Sez. L, Sentenza n. 3588 del 07/04/1998 (Rv. 514327 - 01)
FORZE ARMATE - UFFICIALI - IN GENERE | Ufficiali di complemento - Rapporto di impiego - Esclusione - Limiti - Eccezioni - Conseguenze - Sottotenente di complemento di prima nomina - Disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 32 del 1986 - Diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità - Esclusione.
FORZE ARMATE - UFFICIALI - IN GENERE
Non si configura rapporto di pubblico impiego per la categoria degli ufficiali di complemento, ad eccezione di quelli inseriti nello speciale ruolo ad esaurimento formato dagli ufficiali di complemento trattenuti in servizio, richiamati o vincolati alle ferme previste da leggi speciali, per i quali la formale costituzione dell'anzidetto rapporto è espressamente prevista dall'art. 35 della legge 20 settembre 1980 n. 574. Ne consegue che con riguardo a sottotenente di complemento di prima nomina, anteriormente al vigore dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1986 (n. 958, che non avendo natura interpretativa, è priva di effetti retroattivi) deve escludersi il diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità, previsto per la prima volta in favore della detta categoria di ufficiali dalla disposizione di legge in ultimo cit..
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 574 art. 35, Legge 24/12/1986 num. 958 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)