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Attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;
Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, sui servizi della proprieta' intellettuale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' urgente e assoluta di disporre per l'attuazione graduale del richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in rapporto con le esigenze dell'organizzazione tecnica;
Tenuta altresi' presente la necessita' di introdurre modificazioni ai decreti sopra richiamati, nonche' di mantenere in vigore alcune norme dell'attuale legislazione nelle materie delle invenzioni, dei modelli e dei marchi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, avra' attuazione in tempi diversi, mediante distinti provvedimenti, separatamente per la materia delle invenzioni, per quella dei modelli e per quella dei marchi.

2. Il decreto anzidetto, per la materia delle invenzioni e per quella dei marchi, avra' altresi' attuazione graduale. Al Governo del Re sono delegati i necessari poteri per stabilire la ripartizione delle disposizioni secondo le tre distinte materie anzidette, per regolare la gradualita' dell'applicazione delle disposizioni stesse e per riunire in appositi testi le disposizioni da mettere in attuazione per prime, nonche' quelle da attuare in tempi successivi, mediante Regi decreti, aventi forza di legge, da emanare a norma degli articoli seguenti.

Art. 2

1. E' differita, per qualunque effetto, a tempi successivi, l'attuazione degli articoli seguenti del richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602:

  1. a) articoli 28 e 90, e connesse disposizioni, per la parte riguardante l'esame preventivo della novita' in materia sia di invenzioni, sia di marchi;

  2. b) art. 33, eccettuato il n. 2 del comma secondo, art. 91 e art. 92, e connesse disposizioni, per la parte riguardante l'opposizione preventiva in materia sia di invenzioni, sia di marchi;

  3. c) articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, riguardanti la licenza obbligatoria in materia d'invenzioni;

  4. d) articoli 120 e seguenti, nonche' articoli 123 e seguenti, e connesse disposizioni, riguardanti, rispettivamente, l'istituzione del Consiglio delle privative e dei marchi e l'istituzione dell'Albo dei rappresentanti per le privative e per i marchi;

  5. e) art. 143, e connesse disposizioni, riguardanti l'applicazione, nelle Colonie e nei Possedimenti italiani, del predetto R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602.

2. Analogamente, e' differita l'attuazione: dell'art. 16, comma secondo, riguardante le invenzioni dei processi per medicamenti;
dell'art. 20, per la parte riguardante la durata dei brevetti d'invenzione; dell'art. 95, comma secondo, riguardante la durata degli effetti della registrazione dei marchi; nonche' delle disposizioni che deferiscono al Ministro per le corporazioni la decisione dei ricorsi in materia di invenzioni, di modelli e di marchi.

Art. 3

1. Mediante Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Governo del Re, con i poteri delegati di cui al precedente art. 1, provvedera' a riunire in appositi testi, separatamente per le invenzioni, i modelli e i marchi, le disposizioni del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, da mettere in attuazione per prime, nonche' le disposizioni delle leggi e dei decreti vigenti che restano in vigore.

2. Il Governo del Re, con i poteri anzidetti, provvedera' altresi' a coordinare, in tale sede, le disposizioni richiamate nel precedente comma, al fine di disciplinare organicamente le singole materie, integrando, modificando, sopprimendo le disposizioni stesse, anche per armonizzarle con le Convenzioni internazionali, esecutive nel Regno, e, in generale, con le altre leggi dello Stato.

3. Gli stessi testi indicheranno anche le leggi e i decreti che resteranno abrogati con la loro entrata in vigore.

Art. 4

1. Il Governo del Re, mediante Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati, udito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, provvedera' a emanare le disposizioni regolamentari e ogni altra norma necessaria per l'attuazione dei singoli testi di cui all'articolo precedente.

2. La data di entrata in vigore di ciascuno degli anzidetti testi potra' essere stabilita nel decreto che approva il rispettivo regolamento.

Art. 5

1. In conformita' degli articoli 1 e 3, e con i poteri da essi conferiti al Governo del Re, sara' provveduto a dare attuazione alle norme la cui applicazione e' differita ai sensi dell'art. 2.

2. Alle relative norme regolamentari verra' provveduto in conformita' dell'art. 4.

3. I provvedimenti previsti nel presente e nei precedenti articoli 3 e 4, aventi per oggetto esclusivo l'attuazione dell'articolo 143 del richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, saranno promossi dal Ministro per l'Africa italiana, fermo il concerto con gli altri Ministri interessati.

Art. 6

1. Il primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, riguardante i servizi della proprieta' intellettuale, e' sostituito dai seguenti due comma:
«Ai posti del ruolo tecnico della proprieta' intellettuale si accede col diploma di laurea in ingegneria o in chimica o farmacia.
«Il Ministro per l'industria ed il commercio determina di volta in volta nei bandi di concorso, i posti riservati ai concorrenti in possesso dell'una o dell'altra delle lauree di cui al precedente comma, e inoltre la eventuale specializzazione in ingegneria o in chimica, di cui i candidati debbono essere in possesso ed ha facolta' di stabilire se, oltre la laurea, i candidati debbano essere muniti di altri titoli di specializzazione
».

Art. 7

1. Il Ministro per le corporazioni ha pure facolta' di disporre, nei bandi di concorso, che il richiamato art. 7 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, nella parte riguardante la prima attuazione del ruolo tecnico e il conferimento, mediante pubblico concorso per titoli, dei posti di grado sesto e settimo, trovi applicazione anche per i posti attualmente vacanti in detti gradi, o che si renderanno vacanti entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Analogamente, su conforme disposizione dei bandi di concorso, il medesimo art. 7, nella parte riguardante il conferimento dei posti iniziali dello stesso ruolo tecnico mediante concorso per esami, riservato agli avventizi, potra' trovare applicazione, fino a concorrenza di tre posti, anche per gli avventizi che prestino servizio, presso una qualsiasi Amministrazione statale, almeno dal 1° luglio 1934.

3. Agli, effetti dei comma precedenti, s'intendera' riaperto, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, il termine di due anni stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge soprarichiamato per la pubblicazione dei bandi di concorso.

4. Salvo quanto precede, resta ferma ogni altra disposizione del Regio decreto-legge anzidetto.

Art. 8

1. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

2. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Lantini - Ciano - Solmi - Di Revel - Benni - Guarnieri
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 118. - Mancini