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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1957, cause riunite C-7/56, C-3/57, C-4/57, C-5/57, C-6/57 e C-7/57

Decisione
decisa il 1957-07-12
ECLI
ECLI:EU:C:1957:7

Epigrafe

Nelle cause riunite No 7-56 e No 3-57, No 4-57, No 5-57, No 6-57, No 7-57 tra 1) ALGERA Dineke 2) CICCONARDI Giacomo 3) COUTURAUD Simone 4) GENUARDI Ignazio 5) STEICHEN Félicie con domicilio eletto presso l'Avv. Georges Margue, Rue Alphonse Munchen 6, Lussemburgo, parti ricorrenti, e con l'assistenza dell'Avv. Pierre Chareyre, patrocinante al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione, Parigi, e l'ASSEMBLEA COMUNE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, con domicilio eletto presso i suoi uffici a Lussemburgo, rue Beaumont 19a, parte convenuta, rappresentata dal suo agente, Avv. Jean Coutard, patrocinante al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione di Parigi, cause che hanno per oggetto l'annullamento di provvedimenti amministrativi e risarcimento danni. LA CORTE, composta dai Signori: Ch. L. Hammes, Presidente di Sezione, in funzioni di Presidente della Corte, P. J. S. Serrarens, Presidente di Sezione, O. Riese, J. Rueff e A. van Kleffens, Giudici; Avvocato Generale: M. Lagrange, Cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › 1. Conclusioni delle parti › A — CAUSA D'ANNULLAMENTO

paragrafo 1
Nel loro comune ricorso del 19 novembre 1956 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
paragrafo 2
«Voglia la Corte: dichiararsi il ricorso ricevibile; accoglierlo nel merito e dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati; annullare i provvedimenti impugnati con tutte le conseguenze di legge.»
paragrafo 3
Quali provvedimenti impugnati i ricorrenti indicano
paragrafo 4
«quelli del 12 luglio 1956 e del 15 ottobre 1956.»
paragrafo 5
La convenuta ha così concluso:
paragrafo 6
«Voglia la Corte: prender atto che la convenuta si rimette alla saviezza della Corte.»
paragrafo 7
Nella controreplica la convenuta tiene ferme le precedenti conclusioni,
paragrafo 8
«con tutte le conseguenze di legge, in particolare per quanto riguarda gli onorari e le spese di causa.»

SENTENZA › IN FATTO › 1. Conclusioni delle parti › B — CAUSE DI DANNI

paragrafo 1
Nei loro distinti ricorsi No 3, No 4, No 5, No 6, No 7-57 del 5 marzo 1957 il cui contenuto è identico, i ricorrenti chiedono alla Corte:
paragrafo 2
«Voglia la Corte: di assegnare al ricorrente (rispettivamente alla ricorrente) per il suo licenziamento una riparazione pecuniaria il cui complessivo importo sia per una parte computato per applicazione diretta od analogica dell'art. 34 comma 7 dello Statuto e per l'altra, liquidato quale risarcimento del danno morale e materiale subito a seguito dell'illegittimo agire dell'amministrazione; con vittoria di spese e di onorari.»
paragrafo 3
A complemento di tali conclusioni essi dichiarano:
paragrafo 4
«di rimettersi alla saviezza della Corte per stabilire secondo equità l'ammontare degli indenizzi.»
paragrafo 5
La convenuta chiede alla Corte:
paragrafo 6
«di dichiarare irricevibile il ricorso, subordinatamente respingerlo nel merito, con tutte le conseguenze di legge ed in ispecie per quanto concerne le spese e gli onorari di causa.»

