria, l'estinzione e' dichiarata dall'intendente di finanza.
Art. 16
1. Le pene pecuniarie dovute per l'inosservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1992 l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non e' ammesso il ricorso delle commissioni tributarie e' demandato agli uffici del registro del territorio in cui le violazioni sono state constatate. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle soprattasse, da eseguirsi con le modalita' che saranno indicate nel regolamento di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.
3. Se non interviene la definizione della controversia prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme e' ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimita' e di merito, entro ternta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutivita' del ruolo. La decisione dell'intendente di finanza e' definitiva. Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facolta' di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza e' definitiva.12
4. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992 uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita', delle imposizione secondo i seguenti principi e criteri direttivi.
a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostituiti aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parimetri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;
b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere in tutto in parte mantenuti solo le finalita' per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunita' economica europea; in relazione a tali obiettivi verra' tenuto particolarmente conto della effettiva necessita' di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attivita' anche in relazione delle dimensioni dell'attivita', nonche' delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che vera' determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifi indirizzi costituzionali;
d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e dei criteri direttivi indicati nelle lettere a) b) e c) non potra' superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.
d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904
1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princi'pi e criteri direttivi, potra' essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di societa' costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sara' commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potra' superare, per ciascuna annualita', l'importo di un milione di lire.
1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princi'pi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta', purche' le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per le singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonche' una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entita' di benefici fiscali da ciascuno derivanti, dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione nonche' indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi. Il Governo nei trenta giorni successivi esaminato il parere trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi della Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992 ovvero dal primo giorno secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura, e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.
Art. 18
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunita', economica europea, e prevedendo, idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sara' ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potra' essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta, in tal caso la misura della ritenuta non potra' essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonche' alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonche' di quelli indicati nelle lettere d) ed m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidnte della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potra' in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. Saranno stabiliti, fermo restando il limite complessivo di lire 10.000.000, gli importi massimi deducibili per ciascun onere.
1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princi'pi e criteri direttivi, sara' previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti dal qualunque forma di cessione di partecipazioni in societa' o enti e dei diritti connessi, nonche' dei redditi derivanti dall'attivita' dei fondi di investimento. Saranno altresi' previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da societa' che esercitano attivita' in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte dei lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresi' adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di societa' di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sara' assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82.
2. Il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1.6
Art. 19
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi, concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) facolta' per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;
b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e quelli di eta' non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonche' le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purche' conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
c) commisurazione dell'imposta alla capacita' contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da essi posseduti;
d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciascuno degli altri componenti di un coefficiente non superiore a 0,5 considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potra' essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con piu' di 65 anni a ciascuno dei quali e' comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potra' comunque dar luogo ad un risparmio di imposta superiore alle 400.000 lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avra' particolare riguardo alla capacita' contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche, o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovra' garantire che la perdita di gettito dell'imposta sui redditi delle persone che a regime non eccedera' la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;
e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia;
f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonche' per il coordiamento delle norme in vigore, relative all'accertamento alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso ed ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.
2. ... il Governo invia per il parere, anche per singole parti omognee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni, e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1.
Art. 20
1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni limitatamente alle assunzioni relative alla quarta qualifica funzionale.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalita':
a) nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera a) sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione generale dei posti; tali concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta, e per quelli delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio e' ammesso a partecipare sulla base graduatorie formate fra coloro che risultino idonei a seguito delle predette nuove prove psico-attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;
c) qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980 n. 312, non consenta la totale copertura dei posti riservati ai sensi del coma 1, tali posti riservati ai sensi del comma 1, tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere a) e b) fino alla totale copertura della quota di riserva.
3. Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della regione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni.
4. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli, sono assegnati con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la vacanza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento a dipendenti del Ministero delle Finanze.
Art. 21
1. All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alla lettera g-bis) introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni della legge 27 aprile 1989, n. 154, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "Non e' obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135".
Art. 22
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI