Sez. 2 - , Sentenza n. 25345 del 12/12/2016 (Rv. 642153 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Eccezione di usucapione sollevata, ma non esaminata, in primo grado - Mancata tempestiva riproposizione ad opera dell'appellato - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio dal giudice del gravame - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
L’eccezione di usucapione sollevata, ma non esaminata, in primo grado e non tempestivamente riproposta dall’appellato, non è rilevabile d’ufficio dal giudice del gravame, trattandosi di eccezione da ritenersi rinunciata, ex art. 346 c.p.c., in quanto fondata su una ragione del tutto autonoma e non su una mera difesa a sostegno del rigetto del gravame. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di un’eccezione di usucapione assorbita in primo grado, a seguito del rigetto della domanda attorea di accertamento della proprietà, ma riproposta in appello solo con la comparsa conclusionale, l'aveva, ciononostante, esaminata ed accolta, ritenendo la relativa questione rilevabile d’ufficio in base alla considerazione per cui la “causa petendi” delle azioni a difesa della proprietà è rappresentata dal diritto e non dal titolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)