SENTENZA › IN FATTO › 2. Gli antefatti

paragrafo 1
Da quanto le parti hanno esposto e dai documenti prodotti emergono le seguenti circostanze pacifiche da cui traggono origine le presenti cause.
punto 1
Nell'autunno 1955 l'Assemblea Comune stava curando il riordinamento del suo Segretariato per eliminare alcuni inconvenienti rivelatisi nel suo funzionamento. Posto che i lavori della Commissione dei Presidenti per l'adozione dello Statuto del personale della Comunità volgevano a quell'epoca al termine e che d'altra parte i contratti d'impiego dei dipendenti dell'Assemblea Comune scadevano tutti il 31 dicembre 1955, la convenuta decise di collegare l'attuazione del nuovo ordinamento interno all'applicazione dello Statuto ai suoi dipendenti.
punto 2
Nella sua riunione del 25 novembre 1955 il Bureau della convenuta prese le seguenti deliberazioni: a) «… il Bureau decide di adottare il Regolamento amministrativo interno nella redazione allegata al presente processo verbale» (verbale No 6). L'art. 12 del Regolamento amministrativo interno contiene precise indicazioni in merito: alla ripartizione del personale della convenuta in tre categorie; alle funzioni in ogni categoria (ad es.: categoria II: «fonctions d'application et d'exécution spécialisée») ; alla determinazione delle mansioni previste entro ogni categoria ed ogni genere di funzioni nonchè agli stipendi relativi (ad es. categoria II — Exécution spécialisée — assistant qualifié II (grado 8); assistant I (grado 9 A), L'art. 13 stabilisce il numero dei posti ed i relativi gradi in ogni categoria (ad es.: II categoria = 44 posti dei gradi da 6 B sino a 9 A). b) «… per il Segretariato dell'Assemblea Comune il Bureau adotta la descrizione delle mansioni connesse a ciascuno dei 13 gradi, come figura nella distinta allegata sub 4» (verbale No 8). Si tratta della cosidetta «job-description list» in cui si legge ad esempio: «Il categoria — Fonctions d'éxécution spécialisée — grade 9 A, Assistant I — Sténo-dactylo-plurilingue». c) «… il Bureau decide di applicare col 1o gennaio 1956 la tabella degli stipendi adottata dalla Commissione dei Presidenti il 9 maggio 1955» (verbale No 9). d) (verbale No 12) «… il Bureau decide: nell'ambito del nuovo ordinamento del Segretariato dell'Assemblea Comune le nomine e le promozioni qui sotto indicate avranno effetto dal giorno che sarà indicato nei provvedimenti individuali che, in tempo debito, il Presidente consegnerà ad ogni singola interessato.» La decisione contiene di seguito la distinta di tutti i dipendenti della convenuta con indicazione a fianco di ciascuno del grado e dello scatto assegnatigli. Così la ricorrente Algera fu inquadrata come segue: grado 9 A, scatto 3 (= Categoria II).
punto 3
Nella riunione del 12 dicembre 1955 la Commissione dei Presidenti diede atto che lo Statuto del personale da essa predisposto era «definitivamente adottato» per tutte le Istituzioni salvo il Consiglio dei Ministri; tale riserva era dovuta al fatto che il suo Presidente aveva dichiarato di voler consultare i suoi colleghi prima di dare la sua definitiva adesione. In merito agli allegati allo Statuto — fra i quali, ai sensi dell'art. 25, 3 comma doveva trovarsi anche una descrizione delle mansioni e delle attribuzioni connesse ad ogni posto entro le singole categorie ed i singoli ruoli speciali — fu deciso, secondo ciò che risulta dal processo verbale, quanto segue: «riguardo alle modalità per la redazione degli allegati, la Commissione decide che le amministrazioni delle Istituzioni si consultino fra di loro. Essa precisa nel contempo che tali consultazioni devono tendere all'armonizzazione dei testi però senza pregiudicare il carattere facoltativo degli allegati.»
punto 4
Dopo tale riunione, cioè nella tarda sera del 12 dicembre 1955, Il Presidente Pella consegnò ai dipendenti dell'Assemblea dei decreti i quali — salvo le differenze riguardanti ogni singolo interessato a seconda del posto assegnatogli — corrispondevano sostanzialmente a quello rimesso alla ricorrente prima nominata e qui riprodotto: «Vu l'article 43 du Règlement de l'Assemblée Commune, arrêté par l'Assemblée dans sa séance du 10 janvier 1953, modifié dans ses séances des 16 janvier 1953 et 12 mai 1954, Vu les dispositions du Règlement administratif intérieur de l'Assemblée, arrêtées par le Bureau dans sa séance du 25 novembre 1955, Vu les délibérations du Bureau en date du 25 novembre 1955, Vu la déclaration écrite de Mademoiselle Algera en date du 12 décembre 1955, déclarant qu'elle veut bénéficier du Statut des fonctionnaires, ARRÊTE: 1. Le contrat d'emploi conclu entre l'Assemblée Commune de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, d'une part, et Mademoiselle Algera, d'autre part, et expirant le 31 décembre 1955, cessera d'être en vigueur au 31 décembre 1955. 2. Le Règlement provisoire et ses annexes, mis en vigueur à dater du 1er juillet 1953, par décision du Bureau de l'Assemblée Commune en date du 15 juin 1953, cessent d'être en vigueur au 31 décembre 1955. 3. A dater du 1er janvier 1956, Mademoiselle Algera Dini EST ADMISE AU BÉNÉFICE DU STATUT, est nommée au grade d'assistant I, prend rang au troisième échelon d'ancienneté. 4. En attendant la mise en vigueur, totale ou partielle, des dispositions du Statut et de ses annexes, et dans le cadre des modifications intervenues par suite de l'entrée en vigueur du Règlement administratif intérieur, les articles du contrat et du Règlement provisoire cessant l'un et l'autre d'être en vigueur au 31 décembre 1955 et énumérés en annexe seront appliqués à titre transitoire. L'annexe ci-jointe fait partie intégrante du présent arrêté. Luxembourg, le 12 décembre 1955. Le président de l'Assemblée Commune (s): G. Pella Le secrétaire général de l'Assemblée Commune (s): de Nerée» Solo alla signora Couturaud non fu consegnato alcun decreto essendo essa quel giorno assente per malattia. Mediante una lettera del Presidente dell'Assemblea Comune di data 13 febbraio 1957 le fu tuttavia comunicato che essa avrebbe avuto un trattamento analogo a quello degli altri ricorrenti. Ciascuno degli attuali ricorrenti, ad eccezione della signora Couturaud, sottoscrisse in data 12 dicembre 1955 una dichiarazione del seguente tenore: «Le soussigné … déclare accepter d'être admis au bénéfice du Statut dans les conditions lui offertes, tout en reconnaissant que cette déclaration emporte renonciation de sa part au bénéfice des dispositions de son contrat, du Règlement provisoire du personnel de l'Assemblée Commune du 1er juillet 1953 et de l'application du tableau de hiérarchie et de traitements arrêté par le Bureau en sa réunion du 27 octobre 1954.»
punto 5
Nella sua riunione del 28 gennaio 1956 la Commissione dei Presidenti adottò definitivamente lo Statuto ed in merito agli allegati decise, fra altro, quanto segue: «Le Istituzioni mantengono piena libertà per quel che concerne gli allegati allo Statuto, nonchè, posto che tali allegati devono venir trasmessi alla Commissione dei Presidenti soltanto per avviso, le modifiche sulle quali la Commissione si sarà accordata rappresentano unicamente delle proposte fatte alle Istituzioni e non delle decisioni.» Inoltre, la Commissione incaricò i capi delle amministrazioni delle quattro Istituzioni della Comunità di elaborare e di presentare prima della sua successiva riunione, un documento da cui si potessero rilevare le differenze che vi erano nelle tabelle di corrispondenza previste dall'allegato I nonchè di farle delle proposte per attenuare le divergenze ancora esistenti.
punto 6
I capi delle amministrazioni compilarono in proposito una relazione. In merito ad essa la Commissione dei Presidenti deliberò nella sua riunione del 5 marzo 1956 e riconobbe la concorde volontà dei dirigenti delle quattro Istituzioni di raggiungere l'armonizzazione dei gradi e degli stipendi del personale in tutte le Istituzioni della Comunità. La Commissione dei Presidenti stabilì inoltre di «riprendere in esame tale questione nella sua succesiva riunione dopo che nel frattempo, i dirigenti delle quattro Istituzioni avrebbero, deliberato in merito.» Nella sua riunione del 29 marzo 1956 la Commissione decise di incaricare un Gruppo di lavoro — in seguito denominato «Comitato Delvaux» dal nome del suo Presidente, il giudice Delvaux — «di ricercare e raggiungere l'armonizzazione fra le tabelle delle funzioni e dei gradi nelle varie Istituzioni onde consentire l'applicazione a tutti i dipendenti della Comunità di un unico Statuto, dei suoi allegati e del Regolamento generale.»
punto 7
Nella sua riunione segreta del 15 marzo 1956, il Bureau della convenuta decise: «di aderire alla richiesta del Presidente dell'Alta Autorità e di elaborare unitamente alle altre Istituzioni un piano organico possibilmente identico. Tale adesione alla proposta del Presidente dell'Alta Autorità lascia comunque impregiudicata la questione dell'interpretazione dell'art. 78 nonchè l'autonomia delle decisioni che il Bureau dell'Assemblea potrà adottare qualora, malgrado ogni sforzo, non si riesca a raggiungere l'armonizzazione.»
punto 8
Il «Comitato Delvaux» — in cui la convenuta era rappresentata dal suo Vicepresidente signor Vanrullen, preparò una prima relazione al principio di maggio 1956. Essa conteneva proposte concrete per l'uniforme inquadramento di gran parte degli impieghi e cioè di quelli «per i quali prima della creazione del comitato non era stato possibile raggiungere un accordo». Inoltre, per quanto riguardava la convenuta, la relazione dava atto che: «… durante le discussioni era emerso che l'attuale (al 18. 4. 56) situazione di fatto presso l'Assemblea, non rispondeva alla comune tabella di armonizzazione; sussistevano disparità e divergenze cui si doveva ovviare al più presto.» Nella sua riunione del 12 maggio 1956, la Commissione dei Presidenti, decise quanto segue: «La Commissione dei Presidenti, prende atto della decisione del Presidente dell'Assemblea Comune di fare del suo meglio per armonizzare gli stipendi dei dipendenti dell'Assemblea con quelli dei dipendenti delle altre Istituzioni mediante disposizioni transitorie che avran vigore per breve tempo; proroga l'incarico affidato al Comitato per l'armonizzazione degli stipendi; invita l'Assemblea Comune a riferire entro il 1o giugno 1956 al predetto Comitato in merito al carattere ed alla durata d'applicazione delle norme transitorie poste in vigore per eliminare le differenze esistenti fra gli stipendi dei suoi dipendenti e quelli dei dipendenti delle altre Istituzioni; invita il Comitato per l'armonizzazione degli stipendi a presentarle entro il 13 giugno 1956 una relazione sull'esito delle soluzioni da esso proposte.» Prima di aderire a tali decisioni il Presidente della convenuta chiese fosse preso atto «che tali risoluzioni non significavano che l'Assemblea Comune aveva già accettata una situazione in merito alla quale essa doveva ancora deliberare. La sua definitiva adesione dipendeva infatti dalla possibilità di ovviare alle difficoltà derivanti dalle norme transitorie, essendo ciò la premessa indispensabile per evitare che l'Assemblea adotti uno speciale statuto per i suoi dipendenti».
punto 9
In data 13 giugno 1956 il Comitato Delvaux presentò una «relazione supplettiva» nella quale, al punto II A., si esprime sulla situazione sorta presso la convenuta dopo la consegna dei decreti del 12 dicembre 1955. Vi si legge in particolare: «Nel corso dell'elaborazione di questo piano di armonizzazione sono apparse numerose discordanze la cui gravità è accresciuta dal fatto … che derogano alle nuove condizioni d'impiego mentre appare, sino a prova contraria, che il contratto del 12 dicembre 1955 abbia definitivamente inquadrato nello Statuto i dipendenti interessati con determinazione del grado, delle funzioni e dello stipendio. Per tale ragione questi casi di discordanza possono essere considerati irrisolvibili. Il Comitato ritiene non aver competenza per pronunciarsi o dare un parere sul valore giuridico dei contratti del 12 dicembre 1955. Esso si permette tutt'al più di auspicare che questi casi detti “irrisolvibili” possano venir definiti senza ricorrere agli organi giurisdizionali.» Nella parte II B della relazione si indicano le soluzioni proposte dalla convenuta: «1. Col 1o luglio 1956 a tutti i dipendenti che ne hanno fatta richiesta e che adempiono alle condizioni previste, verrà applicato lo Statuto: essi saranno definitivamente inquadrati in conformità al piano di armonizzazione con tutto quanto normalmente ne deriva in merito al grado, alle funzioni ed allo stipendio. 2. I dipendenti titolari del contratto del 12 dicembre 1955, ed i quali a seguito del definitivo inquadramento subiranno una diminuzione di stipendio, fruiranno di speciali norme con cui si rettificheranno alcuni elementi di detto contratto. Tali norme avran vigore per due anni al massimo, cioè dal 1o luglio 1956 al 30 giugno 1958, ed esse non incidono in alcun modo sulla normale situazione definitivamente stabilita il 1o luglio 1956. A tale regime speciale che esorbita da quello comune, si è data la durata di due anni perchè nel corso di tale periodo gli scatti biennali di stipendio permetteranno di riassorbire l'attuale differenza nella maggior parte dei casi…» Ancora nella parte II lettera C si legge: «Il Comitato ha preso in esame le varie soluzioni. Per valutarle esso parte da un'ipotesi nettamente determinata e precisamente: 1. che è opportuno e desiderabile risolvere in via transativa la situazione di cui trattasi …; 2. che di conseguenza non si è posto in discussione il valore giuridico del contratto del 12 dicembre 1955 e detto contratto deve pertanto avere esecuzione per quanto riguarda l'inquadramento dell'interessato nello Statuto. Tuttavia la sua esecuzione richiede alcuni adeguamenti che devono tener conto di una duplice riserva: da un lato, l'inquadramento definitivo nello Statuto va fatto senza alcuna riserva con effetto dal 1o luglio 1956 ed in conformità alla tabella di armonizzazione dei gradi, funzioni e stipendi: dall'altro lato, le divergenze di carattere economico dovranno venir riassorbite mediante un regime transitorio di durata non superiore a due anni… Questo punto di vista è il solo che il Comitato possa ammettere.»
punto 10
La Commissione dei Presidenti pose l'esame dell'or menzionata relazione all'ordine del giorno della sua riunione del 15 giugno 1956; nel verbale di tale riunione si legge quanto segue: «Per quanto riguarda l'Assemblea Comune si prende atto che il suo Presidente ha dichiarato che egli sottoporrà al Bureau dell'Assemblea le proposte ed i suggerimenti fatti dal Comitato di armonizzazione e che comunicherà mediante lettera il suo accordo o delle contro-proposte, dopo aver preso contatto con i funzionari dell'Assemblea per ricercare una definizione in via transativa, come il Comitato ha suggerito.»
punto 11
Il Bureau della convenuta tenne una riunione il 19 giugno 1956 e dal verbale risulta fra altro, quanto segue: «2. Il Bureau ha incaricato il suo Vicepresidente signor Vanrullen di proseguire nel suo incarico al fine di risolvere la questione del nuovo inquadramento e dei provvedimenti relativi, sulla base delle proposte fatte dal Comitato Delvaux ed adottate dalla Commissione dei Presidenti nella sua riunione del 15 giugno 1956. 3. Per l'esecuzione di tale incarico il Bureau ha trasferito al signor Vanrullen tutti i suoi poteri in materia amministrativa.»
punto 12
Il 22 giugno 1956 il Bureau dell'Assemblea tenne un'altra riunione; il verbale contiene fra altro, le seguenti dichiarazioni: «il Presidente Polla fa presente che il Bureau non ha l'obbligo di accettare l'armonizzazione ma che egli ha informato la Commissione dei Presidenti che il Bureau dell'Assemblea Comune desiderava l'adozione di uno statuto comune alle quattro Istituzioni. Egli ha inoltre dichiarato che l'armonizzazione potrà venir applicata solo con l'accordo del Bureau e del personale. Che se un tale accordo non potesse venir raggiunto, il Bureau avrebbe dovuto considerare la possibilità di adottare per l'Assemblea un particolare statuto.» A tal fine il signor Vanrullen ed il Segretario Generale della convenuta ebbero nei giorni seguenti dei colloqui con buon numero di dipendenti.
punto 13
Il 27 giugno 1956 il signor Vanrullen inviò a tutti i dipendenti dell'Assemblea un'identica lettera; quella diretta alla ricorrente prima nominata, era del seguente tenore: «Mademoiselle, Par arrêté du 12 décembre 1955, vous avez été admise au bénéfice du Statut et nommée au grade d'assistant I. Le Bureau de l'Assemblée Commune se propose de mettre prochainement en application le Statut commun aux quatre institutions, adopté par la Commission des quatre Présidents le .28 janvier 1956 D'après les dispositions de ce Statut et de ses annexes et notamment du barème des traitements et du tableau de correspondance entre les grades et les emplois, les fonctions que vous exercez correspondent au grade 11 et à la catégorie C (Assistant II). En conséquence et compte tenu de votre ancienneté, votre titularisation, conformément à l'art. 2 — 2o et aux dispositions transitoires du Statut, interviendra dans les conditions suivantes: 1o Vous serez nommée fonctionnaire titulaire de la catégorie C grade 11, échelon 8, avec une ancienneté d'échelon. au 1-1-1956. 2o Le point de départ de votre ancienneté générale de service sera fixé au 1-2-1955. 3o Si le classement ci-dessus entraîne pour vous des émoluments inférieurs à ceux que vous percevez actuellement, vous bénéficierez jusqu'au 30 juin 1958, d'une indemnité compensatoire calculée conformément aux dispositions de l'art. 60 du Statut. 4o Le maximum de bonifìcation d'ancienneté prévue à l'art. 108 du Règlement général de la Communauté (Régime des Pensions) vous sera accordé. Afin de permettre au Bureau de l'Assemblée de statuer dans les meilleurs délais, je considérerai votre acceptation des propositions ci-dessus comme acquise, si je ne suis pas en possession d'une réponse négative de votre part avant le 10 juillet 1956. Veuillez agréer, etc Pour le président de l'Assemblée Commune (s) : Emile Vanrullen vice-président.»
punto 14
Il nuovo inquadramento dei ricorrenti prevedeva quanto segue: Sig.na Algera: prima: Categoria II grado 9 A 3° scatto ora: Categoria C grado 11 8° scatto Sig. Cicconardi: prima: Categoria I grado 3 5° scatto ora: Categoria L grado LA 8° scatto Sig.ra Couturaud: prima: Categoria II grado 9 A 5° scatto ora: Categoria C grado 11 8° scatto Sig. Genuardi: prima: Categoria I grado 2 1° scatto ora: Categoria A grado 3 3° scatto Sig.ra Steichen: prima: Categoria II grado 8 5° scatto ora: Categoria C grado 9 8° scatto La maggior parie dei dipendenti colpiti dai provvedimenti di armonizzazione accettò le nuove disposizioni; altri dichiararono di volersi dimettere col 31 dicembre 1956; altri ancora fecero varie riserve alle proposte del signor Vanrullen. Soltanto i cinque ricorrenti respinsero senz'altro le proposte e — mediante lettere sostanzialmente identiche — dichiararono d'insistere sul mantenimento in vigore del decreto 12 dicembre 1955.
punto 15
Il 12 luglio 1956 il signor Vanrullen inviò agli interessati altre lettere sostanzialmente identiche fra loro; quella diretta alla ricorrente prima nominata è del seguente tenore: «Mademoiselle, Par lettre du 7 juillet 1956 vous m'avez marqué votre désaccord sur les conditions dans lesquelles pourrait intervenir votre titularisation en application des dispositions de l'art. 2-2o et des dispositions transitoires du Statut. Dans ces conditions, et pour autant que vous maintenez le point de vue exprimé dans votre lettre précitée, le Statut, lors de sa mise en application par le Bureau de l'Assemblée Commune, ne pourra vous ètre appliqué qu'en qualité de fonctionnaire temporaire, bénéficiaire d'un contrat d'un an; renouvelable deux fois dans les limites de l'art. 2-3o du Statut. Je vous prie de me faire savoir avant le 21 juillet si ces propositions rencontrent votre accord. Vous trouverez ci-joint un modèle de contrat. Si, au 20 juillet je n'étais pas en possession de votre réponse, je devrais considérer que vous renoncez au bénéfice des dispositions de l'arrèté à vous remis le 12-12-1955 et que par là devient caduque votre renonciation au bénéfice des dispositions de votre contrat, du Règlement provisoire du personnel de l'Assemblée Commune du 1er juillet 1953 et de l'application du tableau de hiérarchie et de traitements arrêté par le Bureau en sa réunion du 27 octobre 1954, qui rentrent pour vous en vigueur. Votre contrat, qui normalement est venu à expiration le 31-12-1955 sera alors prorogé une dernière fois du 1er janvier 1956 au 31 décembre 1956 au traitement de 2.754 U. E. P., fixé par le Bureau au cours de sa réunion du 25 novembre 1955. Veuillez agréer, etc. Pour le président de l'Assemblée Commune (s): Emile Vanrullen vice-président.» Ciascuno dei ricorrenti inviò al signor Vanrullen una risposta scritta con cui insisteva sulla posizione precedentemente assunta.
punto 16
Nelle sue riunioni del 30 settembre e del 1o ottobre 1956 il Bureau della convenuta adottò le seguenti decisioni: «1. Di applicare, con effetto dal 1o luglio 1956, lo Statuto comune del personale della Comunità ed il Regolamento generale ai dipendenti dell'Assemblea Comune che hanno accettato le proposte del signor Vanrullen. … 2. Di applicare pure con effetto dal 1o luglio 1956 ai dipendenti di cui al No 1 qui sopra gli allegati allo Statuto comune. …» Il Bureau decise inoltre quanto segue: «a) Nei confronti dei dipendenti che non hanno accettato le proposte del signor Vanrullen sarà presa una decisione dal nuovo Bureau che verrà eletto dopo la sessione costitutiva dell'Assemblea Comune, indetta pel novembre 1956. Per i dipendenti di cui al punto a) che precede, restano in vigore le clausole contrattuali e le norme del Regolamento provvisorio del personale che erano applicabili a ciascuno di essi dopo il 31 dicembre 1955. …» Tale decisione fu portata a conoscenza del personale mediante la comunicazione del Segretario Generale No56-12 di data 10 ottobre 1956. Il 15 ottobre 1956 il Segretario Generale aggiunto trasmise al personale una comunicazione (No 56/13) che conteneva in particolare quanto segue: “Per il mese di ottobre 1956 gli stipendi dei dipendenti che hanno accettato le proposte loro fatte nell'ambito dell'armonizzazione, saranno calcolati sulla base del nuovo inquadramento. Entro il 15 novembre 1956 si provvederà alle eventuali rettifiche degli stipendi dei mesi di luglio, agosto e settembre 1956.” In una lettera diretta al Segretario Generale i ricorrenti fecero riserve perchè il loro stipendio non era stato calcolato in base all'inquadramento disposto dai decreti del 12 dicembre 1955. Il 19 novembre 1956 essi presentarono il ricorso d'annullamento di cui ora si discute.
punto 17
In data 30 novembre 1956 il nuovo Bureau dell'Assemblea decise “sempre mantenendo in vigore le decisioni impugnate” di sospenderne l'esecuzione sino all'emanazione della sentenza nella causa di annullamento: i ricorrenti continuano di conseguenza a percepire gli stipendi loro assegnati con i decreti del 12 dicembre 1955.

