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Approvazione della convenzione per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Torino-Milano

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di iniziare i lavori della autostrada Torino-Milano;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per le comunicazioni e per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 30 novembre 1929-VIII, inscritta al repertorio dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici col n. 287, tra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Societa' anonima autostrada Torino-Milano, con sede in Torino, per la concessione della costruzione ed esercizio della strada riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento tra Torino e Milano.

Art. 2

1. Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere di costruzione per la strada sopra cennata.

Art. 3

1. Alle espropriazioni occorrenti per la suddetta costruzione sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli.

2. Le operazioni relative a dette espropriazioni saranno eseguite dalla Societa' concessionaria.

3. La Societa' stessa potra' immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sara' approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

4. Il Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinera' pure la somma che, in via provvisoria, dovra' depositarsi per indennita' di espropriazione e per gli altri risarcimenti che ai terzi possano competere.

5. Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

6. Ogni variante o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto dell'esecuzione delle opere, sara' approvata con lo stesso procedimento.

7. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4

1. Le disposizioni della legge sui lavori pubblici e del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, concernenti la conservazione del suolo delle strade ordinarie, statali e provinciali e delle loro dipendenze, nonche' le relative servitu' e doveri della proprieta' laterale, sono applicabili alla strada di cui si tratta. Per quanto riguarda lo sbarramento della strada e il divieto di introdursi ad estranei non autorizzati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal titolo 5° della legge sui lavori pubblici e dal vigente regolamento di polizia ferroviaria.

Art. 5

1. La Societa' concessionaria dell'autostrada Torino-Milano ha facolta' di nominare agenti per far rispettare le disposizioni generali e speciali relative alla strada stessa.

2. Tali agenti dovranno essere approvati a norma dell'articolo 139 della legge di P. S.

Art. 6

1. Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme che occorreranno per la circolazione sull'autostrada, in aggiunta ed in deroga a quelle riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, approvate con R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179.

Art. 7

1. L'annualita' di L. 3.725.166,45, che lo Stato dovra' corrispondere alla Societa', ai termini dell'art. 14 della convenzione, sara' compresa nel limite d'impegno per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali, limite fissato in lire 35 milioni con l'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1035, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1929-30.

Art. 8

1. Le somme che verranno rimborsate dalla Societa' a norma dell'art. 14 della convenzione, saranno versate in conto entrate del Tesoro.

2. Quelle che si ricaveranno per effetto dell'applicazione, ad opera compiuta, della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, sul contributo di miglioria, andranno a totale beneficio dell'Erario e saranno anche esse versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

3. E' fatto obbligo alla Societa' concessionaria di presentare annualmente i propri bilanci ai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, al fine di accertare le somme da versarsi all'Erario, nonche' le somme da inscriversi per il servizio delle obbligazioni e dei mutui.

Art. 9

1. Le Casse di risparmio, anche in deroga dei propri statuti, sono autorizzate a concedere mutui e sovvenzioni alla Societa' dell'autostrada Torino-Milano, capitalizzando il sussidio degli enti pubblici ed accettando in cessione i certificati di liquidazione di annualita' rilasciati dallo Stato.

2. Le garanzie tanto degli enti pubblici come dello Stato rimangono inderogabili, anche nei casi di decadenza e di riscatto.

Art. 10

1. La Societa' concessionaria e' autorizzata ad emettere obbligazioni e contrarre mutui per una somma capitale che complessivamente non ecceda i 50 milioni, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Art. 11

1. La convenzione stipulata con la Societa' dell'autostrada Torino-Milano e' esente dai diritti di segreteria e verra' registrata con il pagamento della sola tassa di L. 10 a carico della Societa' concessionaria.

2. Gli atti di acquisto e di espropriazione dei terreni ed altri stabili strettamente necessari per la costruzione dell'auto-strada, sue dipendenze ed accessori, saranno egualmente registrati con la predetta tassa fissa di L. 10.

Art. 12

1. Il presente decreto andra' in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Di Crollalanza - Mosconi
- Ciano - Acerbo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 14. - Mancini.