Istituzione dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso", con sede in Torino
Testo in vigore al
Art. 4
1. Il Consiglio d'amministrazione e' composto di tredici membri, dei quali quattro designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno designato dal Ministero della pubblica istruzione, quattro designati dal Consiglio della Valle d'Aosta e quattro designati dalla Deputazione provinciale di Torino.
2. Due dei membri designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono scelti fra gli appartenenti ad istituti superiori di cultura aventi sede in Torino.
3. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica sei anni e possono essere confermati.
4. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a due adunanze consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti.
Art. 5
1. L'Ente e' amministrato dal Consiglio, che delibera a maggioranza assoluta di voti.
2. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, compreso il presidente.
3. Il Consiglio stabilisce altresi' le norme per l'ordinamento, la conservazione e l'amministrazione del Parco; approva ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, dell'Ente; delibera il regolamento del personale dipendente; stabilisce le norme relative alla tutela della fauna e della flora del Parco, delle sue formazioni geologiche, della bellezza del paesaggio, nonche' quelle relative allo sviluppo del turismo nella zona del Parco, con regolamento che e' sottoposto all'approvazione del Consiglio della Valle e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e che deve essere permanentemente esposto all'albo pretorio dei Comuni compresi nei perimetro del Parco.
Art. 6
1. Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vice-presidente ed un segretario, i quali formano il Comitato esecutivo dell' Ente.
2. I membri dei Comitato esecutivo durano in carica tre anni, salvo conferma.
Art. 7
1. Il Comitato esecutivo da' esecuzione ai deliberati del Consiglio e svolge le altre attribuzioni che gli siano delegate da questo.
2. Le deliberazioni del Comitato debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti.
Art. 8
1. Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo sono convocati dal presidente e, nel caso di assenza o di impedimento di lui, dal vice presidente.
2. Il Consiglio e' convocato almeno due volte all'anno.
Art. 9
1. Alla direzione dei servizi tecnici ed amministrativi del Parco e' preposto un direttore sovraintendente.
2. Questo e' nominato dal Consiglio di amministrazione, che lo sceglie fra le persone che abbiano dato prova di competenza specifica, scientifica e pratica.
3. Il direttore sovraintende da' esecuzione alle deliberazioni prese, nelle rispettive competenze, dal Consiglio, dal Comitato e dal presidente.
4. Su richiesta del Consiglio di amministrazione, puo' essere comandato presso l'ente "Parco nazionale Gran Paradiso" un funzionario dello Stato o di altro ente pubblico, con l'incarico temporaneo di direttore sovraintendente. Il comando e' disposto dal capo dell'amministrazione statale o dall'ente cui appartiene il funzionario medesimo.
Art. 10
1. Alle spese occorrenti per l'amministrazione del Parco sara' provveduto:
1) con un contributo di L. 9.500.000 che saranno versate annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;123
2) con il contributo di L. 2.000.000 che saranno Versate annualmente dalla Valle d'Aosta;23
3) con il contributo di L. 2.000.000 da versarsi annualmente dalla provincia di Torino;23
4) con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del Parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attivita', di pertinenza del Parco;
5) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;
6) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati, nazionali o stranieri.
Art. 11
1. L'amministrazione dell'Ente e' sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, composto da cinque membri, di cui due nominati dal Consiglio della Valle, due nominati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno nominato dalla Deputazione provinciale di Torino.
2. Sono nominati inoltre due revisori supplenti, dei quali uno dal Consiglio della Valle ed uno dal Ministero del tesoro.
3. Il Collegio dei revisori puo' chiedere al presidente dell'Ente notizie e chiarimenti sull'andamento della gestione e su determinati atti di essa; accerta la regolare tenuta, della contabilita' e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture; e riferisce al presidente dell'Ente ed alle amministrazioni dalle quali sono nominati i suoi membri sui risultati della gestione.
4. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Art. 12
1. I confini del Parco sono indicati da apposite tabelle che sono esenti da tasse di bollo.
Art. 13
1. La sorveglianza del Parco e' affidata alle guardie del Parco ed agli agenti della forza pubblica.
2. Il personale, attualmente addetto alla sorveglianza del Parco, che ne faccia domanda, e' assunto dall'Ente.
3. Il personale assunto ai sensi del precedente comma sara' inquadrato nel Corpo di guardie giurate da istituirsi dall'Ente, conservando
l'anzianita' di servizio, la qualifica e gli altri diritti acquisiti.
4. Sino alla istituzione del Corpo suddetto, il personale in servizio
rimarra' alle dipendenze dell'Ente con il trattamento in godimento.
5. Il personale dell'Ente e' esentato dalle tasse relative alle concessioni di pesca e di caccia e da quelle di porto d'armi.
Art. 14
1. I contravventori ai divieti di caccia e di pesca sono puniti con una ammenda pari al quintuplo del valore degli animali uccisi o feriti, calcolato in base al prezzo della selvaggina viva, e, comunque, non inferiore a lire diecimila.
2. Le contravvenzioni elevate contro i violatori delle norme emanate e da emanare per la difesa del Parco, possono essere conciliate soltanto dalla direzione del Parco entro trenta, giorni dalla, notifica del verbale al contravventore.
3. La conciliazione non puo' esimere dalla confisca degli animali uccisi, delle armi, dei cani, di ogni strumento che possa concorrere all'atto di bracconaggio, nonche' dal risarcimento dei danni calcolati in base al prezzo della selvaggina viva.
4. La conciliazione non e' ammessa quando si tratti di contravvenzioni previste dal Codice penale o da leggi speciali per le quali non sia consentita l'oblazione.
Art. 15 Disposizione transitoria
1. Del primo Consiglio di amministrazione del "Parco nazionale Gran Paradiso" fara' parte di diritto, in sostituzione di uno dei quattro membri da designarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il commissario straordinario del "Parco nazionale Gran Paradiso" attualmente in carica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 5 agosto 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - GONELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 11 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 45. - FRASCA