SENTENZA › IN FATTO › 3. Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti nella causa d'annullamento › 1) Sulla ricevibilità del ricorso

paragrafo 1
La convenuta non solleva eccezioni sulla ricevibilità ma si limita a rilevare che l'impugnata “decisione” No 56-13 del 15 ottobre 1956 rappresenta “un provvedimento d'esecuzione” della decisione del Bureau di data 1o ottobre 1956 e “si rimette alla saviezza della Corte” per la pronuncia sulla ricevibilità del ricorso.
paragrafo 2
A ciò i ricorrenti nulla oppongono.

SENTENZA › IN FATTO › 3. Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti nella causa d'annullamento › II) Sulla fondatezza del ricorso

paragrafo 1
I ricorrenti assumono in sostanza che con i decreti del 12 dicembre 1955 la convenuta ha riconosciuto loro dei diritti statuari e con i provvedimenti impugnati essa glieli ha illegittimamente tolti. I ricorrenti si richiamano alla tesi giuridica che han sostenuta nelle varie lettere dirette al signor Vanrullen ed espongono in particolare:
paragrafo 2
Che i decreti del 12 dicembre contenevano disposizioni “quanto mai precise”: lo Statuto che veniva applicato ai ricorrenti costituisce un insieme inscindibile di cui nessun elemento poteva validamente venir reso inoperante senzà l'accordo degli interessati. Ciò sarebbe possibile solo ove ricorressero — e di ciò non è qui il caso — le condizioni previste dallo Statuto del personale per il licenziamento dovuto ad incapacità professionale, ad esigenze di servizio od a motivi disciplinari. I provvedimenti impugnati che hanno privato i ricorrenti della loro posizione statutaria o quasi statutaria, violano i loro diritti acquisiti ed hanno lo stesso effetto di una sanzione disciplinare. Posto che il 12 dicembre 1955 in seno alla Commissione dei Presidenti si era raggiunto l'accordo sulle disposizioni dello Statuto — con la sola eccezione di quelle sul trattamento di quiescienza — i ricorrenti dovevano considerare definitivo lo stato giuridico riconosciuto loro nei decreti con l'assenso della Commissione dei Presidenti. Se detta Commissione ha ritenuto in seguito di non attenersi al suo precedente deliberato, ciò non legittimava un riesame dello stato giuridico dei ricorrenti. Che l'Amministrazione ha certo facoltà di modificare lo Statuto per esigenze di servizio ma nel farlo deve rispettare i diritti acquisiti e persino un provvedimento con cui sian stati accordati ad un dipendente vantaggi illegittimi, potrebbe venir annullato d'ufficio soltanto nel termine previsto per presentare ricorso — come i ricorrenti intendono dimostrare citando dottrina e giurisprudenza francesi. Dall'applicazione di questi principi al diritto della Comunità, in cui manca un termine per l'impugnazione dei provvedimenti in materia d'impiego, potrebbe soltanto conseguire che i decreti del 12 dicembre 1955 hanno posto in essere all'atto della loro consegna ai singoli interessati uno stato giuridico irrevocabile. I compensi che la convenuta ha offerto ai ricorrenti con lettera del 27 giugno 1956 non rappresentano un indennizzo sufficiente; con essi non si ovviava agli svantaggi relativi alla carriera ed al trattamento di quiescenza ma si rimediava soltanto, e per un tempo limitato, al danno economico subito dai ricorrenti. I ricorrenti assumono che i provvedimenti impugnati han disposto una retrocessione. Il ricorrente secondo nominato ad esempio, sarebbe stato retrocesso dal grado 3o al grado 4o e sarebbe così sceso dal gruppo “direttivo” a quello “di concetto” diventando un pari grado dei funzionari che sino allora si trovavano gerarchicamente a lui sottoposti. Lo stesso vale per gli altri ricorrenti.
paragrafo 3
La convenuta insorge contro l'espressione “retrocessione” e sostiene che se i ricorrenti avessero accettato le proposte del signor Vanrullen, essi avrebbero subito soltanto un pregiudizio economico. Essi occupano del resto anche ora i posti che avevano prima “con gli stessi superiori e con gli stessi inferiori”. La convenuta nega recisamente che si tratti di un provvedimento disciplinare. Essa espone ampiamente gli antefatti nonchè le circostanze e le considerazioni che l'hanno indotta ad emanare i provvedimenti di cui trattasi e sulla cui. contraddittorietà i ricorrenti insistono.
paragrafo 4
Le disposizioni del Trattato relative allo stato giuridico dei funzionari sarebbero poco chiare e contraddittorie: mentre dagli articoli 6 e 78, No 3, 1o comma del Trattato appare che le Istituzioni sono autonome, l'art. 78, No 3, 2o comma nonchè il par. 7 delle Disposizioni transitorie, attribuiscono alla Commissione dei Presidenti dei poteri in materia di personale. Gli antefatti della causa mettono in luce quali difficoltà ha causato alle Istituzioni della Comunità la poca chiarezza dei predetti testi.
paragrafo 5
L'Assemblea Comune ha prodotto in causa un parere del prof. de Soto in merito a tale questione.
paragrafo 6
Essa espone inoltre quanto segue:
paragrafo 7
Non sarebbe vero che i provvedimenti del dicembre 1955 sull'inquadramento furono adottati “con l'assenso” della Commissione dei Presidenti. Il Bureau dell'Assemblea Comune non ha mai chiesto l'assenso della Commissione dei Presidenti o delle altre Istituzioni ed ancor meno vi si è richiamato. Nell'autunno del 1955 l'Assemblea Comune ha ritenuto dover collegare il riordinamento dei suoi servizi con la messa in vigore dello Statuto. Posto che i contratti d'impiego del personale scadevano il 31 dicembre 1955 ci si è preoccupati “di predisporre tutto” entro tale data pur sapendo che era incerto “se il 31 dicembre 1955 il testo definitivo dello Statuto sarebbe stato adottato”; da entrambe le parti fu in tal modo assunto un rischio. La convenuta ha comunque voluto che i suoi dipendenti potessero prendere una decisione dopo aver avuto modo di sapere, per quanto possibile, quale stato giuridico avrebbero avuto; essa si è pure preoccupata di sapere quali dei suoi dipendenti desideravano passare in ruolo. Il Bureau ed il Segretariato avevano per ciò deciso “di precisare almeno alcuni punti del futuro stato giuridico dei dipendenti”; essi han creduto di poterlo fare perchè già nel corso dei lavori preparatori dello Statuto, la Commissione dei Presidenti aveva adottato una serie di disposizioni: così quella sulla scala degli stipendi e le disposizioni, poi inserite nell'ultimo comma dell'art. 25 e nell'ultimo comma dell'art. 62 dell'attuale Statuto e che in quell'epoca erano state approvate nel testo seguente: “la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni dei dipendenti è di competenza di ciascuna Istituzione” e “ogni Istituzione deve predisporre per suo conto il particolare allegato che riguarda il suo personale”. Il Bureau ha così ritenuto aver facoltà di stabilire una “job-description” per l'applicazione della scala degli stipendi; i primi contatti presi a tal proposito con le altre Instituzioni diedero l'impressione — rivelatasi in seguito troppo ottimistica — che per l'adozione della “job-description”-fra le Istituzioni non vi erano notevoli divergenze, tolti alcuni casi riguardanti i gradi inferiori e che si confidava poter agevolmente risolvere in via bonaria. L'armonizzazione successivamente decisa dalla Commissione dei Presidenti risponde allo spirito informatore del Trattato: non attuarla avrebbe costituito una crassa ipocrisia. La convenuta ha fatto quanto stava in lei per tutelare gli interessi dei suoi dipendenti. Nei provvedimenti impugnati non si tratta di modifiche allo Statuto del personale bensì di un caso che non è affatto previsto dallo Statuto cioè quello dell'inquadramento iniziale. Quello di cui si discute è un caso senza precedenti che ha richiesto una soluzione unica nel suo genere: per essa non ci si può richiamare alla giurisprudenza dei vari paesi. L'Assemblea Comune l'a inoltre richiamo alle sentenze della Corte nelle cause Kergall (No 1-55) e Bourgaux (No 1-56) secondo le quali solo gli organi responsabili dell'Assemblea Comune sono competenti a decidere sull'organizzazione dei servizi dell'Istituzione.

SENTENZA › IN FATTO › 4. Mezzi ed argomenti delle parti nella causa di danni › I) Nei loro ricorsi i ricorrenti espongono:

paragrafo 1
A. Che i ricorsi sono stati presentati soltanto in via sussidiaria in quanto vi si fanno valere dei danni che sorgerebbero solo qualora il ricorso d'annullamento venisse respinto.
paragrafo 2
B. Che a prescindere da come si consideri la suddivisione dei poteri e delle competenze fra la Commissione dei Presidenti e la convenuta, sta di fatto che il mutato atteggiamento di quest'ultima ha causato ai ricorrenti un grave pregiudizio. Essi sono stati privati del loro stato giuridico statutario, del loro grado e scatto nonchè delle prospettive di carriera. I ricorrenti si richiamano all'art. 34 comma 7 dello Statuto del personale che prevede un indennizzo nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per “esigenze di servizio”; tale disposizione sarebbe applicabile perchè il provvedimento che ha colpito i ricorrenti equivale ad una “risoluzione in tronco del rapporto d'impiego fra l'Assemblea ed i suoi dipendenti”.
paragrafo 3
C. I ricorrenti avrebbero inoltre subito un danno morale. La convenuta sembrò all'inizio disposta a giungere ad un componimento; tuttavia il suo atteggiamento mutò nel luglio 1956 ed i ricorrenti furono “brutalmente” posti di fronte a due proposte alternative di cui nessuna teneva conto dei loro legittimi interessi. Tale condotta dell'Assemblea ha creato per i ricorrenti uno stato di grave disagio morale e li ha posti in una situazione di estrema insicurezza; i ricorrenti hanno patito personalmente e dal punto di vista professionale di un grave turbamento che porterà loro pregiudizio anche in avvenire. I ricorrenti non sarebbero rimasti al servizio dell'Assemblea se non avessero considerato definitivo lo stato giuridico loro riconosciuto nel dicembre 1955. A causa della posizione non definita che avevano presso la Comunità essi hanno dovuto rinunciare ad altri incarichi che furono loro offerti.

SENTENZA › IN FATTO › 4. Mezzi ed argomenti delle parti nella causa di danni › II) Ciò che la convenuta espone nella comparsa di risposta

paragrafo 1
A. I ricorsi sarebbero irricevibili. Non è ammissibile “riunire due cause di carattere diverso e fra loro incompatibili”, di presentare un ricorso solo in via sussidiaria e di porre la Corte nell'alternativa di accogliere l'uno o l'altro ricorso. I ricorrenti non potrebbero invocare l'art. 34 comma 7 dello Statuto del personale perchè, ove il loro ricorso d'annullamento venisse respinto, essi perderebbero il diritto all'applicazione dello Statuto. D'altronde la citata disposizione tratta del collocamento in disponibilità per esigenze di servizio; questa ipotesi però è del tutto estranea al caso dei ricorrenti i quali sono tuttora in servizio presso la convenuta.
paragrafo 2
B. I ricorsi sono anche infondati perchè non sussisterebbe alcun danno, o se danno vi è, gli stessi ricorrenti vi avrebbero dato causa. I ricorsi sono stati esplicitamente presentati per l'eventualità che la Corte respinga il ricorso d'annullamento e dichiarati legittimi i provvedimenti presi nei confronti dei ricorrenti, e conseguentemente anche il ripristino dalla loro situazione di dipendenti contratuali. Se ciò fosse, vorrebbe dire che i ricorrenti, respingendo le proposte loro fatte, hanno erroneamente valutata la loro posizione giuridica per cui dovrebbero sopportare le conseguenze del loro errore. A seguito della decisione del Bureau dell'Assemblea di non dare esecuzione alle decisioni impugnate sinchè la Corte non si sia pronunciata, i ricorrenti han percepito stipendi più elevati di quelli dei loro colleghi che avevano, aderito alle proposte del signor Vanrullen. Non si può affatto parlare di “retrocessione” in quanto i ricorrenti non son più dipendenti statutari; si tratta soltanto di un inquadramento meno favorevole. I ricorrenti possono unicamente pretendere un'indennità di licenziamento ai termini del loro contratto d'impiego.
paragrafo 3
C. Infondata è anche la pretesa di risarcimento del danno morale. Tale danno non sussiste e quand'anche sussistesse, sarebbero pure i ricorrenti ad avervi dato causa. Se i ricorrenti avessero accettato le proposte del signor Vanrullen essi avrebbero conservato la situazione morale che avevano. D'altronde i ricorrenti esercitano sempre le stesse funzioni. Si tratterebbe comunque di un tipico caso di pregiudizio indiretto che è diffìcile, se non impossibile valutare. I ricorrenti non hanno offerto alcuna prova della loro affermazione d'aver respinto proposte di altri impieghi. Essi avevano d'altronde la possibilità di rimanere al servizio della convenuta.

SENTENZA › IN FATTO › 4. Mezzi ed argomenti delle parti nella causa di danni › III) Ciò che i ricorrenti espongono nella replica

paragrafo 1
A. L'eccezione d'irricevibilità sarebbe infondata. L'esito di un'autonoma causa può benissimo dipendere dall'esito di un'altra causa. Nessuna norma si oppone al modo di procedere seguito dai ricorrenti. Le cause non sono fra loro incompatibili. All'esito favorevole della causa d'annullamento conseguirebbe che la Corte non avrebbe più da pronunciarsi sulle altre cause.
paragrafo 2
B. Quand'anche la convenuta fosse stata tenuta — ciò che si contesta — ad inchinarsi alla decisione della Commissione dei Presidenti relativa all'armonizzazione, ciò non escluderebbe comunque il diritto a risarcimento dei ricorrenti per la violazione degli irrevocabili impegni assunti nei loro confronti. Ai ricorrenti non può essere opposta la eventuale illegittimità di una decisione che nemmeno è stata pubblicata, quando essi dovevano ritenerla regolare e legittima.
paragrafo 3
C. In ciò che la convenuta sostiene riguardo ai danni subiti dai ricorrenti essa trascura il fatto che i diritti riconosciuti ai ricorrenti con i decreti del 12 dicembre 1955 erano irrevocabili e che i ricorrenti mai vi avevano rinunciato. Le indennità che furono offerte ai ricorrenti in via transativa erano inadeguate ed avevano carattere temporaneo: tale proposta non fu neppure mantenuta in corso di causa.

SENTENZA › IN FATTO › 4. Mezzi ed argomenti delle parti nella causa di danni › IV) Ciò che la convenuta espone nella controreplica

paragrafo 1
Con le loro considerazioni in merito al fondamento della loro pretesa di risarcimento i ricorrenti andrebbero fuori strada; se il ricorso d'annullamento venisse respinto ciò significherebbe che non sussistono diritti acquisiti. La sottile distinzione fra i vari piani dei rapporti giuridici — da una parte quelli delle Istituzioni tra di loro e dall'altra, quelli dell'Assemblea Comune con i suoi dipendenti — è inconferente a questo proposito.
paragrafo 2
Sembrerebbe che ora come anche prima i ricorrenti appuntino le loro censure sui provvedimenti presi dalla convenuta nel giugno e nel luglio 1956. Se però intendono denunciare un colpevole errore in cui la convenuta sarebbe incorsa nel dicembre 1955, cioè quando ha affrettatamente preso le note decisioni, si deve rilevare che sino ad ora i ricorrenti non si sono richiamati all'art. 40 del Trattato e che tale mezzo d'impugnazione sarebbe inammissibile nell'attuale stadio del procedimento. Per di più l'art. 40 ha tratto ad una colpa o ad un errore da cui sorge la responsabilità della Comunità. Un'errata interpretazione dell'art. 78 No 3 del Trattato, il cui testo è poco chiaro, non può certo costituire colpa od errore.

SENTENZA › IN FATTO › 5. Il procedimento

paragrafo 1
Il ricorso d'annullamento (No 7-56) fu depositato il 19 novembre 1956 ed i ricorsi per danni (No 3, No 4, No 5, N o6, 7-57) furono presentati alla Corte il 5 marzo 1957, tutti nelle debite forme.
paragrafo 2
I mandati dell'avvocato dei ricorrenti nonchè quelli dell'agente della convenuta sono regolari.
paragrafo 3
Il procedimento scritto si svolse ritualmente. I ricorsi furono regolarmente notificati; le comparse di risposta, le repliche e le controrepliche furono depositate nei termini fissati e pure regolarmente notificate. Agli atti di cause furono allegati vari documenti.
paragrafo 4
Con ordinanze del Presidente e rispettivamente del Magistrato facente funzioni di Presidente, le cause furono assegnate, per l'eventuale istruttoria alla II Sezione. Fu designato quale relatore il Giudice O. Riese.
paragrafo 5
Dopo la chiusura del procedimento scritto, sentito l'Avvocato Generale ed aderendo alle proposte fatte dal relatore nella sua relazione preliminare presentata ai sensi dell'art. 34 del suo Regolamento, la Corte ha disposto in data 23 maggio,
paragrafo 6
la riunione di tutte le cause, di passare alla discussione orale senza procedere ad istruttoria, di richiedere tuttavia le parti di rispondere a determinate domande e di produrre ulteriori documenti; a ciò le parti hanno adempiuto nei giorni 6 e 7 giugno.
paragrafo 7
Il 13 giugno 1957 ebbe luogo la discussione orale che si svolse ritualmente. Su richiesta del Giudice relatore le parti hanno presentato di comune accordo uno specchio da cui risultano gli stipendi, le possibilità di carriera ed il possibile trattamento di quiescenza dei ricorrenti prima e dopo l'applicazione delle norme di armonizzazione nonchè gli stipendi ecc. . . . che essi avrebbero avuto qualora avessero accolte le proposte del signor Vanrullen.
paragrafo 8
Nell'udienza del 14 giugno 1957 l'Avvocato Generale presentò le sue conclusioni con cui chiedeva alla Corte di respingere il ricorso d'annullamento ponendo le spese a carico dei ricorrenti e di con-dannare la convenuta al pagamento simbolico di 1 franco di danni a ciascun ricorrente oltre alle spese delle relative cause.

SENTENZA › IN DIRITTO › A — Ricorso d'annullamento No 7-56 › I — SULLA RICEVIBILITÀ

paragrafo 1
I ricorrenti chiedono alla Corte di:
paragrafo 2
“dichiarare illegittime le decisioni impugnate e di annullarle con tutte le conseguenze di legge” senza però precisare nelle loro conclusioni di quali provvedimenti trattisi.
paragrafo 3
Nel ricorso tuttavia trovasi la seguente indicazione: “le decisioni impugnate sono quelle del 12 luglio 1956 e del 15 ottobre 1956”. Stando a questa precisazione i provvedimenti impugnati sono dunque la lettera del 12 luglio che il Vicepresidente dell'Assemblea Comune, signor Vanrullen indirizzò ai ricorrenti nonchè la comunicazione No 56-13 che il Segretario Generale aggiunto rivolse al personale dell'Assemblea Comune il 15 ottobre 1956.
paragrafo 4
Quanto alla lettera del signor Vanrullen di data 12 luglio 1956, la Corte ritiene che essa sia effettivamente una decisione. Tale lettera infatti indica con la debita precisione quali misure l'Assemblea Comune intendeva adottare nei confronti dei ricorrenti ove avessero insistito nel respingere le proposte precedentemente loro rivolte con la lettera del signor Vanrullen di data 27 giugno 1956. Orbene i ricorrenti hanno esplicitamente mantenuto il loro rifiuto.
paragrafo 5
Il signor Vanrullen era pienamente abilitato a prendere tale decisione posto che il Bureau, con deliberazione del 19 giugno 1956, gli aveva delegato “i propri poteri” per “definire la questione relativa al nuovo inquadramento ed ai provvedimenti connessi, sulla base delle proposte formulate dal Comitato Delvaux ed approvate dalla Commissione dei Presidenti nella sua riunione del 15 giugno 1956”. Per di più, la decisione contenuta nella lettera fu confermata con deliberazione del Bureau dell'Assemblea in data 1o ottobre 1956.
paragrafo 6
Per quel che riguarda la comunicazione No 56-13 del 15 ottobre 1956, ci si può chiedere se essa costituisca una decisione nei confronti dei riccorrenti od una semplice indicazione da cui essi potessero dedurre che non avrebbero più percepito lo stipendio loro assegnato con i decreti del 12 dicembre 1955. Orbene, la decisione del Bureau dell'Assemblea di non applicare lo Statuto ai ricorrenti e di non corrispondere più lo stipendio previsto dai decreti del 12 dicembre 1955, non fu espressamente notificata agli interessati. Ciò nonostante deve ritenersi che tale comportamento della convenuta non possa pregiudicare il diritto dei ricorrenti ad impugnare la decisione predetta.
paragrafo 7
Per tale ragione la Corte ritiene ricevibile anche il ricorso rivolto contro la comunicazione No 56-13 del 15 ottobre 1956 posto che è solo per mezzo di questa comunicazione che i ricorrenti hanno avuto modo di sapere che il Bureau aveva confermato le proposte del signor Vanrullen, circostanza questa che risultava solo indirettamente dalla comunicazione No 56-12. Nel chiedere l'annullamento della “decisione del 15 ottobre 1956” i ricorrenti impugnano dunque la decisione implicita della convenuta di negar loro sia lo stipendio, che l'inquadramento accordati con i decreti del 12 dicembre 1955.
paragrafo 8
Il ricorso è dunque ricevibile per l'uno e per l'altro capo della domanda.

SENTENZA › IN DIRITTO › A — Ricorso d'annullamento No 7-56 › II - SULLA COMPETENZA DELLA CORTE

paragrafo 1
Le parti non hanno elevato eccezioni sulla competenza della Corte ed essa non dà luogo a rilievi d'ufficio.

SENTENZA › IN DIRITTO › A — Ricorso d'annullamento No 7-56 › III - SULLA REVOCABILITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRODUTTIVI DI DIRITTI SOGGETTIVI

paragrafo 1
I ricorsi sono rivolti contro la revoca dei decreti del 12 dicembre 1955, fatta dall'Assemblea. I ricorrenti affermano che tali decreti avrebbero concesso loro dei diritti statutari, diritti acquisiti che non si potevano revocare senza il consenso dei titolari. Va dunque esaminato se la revoca di tali atti amministrativi sia giuridicamente possibile.
paragrafo 2
E anzitutto necessario eliminare un errore di logica suscettibile di condurre ad un circolo vizioso e consistente nell'affermare che si trattasse di un diritto acquisito per trarne la conseguenza che tale diritto non potesse venir revocato. Infatti, la circostanza stessa che un diritto riconosciuto da un atto anministrativo possa unilateralmente venir revocato dall'Amministrazione, sta precisamente a dimostrare che il diritto di cui trattasi non è un diritto acquisito.
paragrafo 3
I decreti del 12 dicembre 1955 dispongono l'applicazione dello Statuto nei confronti dei ricorrenti, li nominano a determinati “gradi” e ne fissano il rango gerarchico assegnando a ciascuno uno scatto di stipendio.
paragrafo 4
Una volta ammessa la validità giuridica di questi atti, ne consegue che essi rappresentano degli atti amministrativi individuali da cui sorge un diritto soggettivo.
paragrafo 5
Circa la possibilità di una revoca di tali atti, trattasi di un problema di diritto amministrativo ben noto nella giurisprudenza e nella dottrina di tutti i paesi della Comunità ma per la cui solu-zione il Trattato non contiene alcuna norma giuridica. La Corte, per non denegare giustizia, è pertanto tenuta a risolvere tale problema informandosi alle leggi, alla dottrina ed alla giurisprudenza dei paesi membri.
paragrafo 6
Da un esame di diritto comparato risulta che nei sei Stati membri un atto amministrativo creatore di diritti soggettivi non può, in linea di principio, venir revocato ove si tratti di atto legittimo; dato che in tal caso l'atto in parola fa sorgere un diritto soggettivo, la necessità di salvagurdare il principio della certezza del diritto deve prevalere sull'interesse che l'Amministrazione potrebbe avere a revocare la decisione in parola. Ciò vale in ispecie per la nomina dei funzionari.
paragrafo 7
Quando l'atto amministrativo è invece illegale, il diritto oggettivo di tutti gli Stati membri ammette la possibilità della revoca. L'assenza di base legale oggettiva nell'atto amministrativo incide sul diritto soggettivo dell'interessato e giustifica la revoca dell'atto. Va posto in relievo che se tale principio è generalmente ammesso, le modalità della sua applicazione variano.
paragrafo 8
In diritto francese si richiede che l'atto illegale sia revocato prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione in sede giurisdizionale e, qualora sia stato presentato ricorso, prima dell'emanazione della sentenza: il diritto belga, quello lussemburghese e quello olandese sembrano seguire, tolte lievi varianti, analoghi criteri.
paragrafo 9
Il diritto tedesco non prevede invero alcun termine per l'esercizio del diritto di revoca, salvo nei casi in cui esso sia previsto da una speciale norma. Cosi la legge federale sul pubblico impiego nel suo art. 13 ammette la revoca della nomina solo nel termine di sei mesi. — Tuttavia è generalmente ammesso che il principio del rispetto della buona fede (Treu und Glauben) s'oppone ad una revoca indebitamente tardiva, cioè che abbia luogo ad una data di molto posteriore a quella in cui la revoca avrebbe potuto venir fatta. La giurisprudenza e la dottrina si richiamano in proposito anche alla nozione della rinuncia (Verzicht) e della preclusione (Verwirkung) del diritto di revoca.
paragrafo 10
Il diritto italiano è particolarmente preciso in materia. Ogni atto amministrativo viziato da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere può venir annullato ex iunc dall'amministrazione che l'ha emanato, senza pregiudizio dei diritti soggettivi che esso può aver fatto sorgere. Tale revoca può essere pronunciata in qualsiasi momento; nessun termine per l'esercizio del diritto di revoca è dunque previsto. Tuttavia, secondo la dottrina e la giurisprudenza, una revoca intervenuta con indebito ritardo può configurare un caso di eccesso di potere; è inopportuno annullare fatti avvenuti da lunga data, anche se contrari alla legge, a meno che gravi ragioni di pubblico interesse esigano la revoca.
paragrafo 11
La revocabilità di un atto amministrativo illegale è dunque ammessa in tutti gli Stati membri.
paragrafo 12
La Corte si associa alle conclusioni dell'Avvocato Generale ed accoglie il principio della revocabilità degli atti amministrativi illegali, almeno entro un limite di tempo ragionevole quale è stato osservato con le decisioni impugnate.

SENTENZA › IN DIRITTO › A — Ricorso d'annullamento No 7-56 › IV — SULLA LEGITTIMITÀ DEI DECRETI DEL 12 DICEMBRE 1955

punto 1
Con riguardo alle norme che regolano le attribuzioni interne dell'Assemblea Comune, i decreti del 12 dicembre sono stati validamente emanati: essi furono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea Comune e dal suo Segretario Generale. Il Presidente ha agito nell'ambito delle decisioni adottate dall'Assemblea Comune il 25 novembre 1955. Pertanto i decreti sono stati validamente emanati secondo le disposizioni del Regolamento dell'Assemblea Comune (Gazzetta Ufficiale della Comunità No 13 del 9 giugno 1954, pag. 402) — in ispecie dell'art. 43, par. 3 — e del Regolamento amministrativo interno dell'Assemblea Comune del 25 novembre 1955 — in ispecie dagli articoli 1, 2 e 14. Anche se il Segretario ed il Presidente dell'Assemblea Comune non avessero scelto il momento opportuno per consegnare i decreti agli interessati (il Bureau aveva previsto la consegna di detti decreti “in tempo debito”) e se gli obblighi previsti dall'art. 43, par. 3 del Regolamento dell'Assemblea Comune e dall'art. 2 par. 4 del Regolamento amministrativo interno non fossero stati rispettati, tutto ciò non inciderebbe affatto sulla validità dei decreti del12 dicembre 1955 con riguardo all'ordinamento interno dell'Assemblea.
punto 2
Rispetto alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio si pone, a proposito dei decreti del 12 dicembre 1955, il problema di stabilire se la convenuta poteva validamente ammettere i ricorrenti allo Statuto e disporre il loro inquadramento senza il consenso od il parere della Commissione dei Presidenti, prevista dall'art. 78 del Trattato. Ciò posto, non vi è alcun bisogno di esaminare quale è l'ampiezza degli altri poteri che il Trattato attribuisce a tale Commissione uè quale competenza le spetti per stabilire lo Statuto del personale, ai sensi del par. 7, ultimo comma, della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie. a) La decisione sull'applicazione dello Statuto è di competenza delle Istituzioni od il Trattato non prevede, in materia, alcun intervento della Commissione dei Presidenti. Qualora i decreti del 12 dicembre 1955 comportino effettivamente l'ammissione dei ricorrenti allo Statuto — problema questo che sarà esaminato più oltre sub VI —, l'ammissione allo Statuto disposta dai detti decreti sarebbe legittima e valida. b) Per quanto riguarda invece l'inquadramento disposto dai decreti del 12 dicembre 1955 la situazione è meno chiara. Dai decreti del 12 dicembre 1955 risulta che i ricorrenti furono nominati a gradi determinati e che fu loro assegnato un determinato scatto di stipendio. Ciò comportava fra altro di fissare il loro stipendio, come appare dal testo delle decisioni prese dal Bureau dell'Assemblea il 25 novembre 1955. Orbene l'esame del problema di stabilire se l'Assemblea Comune era competente a fissare da sola lo stipendio dei propri funzionari o se essa poteva farlo solo col concorso della Commissione dei Presidenti prevista dall'art. 78 del Trattato, conduce alle seguenti considerazioni: 1o Le Istituzioni sono autonome nell'ambito delle loro attribuzioni (art. 6, 4o comma del Trattato). Così infatti, nella sua sentenza No 1-55 (Causa Kergall) la Corte ha riconosciuto che l'Assemblea Comune è “competente ad organizzare liberamente il suo Segretariato nel modo ritenuto migliore per il servizio”. D'altra parte, il secondo comma, del No 3 dell'art. 78 costituisce soltanto un'eccezione al principio dell'autonomia previsto al comma precedente e per questo stesso motivo deve essere interpretato in senso restrittivo. Ciò tuttavia non toglie che l'art. 78, No 3 attribuirebbe alla Commissione dei Presidenti la competenza a fissare il numero dei dipendenti e le scale dei loro stipendi: si tratta infatti di dati che devono essere “preventivamente determinati” dalla Commissione suddetta. Il contenuto di questa disposizione si spiega col fatto che solo la Comunità, e non le Istituzioni, ha personalità giuridica. Donde la necessità d'armonizzare la vita delle quattro Istituzioni e di prevedere un controllo in materia finanziaria e di bilancio: controllo che l'art. 78 del Trattato affida alla Commissione dei Presidenti. Va inoltre sottolineato che a nessun altro organo è stato conferito un potere di controllo preventivo in materia finanziaria. 2o La competenza a determinare il numero dei dipendenti e le scale dei loro stipendi risulta attribuita alla Commissione dei Presidenti dal secondo comma del No 5 dell'art.. 78 del Trattato, solo nei limiti in cui l'uno e l'altro elemento non siano stati stabiliti da un'altra disposizione del Trattato o di un Regolamento d'esecuzione. Di ciò però non trattasi nel caso in esame. Il controllo previsto dal Trattato sarebbe inefficace se ciascuna. Istituzione avesse il potere di adottare regolamenti interni per stabilire il numero o le scale degli stipendi dei suoi dipendenti. Simile interpretazione condurrebbe a risultati assurdi. L'inciso del No 3, comma 2, dell'art. 78 contempla soltanto i casi in cui il Trattato dispone modalità speciali per fissare uno stipendio nonchè l'ipotesi di un regolamento d'esecuzione adottato in virtù di tali disposizioni del Trattato. Ogni altra interpretazione svuoterebbe l'art. 78 del suo contenuto e deve quindi venir respinta. Inoltre, l'autonomia dell'Assemblea Comune, in quanto Assemblea parlamentare, non può essere invocata di fronte alla competenza specifica che l'art 78 del Trattato conferisce alla Commissione dei Presidenti Quest'articolo infatti si applica indistintamente a tutte le Istituzioni della Comunità; il fatto che l'Assemblea Comune possieda delle attribuzioni specialiè irrilevante a questo fine; l'autonomia funzionale dell'Assemblea Comune si dispiega soltanto nell'ambito delle sue attribuzioni, previste dal Trattato (art 6 ultimo comma). 3o Gli specifici poteri che l'art 78 del Trattato conferisce alla Commissione dei Presidenti ricorrono quindi nella fattispecie. Tuttavia, per quanto riguarda l'ampiezza di tali poteri, le tesi proposte alla Corte sono due: a) Secondo la prima tesi la Commissione dei Presidenti, per l'esercizio di un efficace controllo, dovrebbe disporre di un diritto di decisione in materia finanziaria. A sostegno di questa tesi ci si è richiamati sia alla lettera sia alle finalità dell'art. 78. Per quanto riguarda la lettera, si afferma che l'art. 78 No 3 affida alla Commissione dei Presidenti il compito di determinare, prima che gli Stati di previsione siano stati statibiliti, il numero dei dipendenti e le scale dei loro stipendi. L'uso in tale testo dell'espressione “determinare”, indica chiaramente l'esistenza di un potere di decisione. Per quanto riguarda le finalità dell'art. 78 che mira senza dubbio ad istituire une controllo finanziario, esse implicano — così si afferma — che lo specifico potere della Commissione non si limita alla sola fissazione teorica di una tabella o del livello degli stipendi. Affinchè questo specifico potere possa efficacemente esercitarsi è infatti indispensabile che la Commissione abbia veste per fissare in concreto gli stipendi dei dipendenti, previsti solo in astratto ed in ragione di funzioni determinate la cui descrizione (job-description) rientra nelle attribuzioni esclusive di ciascuna Istituzione. Se tale facoltà non esistesse, nulla potrebbe impedire che un'Istituzione ponga i suoi dipendenti allo scatto più alto previsto dalla scala degli stipendi eludendo così ogni controllo. Inoltre, il testo parla della fissazione del numero dei dipendenti e delle scale dei “loro” stipendi, e non semplicemente delle scale “degli” stipendi. Secondo questa interpretazione il 2o comma del No 3 dell'art. 78 dovrebbe implicare l'esercizio di un controllo finanziario sulle spese per il personale, alla stessa stregua dei commi 3 e 4 che comportano l'istituzione di un controllo sul bilancio e del comma 6 che implica l'istituzione di un controllo contabile. La fissazione preventiva del numero dei dipendenti servirebbe ad impedire ingiustificati ampliamenti dell'organico delle Istituzioni; quella delle scale dei loro stipendi sarebbe destinata a impedire l'assegnazione di stipendi eccessivi. b) Secondo un'altra tesi, la teoria del potere implicito non condurrebbe necessariamente a concludere che la Commissione deve disporre di un diritto di decisione nel senso sopraindicato posto che per esercitare un controllo efficace essa dispone ancora d'altri mezzi. Che nessun testo conferirebbe in modo sufficientemente preciso alla Commissione dei Presidenti dei poteri di decisione che vadano al di là della competenza di un organo coordinatore. In particolare, che il compito di “determinare” il numero dei dipendenti e le scale dei loro stipendi nè pregiudicherebbe l'autonomia amministrativa delle Istituzioni nè avrebbe per effetto di attribuire ai Presidenti delle Istituzioni, riuniti nella Commissione dei Presidenti, poteri che essi non possiedono affatto in quanto Presidenti di dette Istituzioni. Secondo questa tesi, la Commissione dei Presidenti dovrebbe essere informata e consultata ai sensi dell'art. 78 del Trattato ma il potere di decisione spetterebbe alle Istituzioni dovendosi presumere che esse agiscano per il meglio. 4o Sembra che la stessa Commissione dei Presidenti, pur senza aver preso una posizione precisa al riguardo, si associ piuttosto a questa seconda interpretazione. Così, dopo aver deciso nella riunione del 12 dicembre 1955 che per quanto riguarda la procedura da seguire per la redazione degli allegati “le amministrazioni delle Istituzioni dovranno prendere contatto tra loro”, la Commissione dichiara nel contempo “che tale presa di contatto sarà intesa a realizzare un'armonizzazione dei testi ma che d'altra parte, essa non dovrà pregiudicare il carattere facoltativo degli allegati”. Del pari, nella riunione del 28 gennaio 1956, la Commissione dei Presidenti così si espresse: “Posto che gli allegati devono venir trasmessi alla Commissione dei Presidenti soltanto per avviso, le modifiche sulle quali la Commissione si sarà accordata rappresentano unicamente delle proposte fatte alle Istituzioni e non delle decisioni”. Lo Statuto del personale si informa a questi stessi criteri: esso prevede solo una comunicazione alla Commissione sul numero dei posti corrispondenti a ciascun grado, numero fissato dall'Istituzione in base agli effettivi stabiliti dalla Commissione dei Presidenti (art. 25, 2o comma) e dichiara, all'art. 62, che gli allegati allo Statuto “saranno stabiliti da ciascuna Istituzione … e sottoposti al parere della Commissione dei Presidenti prima della loro entrata in vigore”. D'altra parte il primo comma dell'art. 25 richiama del tutto genericamente l'art. 78 del Trattato per quanto riguarda la tabella di corrispondenza fra gradi ed impieghi. Pertanto, secondo questa tesi, la Commissione dei Presidenti dovrebbe soltanto venir consultata e formulare un parere sull'inquadramento dei dipendenti ma non avrebbe propri poteri di decisione salvo per quanto riguarda il numero dei dipendenti di ciascuna Istituzione. 5o Ai sensi dell'art. 31 del Trattato, compito della Corte è di garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato e dei regolamenti esecutivi. Di conseguenza, essa non può ritenersi vincolata nè al punto di vista adottato dalla Commissione dei Presidenti, nè dal testo dello Statuto del personale, qualora una scelta tra le due tesi sopra menzionate dovesse apparire necessaria per la risoluzione della presente controversia. Ma questa non esige una tale scelta. L'inquadramento dei ricorrenti disposto con i decreti del 12 dicembre 1955 è infatti illegale sia in base alla prima che in base alla seconda tesi: secondo la prima, in quanto l'Assemblea Comune non aveva ottenuto il preventivo consenso della Commissione dei Presidenti; in base alla seconda, in quanto l'Assemblea non aveva sottoposto l'inquadramento al preventivo parere della Commissione dei Presidenti, ciò che essa avrebbe dovuto fare ai sensi dell'art. 2 comma 4o del suo Regolamento amministrativo interno nonchè ai sensi dell'art. 43 No 3 del suo Regolamento. Orbene, la parte convenuta ha ammesso di non aver mai ricevuto e neppure chiesto, prima del 12 dicembre 1955, il consenso od il parere della Commissione dei Presidenti. Ciò posto, la convenuta non era affatto abilitata a stabilire, nell'ambito dello Statuto, l'inquadramento dei ricorrenti, ragion per cui la parte dei decreti del 12 dicembre 1955 relativa a detto inquadramento, è dichiarata illegittima.

SENTENZA › IN DIRITTO › A — Ricorso d'annullamento No 7-56 › V — SULLE CONSEGUENZE DELL'ILLEGITTIMITÀ DI QUELLA PARTE DEI DECRETI DEL 12 DICEMBRE 1955 CHE DISPONE L'INQUADRAMENTO DEI RICORRENTI › 1. Nullità di pieno diritto o revocabilità?

paragrafo 1
Ad. avviso della Corte l'illegalità di un atto amministrativo individuale comporta la nullità di pieno diritto solo in casi determinati, estranei alla presente controversia. A prescindere da questi casi eccezionali, sia la dottrina che la giurisprudenza degli Stati membri ammettono solo l'annullabilità e la revocabilità. Il fatto stesso che un atto amministrativo sia stato emanato crea una presunzione di validità la quale può venir meno in seguito ad annullamento od a revoca, nei limiti in cui l'uno e l'altra sono consentiti.

SENTENZA › IN DIRITTO › A — Ricorso d'annullamento No 7-56 › V — SULLE CONSEGUENZE DELL'ILLEGITTIMITÀ DI QUELLA PARTE DEI DECRETI DEL 12 DICEMBRE 1955 CHE DISPONE L'INQUADRAMENTO DEI RICORRENTI › 2. La revocabilità si estende all'intero contenuto dei decreti del 12 dicembre 1955 o solo a quella loro parte die è illegittima?

paragrafo 1
Nelle sue conclusioni, l'Avvocato Generale si è pronunciato per l'inscindibilità dei diversi elementi di cui constano i decreti, invocando l'art. 59 dello Statuto del personale secondo cui “… i dipendenti possono venir nominati ad un grado qualsiasi di una categoria o di un ruolo previsti dall'art. 24 dello Statuto”. Secondo lui “dato che l'ammissione dei dipendenti allo Statuto comporta la loro rinuncia al regime contrattuale, ne consegue che per poter optare con conoscenza di causa essi hanno diritto di conoscere non soltanto la decisione di principio in base alla quale vengono considerati degni di diventare funzionari di ruolo ma altresì il grado e lo scatto di stipendio che l'amministrazione intende assegnar loro”.
paragrafo 2
Vero è che ciascun ricorrente ha dichiarato “d'accettare l'ammissione allo Statuto nelle condizioni offertegli”. Tuttavia, l'elemento essenziale, preponderante di tale dichiarazione consiste nell'aver accettato l'ammissione allo Statuto la quale garantisce una posizione stabile con diritto a pensione. Quanto allo stipendio, è ben noto che esso può subire delle ulteriori variazioni mediante disposizioni regolamentari ma l'ammissione allo Statuto uon potrebbe tuttavia subirne pregiudizio alcuno. Nell'aderire ad una interpretazione adottata nella maggior parte degli ordinamenti moderni secondo cui l'illegittimità parziale non comporta la revocabilità dell'intero atto a meno che esso perda la sua ragion d'essere una volta annullatane la parte viziata, la Corte respinge la tesi con cui si sostiene l'inscindibilità dei vari elementi di cui i decreti constano.
paragrafo 3
Tale opinione della Corte è pure giustificata dal fatto che, come si è constatato poc'anzi (sub III), solo gli atti amministrativi illegittimi sono revocabili mentre quelli legittimi sono irrevocabili. Nel caso in esame l'Assemblea era competente a disporre l'ammissione allo Statuto, ragion per cui tale ammissione è valida ed irrevocabile; all'opposto, l'assegnazione del grado e l'inquadramento con determinati scatti di stipendio sono illegittimi e revocabili. Stando così le cose l'ammissione allo Statuto che fu validamente decretata non poteva venir revocata.
paragrafo 4
Tale decisione non contraddice al testo dello Statuto del personale. Anzitutto in questa sede non si tratta di applicare lo Statuto del personale, che all'epoca della consegna dei decreti non era ancora in vigore ma si tratta di applicare il Trattato. Orbene, stando a quest'ultimo, mentre l'ammissione allo Statuto in quanto tale, rientrava nella competenza esclusiva del'Assemblea, non vi rientrava però la facoltà di disporre l'inquadramento senza il consenso od il preventivo parere della Commissione dei Presidenti. Il fatto stesso che il Trattato ha disciplinato i poteri in modo diverso nei due casi conduce alla conclusione che gli elementi che nei decreti corrispondono all'uno ed all'altro possono, anzi-devono, venir scissi sotto il profilo giuridico.
paragrafo 5
In secondo luogo, se è vero che l'ammissione allo Statuto comporta la nomina ad un grado di una categoria o di ruolo determinati (paragrafo 59, Disposizioni transitorie), va d'altra parte ricordato che lo Statuto distingue tra l'ammissione allo Statuto e l'inquadramento (si veda ad es., l'art. 27 che contempla soltanto l'ammissione allo Statuto e l'art. 36 che prevede un rapporto in cui può venir proposto il “passaggio in ruolo”).
paragrafo 6
Inoltre, altri argomenti ancora possono venir addotti a sostegno della scindibilità dei vari elementi che i decreti contengono.
paragrafo 7
Sarebbe così tutt'altro che equo consentire all'Assemblea di non rispettare il diritto all'ammissione allo Statuto dei ricorrenti, nel senso di un loro passaggio in ruolo, che essa aveva voluto disporre a loro favore, per il semplice motivo che aveva fatto loro nel contempo delle promesse illegittime per le quali non deteneva alcun potere.
paragrafo 8
Sulla questione volta a stabilire se le parti in càusa avrebbero accettato anche una nomina fatta sulla base dell'inquadramento legale, l'agente della parte convenuta, nel dibattimento orale, ha risposto con l'affermativa. Si deve riconoscere che la questione diviene più delicata quando si voglia interpretare la volontà dei ricorrenti; la Corte è però del parere che col pretesto di non riconoscer loro una volontà che forse non avrebbero manifestata, non si possano privare i ricorrenti dell'ammissione allo Statuto che era stata validamente disposta. Del resto, il fatto stesso di mantenerli sotto il regime dello Statuto offre ad essi la possibilità concreta di esprimersi in merito a tale questione: ove ritengano che le condizioni loro offerte non sono adeguate essi potranno dimettersi.

SENTENZA › IN DIRITTO › A — Ricorso d'annullamento No 7-56 › VI

paragrafo 1
Con quanto precede sono state riconosciute la validità e l'irrevocabilità dell'ammissione dei ricorrenti allo Statuto nell'ipotesi che i decreti del 12 dicembre 1955 comportino effettivamente tale ammissione (vedi sopra sub IV 2 a). Orbene, ciò, pur essendo molto attendibile, non è certo.
paragrafo 2
Le circostanze in cui i decreti del 12 dicembre 1955 furono consegnati ai ricorrenti indicano chiaramente che la parte convenuta intese applicare loro lo Statuto con la stabilità dell'impiego e che in ciò essi erano d'accordo. Ne fanno prova: il testo dei decreti in cui l'ammissione allo Statuto era enunciata senza alcuna riserva, le dichiarazioni preliminari sottoscritte dai ricorrenti, con cui l'ammissione veniva accettata, e le dichiarazioni comprovanti l'avvenuta consegna o notifica dei decreti. La consegna di questi fu l'aita solo dopo che la Commissione dei Presidenti ebbe deciso, il 12 dicembre 1955, che lo Statuto del personale era stato “definitivamente adottato” per lo meno in quanto riguardava l'Assemblea Comune, per modo che il Presidente di quest'ultima, on. Pella, potè ritenere che lo Statuto era stato definitivamente adottato, che sarebbe ben presto entrato in vigore e che si poteva porlo in applicazione per i funzionari che ne avessero fatto richiesta.
paragrafo 3
Qualche dubbio può tuttavia sorgere dal fatto che in realtà il testo veramente definitivo dello .Statuto fu stabilito in epoca posteriore, vale a dire il 28 gennaio 1956, e che esso è stato messo in vigore dall'Assemblea Comune solo nell'ottobre 1956, con effetto dal 1o luglio 1956. Visto che il punto 4o dei decreti del 12 dicembre 1955 contempla espressamente la successiva entrata in vigore dello Statuto e dei suoi allegati e che i ricorrenti accettavano il rischio inerente all'incertezza del suo contenuto, la Corte interpreta le dichiarazioni dei ricorrenti ed il testo dei decreti del 12 dicembre 1955 nel senso che sia le prime che il secondo, riguardavano l'ammissione al futuro Statuto, quale ne potesse essere il contenuto.
paragrafo 4
Del resto, anche ove si dovesse ritenere che tale ammissione era intervenuta rispetto ad uno statuto non ancora esistente e che essa era nulla e priva di effetto, persino in simile ipotesi la lettera del signor Vanrullen ed il rifiuto dell'Assemblea di ammettere i ricorrenti allo Statuto dovrebbero venir annullati perchè tale decisione misconosce la legittima aspettativa dei dipendenti di venir ammessi allo Statuto, aspettativa che non si poteva frustrare (sentenza No 1-55 in causa Kergall). Se la Corte ha infatti riconosciuto al signor Kergall una legittima aspettativa all'applicazione dello Statuto, benché nessuna promessa formale e solenne gliene fosse stata fatta e benchè l'entrata in vigore dello Statuto fosse allora tutt'altro che imminente, si deve a maggior ragione riconoscere ai ricorrenti un analogo diritto, se non ancor più fondato, all'ammissione allo Statuto.

SENTENZA › IN DIRITTO › A — Ricorso d'annullamento No 7-56 › VII

paragrafo 1
Nei limiti in cui la decisione contenuta nella lettera del signor A anrullen di data 12 luglio 1956 ha revocato l'ammissione dei ricorrenti allo Statuto, essa deve venir annullata per i motivi sovra-esposti.
paragrafo 2
Inoltre, la decisione, contenuta nella stessa lettera, di riporre i ricorrenti sotto il precedente regime contrattuale deve pur venir annullata perchè senza un nuovo consenso da essi espresso, non poteva venir posto nuovamente in essere il contratto che aveva cessato di aver vigore a seguito della loro rinuncia, rinuncia accettata con la consegna dei decreti del 12 dicembre 1955, nè d'altra parte poteva essere loro imposto un nuovo contratto. L'Assemblea Connine, che aveva la facoltà di revocare validamente l'inquadramento disposto dai decreti sopracitati, avrebbe potuto d'ufficio inquadrare ex uovo i ricorrenti secondo i criteri imposti dal-l'“armonizzazione” una volta questa adottata; essa non aveva però diritto di imporre ai ricorrenti il ritorno al regime contrattuale preesistente.
paragrafo 3
Quanto al primo capo del presente ricorso e col quale si è chiesto l'annullamento della decisione contenuta nella lettera del signor Vanrullen del 12 luglio 1956, la Corte lo dichiara fondato.
paragrafo 4
Quanto alla comunicazione N o56-13 del 15 octobre 1956 essa deve essere pure annullata nei limiti in cui comporta la revoca dell'ammissione allo Statuto ed il ritorno ad un regime contrattuale e temporaneo, incompatibile con la predetta ammissione e con l'assegnazione di uno stabile impiego che si dichiarano validamente acquisite. Detta comunicazione resta invece valida per quel che riguarda la revoca dell'inquadramento e del relativo stipendio.
paragrafo 5
La Corte accoglie pertanto il ricorso nei limiti in cui la decisione in parola nega ai ricorrenti l'ammissione allo Statuto e li sottopone di nuovo al regime contrattuale. Il ricorso contro il rifiuto di attribuir loro lo stipendio previsto dai citati decreti è invece respinto per i motivi sovra esposti (sub IV, 2 b, 5 e sub V).
paragrafo 6
Spetterà alla parte convenuta fissare ex novo lo stipendio dei ricorrenti.
paragrafo 7
A questo proposito va dato atto della dichiarazione della parte convenuta, resa in udienza dal suo agente, secondo cui essa s'impegna a riassumere i ricorrenti alle condizioni generali attualmente fatte ai suoi funzionari, impegno che la Corte interpreta nel senso che deve venir corrisposta ai ricorrenti la stessa indennità compensativa che percepiscono i funzionari che avevano accettato le proposte del signor Vanrullen.

SENTENZA › IN DIRITTO › A — Ricorso d'annullamento No 7-56 › VIII — SPESE

paragrafo 1
In merito alle spese della causa d'annullamento la Corte, applicato l'art. 60 paragrafo 2 del suo Regolamento, dispone che la convenuta sopporti interamente le proprie spese e la condanna a rifondere ai ricorrenti i quattro quinti delle loro spese, l'ulteriore quinto restando a loro carico posto che sono rimasti soccombenti su di un capo della loro domanda.

SENTENZA › IN DIRITTO › B — I ricorsi di danni No 3-57, No 4-57, No 5-57, No 6-57, No 7-57 › I — SULLA RICEVIBILITÀ

paragrafo 1
Nulla vieta ad un ricorrente di presentare in corso di causa conclusioni subordinate per il caso che quelle principali vengano disattese.
paragrafo 2
I ricorsi sono pertanto ricevibili.

SENTENZA › IN DIRITTO › B — I ricorsi di danni No 3-57, No 4-57, No 5-57, No 6-57, No 7-57 › II — SUL MERITO › 1. Il fondamento giuridico della responsabilità

paragrafo 1
I ricorrenti non hanno indicato con sufficiente precisione su quali norme giuridiche fondano le loro pretese di risarcimento danni. Sembra che essi invochino l'applicazione analogica dell'art. 34, 7o comma, dello Statuto del personale, che prevede la concessione di un'indennità in caso di risoluzione del rapporto d'impiego “per esigenze di servizio”; i ricorrenti sostengono infatti che i provvedimenti adottati dall'Assemblea Comune equivarrebbero appunto ad una risoluzione del rapporto d'impiego tra l'Assemblea ed i suoi dipendenti.
paragrafo 2
Nella controreplica, la parte convenuta afferma che i ricorrenti non si sono richiamati all'art. 40 del Trattato (responsabilità per atto illecito) e pertanto tale mezzo sarebbe improponibile e del resto un'errata interpretazione del testo ambiguo dell'art. 78 del Trattato non potrebbe configurare un atto illecito dell'amministrazione».
paragrafo 3
La Corte dichiara che nel caso in esame non sussiste colpa contrattuale dato che il 12 dicembre 1955 con la consegna dei decreti, l'ammissione allo Statuto aveva sostituito il regime contrattuale. L'art. 34, 7o comma dello Statuto del personale non è applicabile per analogia al caso in esame, posto che il rapporto d'impiego tra l'Assemblea ed i ricorrenti non è stato risolto.
paragrafo 4
L'art. 40 del Trattato invero offre fondamento giuridico ai ricorsi. Vero è che tale disposizione non è stata espressamente richiamata dai ricorrenti: tuttavia gli elementi di fatto da essi esposti nei loro' ricorsi e le conclusioni formulate ne giustificano l'applicazione. Lo Statuto (art. 22) ed il Regolamento della Corte (art. 29 paragrafo 3) non impongono alla parte ricorrente di enunciare gli articoli che essa invoca; basta che il ricorso esponga «i fatti, i motivi di esso e le conclusioni del ricorrente», esigenza questa che risulta adempiuta nel caso in esame.

SENTENZA › IN DIRITTO › B — I ricorsi di danni No 3-57, No 4-57, No 5-57, No 6-57, No 7-57 › II — SUL MERITO › 2. Se l'Assemblea Comune ha commesso un atto illecito a termini dell'art. 40 del Trattato

paragrafo 1
Aderendo alla tesi sostenuta dall'Avvocato Generale, la Corte ritiene che questo problema possa esser risolto solo in senso affermativo. La parte convenuta era al corrente che la Commissione dei Presidenti si proponeva di giungere all'armonizzazione degli stipendi dei dipendenti incaricati presso le varie Istituzioni di svolgere attività analoghe ed essa si era dichiarata pronta a collaborarvi. Stando così le cose, la consegna dei decreti il 12 dicembre 1955 cioè nel giorno stesso in cui la Commissione dei Presidenti, in una riunione cui prendeva parte il Presidente dell'Assemblea Comune, aveva unanimamente riconosciuto la necessità di operare questa armonizzazione non avrebbe dovuto avere luogo prima che fosse noto l'esito dei lavori relativi all'armonizzazione anche se la convenuta era spinta dal desiderio d'accordare ai ricorrenti una posizione ben definita. Questa consegna prematura ed intempestiva costituisce un atto illecito perchè ha creato una situazione falsa sotto un'apparenza di legalità.
paragrafo 2
Inoltre, posto che la revoca dell'ammissione allo Statuto Fu illegale, tale provvedimento configura un atto illecito che dà diritto ai sensi dell'art. 40 del Trattato al risarcimento del danno che ne deriva.
paragrafo 3
Non è necessario stabilire in questa sede se l'atto illecito di cui l'art. 40 del Trattato, presupponga l'esistenza del dolo o almeno di una colpevole negligenza oppure se qualsiasi comportamento illegittimo, anche inconsapevole, di una Istituzione possa rientrare in questa nozione. Se infatti l'aver erroneamente interpretato l'art. 78 del Trattato non costituisce necessariamente un atto illecito che fa sorgere la responsabilità, tale atto illecito emerge, nel caso in esame, dalla circostanza che l'Assemblea non ha chiesto nò il concenso nè il parere della Commissione dei Presidenti benchè tale obbligo le incombesse tanto ai sensi dell'art. 43 del suo Regolamento quanto in base all'art. 2, paragrafo 4 del suo Regolamento amministrativo interno. Tale obbligo per di più era sancito dell'art. 62 dello Statuto del personale nel testo che fu approvato il 12 dicembre 1955. Infine, la Corte rileva che le tergiversazioni della convenuta nei confronti del ricorrenti costituiscono pure un atto illecito.

SENTENZA › IN DIRITTO › B — I ricorsi di danni No 3-57, No 4-57, No 5-57, No 6-57, No 7-57 › II — SUL MERITO › 3. Sui danni conseguenti agli atti illeciti dell' amministrazione › A. Danno materiale

paragrafo 1
a) L'illegittima revoca dell'ammissione dei ricorrenti allo Statuto e l'illegale ripristino per essi del regime contrattuale temporaneo, annullati e l'una e l'altro con la presente sentenza, non hanno causato ai ricorrenti alcun pregiudizio materiale. b) La revoca del loro inquadramento li priva del diritto di percepire gli stipendi più elevati previsti dai revocati decreti. Tuttavia, ciò non consegue ad atto illecito non posto che la revoca, dell'inquadramento era legittima; la perdita di tale diritto può pertanto dar luogo a risarcimento. A questa conclusione induce pure la constatazione che i ricorrenti non hanno alcun diritto di conservare una situazione illegale e che fu loro validamente tolta. c) Nel corso del procedimento scritto i ricorrenti hanno affermato aver rifiutato offerte d'impiego provenienti dall'esterno e ciò per il motivo che essi avrebbero avuto fiducia nelle promesse fatte loro dall'Assemblea Comune. Tuttavia, su questa .circostanza nessuna prova è stata fornita e nemmeno offerta. Sotto questo profilo non si può quindi riconoscere l'esistenza di un danno.
paragrafo 2
La Corte pertanto non ravvisa la sussistenza di un danno materiale dovuto ad atti illeciti imputabili alle convenuta.

SENTENZA › IN DIRITTO › B — I ricorsi di danni No 3-57, No 4-57, No 5-57, No 6-57, No 7-57 › II — SUL MERITO › 3. Sui danni conseguenti agli atti illeciti dell' amministrazione › B. Danni morali

paragrafo 1
Il comportamento illecito della parte convenuta consistente nell'illegittima revoca dell'ammissione allo Statuto dei ricorrenti e nell'intempestiva consegna dei decreti del 12 dicembre 1955 — il che doveva condurre alla loro successiva revoca parziale — ha tuttavia causato ai ricorrenti un danno morale.
paragrafo 2
a) I ricorrenti dopo esser stati in una situazione cui li avevano destinati i loro meriti professionali e che per essi si presentava stabile e duratura, si son trovati senza alcuna colpa, di fronte alla prospettiva di un licenziamento che significava per essi la fine di una carriera cui essi avevano legittimamente aspirato. Le emozioni provocate da questo comportamento, il turbamento ed il disagio che ne sono derivati pei ricorrenti hanno così determinato un danno morale per il quale essi hanno diritto a risarcimento. b) Circa la diminuzione di grado la Corte è invece d'avviso che questa non abbia causato un danno morale apprezzabile e comunque non tale da ledere il prestigio sociale dei ricorrenti. c) Per quanto riguarda l'importo da liquidare a risarcimento del danno morale non va trascurata la circostanza che se l'Assemblea ha disposto di mantenere ai ricorrenti, e sino alla pronuncia della Corte, i vantaggi economici concessi con i decreti del 12 dicembre 1955, tale suo gesto fu determinato unicamente dalla presentazione del ricorso e che esso non era tale da sopire nei ricorrenti ogni preoccupazione per l'avvenire.
paragrafo 3
In considerazione di tutto ciò la Corte liquida il danno a favore di ciascuno dei ricorrenti-nell'importo di 100 unità U.E.P.

SENTENZA › IN DIRITTO › B — I ricorsi di danni No 3-57, No 4-57, No 5-57, No 6-57, No 7-57 › III — SPESE

paragrafo 1
Riguardo alle spese va tenuto presente che in esito alla pronuncia della Corte sul ricorso d'annullamento gli altri ricorsi son divenuti privi di oggetto per quanto concerne il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca dell'ammissione dei ricorrenti allo Statuto. Ciò tuttavia deriva dal fatto che la convenuta è rimasta soccombente nella causa d'annullamento.
paragrafo 2
Nulla si oppone pertanto acchè essa venga condannata a rifondere tutte le spese di causa ai sensi dell'art. 60, paragrafo 1, del Regolamento della Corte.

Dispositivo

Letti gli atti di causa; Sentite le parti nelle loro difese orali; Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale; Visti gli articoli 6, 31, 40 e 78 del Trattato ed il paragrafo 7 della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie; Visto il Regolamento dell'Assemblea Comune ed il suo Regolamento amministrativo interno del 25 novembre 1955; Visto lo Statuto del personale della Comunità; Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte; Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali; LA CORTE disattesa ogni conclusione più ampia o contraria, dichiara ricevibili i presenti ricorsi e statuisce: I. Sul ricorso d'annullamento No 7-56 1) Sono annullate le decisioni contenute nella lettera diretta dal signor Vanrullen ai ricorrenti in data 12 luglio 1956; 2) E' annullata la decisione con cui il Bureau dell'Assemblea Comune ha negato ai ricorrenti l'applicazione dello Statuto; 3) La domanda d'annullamento della decisione del Bureau dell'Assemblea Comune in quanto ha revocato i gradi e scatti assegnati ai ricorrenti con i decreti del 12 dicembre 1955, è respinta; 4) Nei limiti in cui vengono annullate le decisioni del signor Vanrullen e del Bureau dell'Assemblea la pratica è rinviata alla Assemblea Comune; 5) I ricorrenti han diritto al rimborso a carico della convenuta dei quattro quinti delle loro spese di causa e la convenuta sopporterà interamente le proprie spese. II. Sui ricorsi di danni No 3-57, No 4-57, No 5-57, No 6-57, No 7-57 La parte convenuta è condannata a versare a ciascuno dei ricorrenti l'importo di 100 unità U.E.P. Le spese vanno interamente a carico della convenuta.

Firme

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo, 11 luglio 1957. Hammes Serrarens Riese Rueff Van kleffens Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 12 luglio 1957. Il Presidente Ch. L. Hammes Il Giudice Relatore O. Riese Il Cancelliere A. Van Houtte

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze