Sez. U, Sentenza n. 1378 del 15/06/1967 (Rv. 327991 - 01)
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTE DI ENTE SOTTOPOSTO A VIGILANZA DEL COMUNE - VIGILANZA - NOZIONE.*
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTE DI ENTE SOTTOPOSTO A VIGILANZA DEL COMUNE - VIGILANZA - NOZIONE.*
In relazione al disposto dell'art. 15, n.3, del T.U. 5 aprile 1951, n.203, che dichiara ineleggibile alla carica di consigliere comunale i dipendenti degli enti sottoposti a - vigilanza- da parte del comune, deve ritenersi che nel termine -vigilanza- rientri qualsiasi Forma di controllo, ivi compresa la sorveglianza, che importi un'ingerenza dell'ente controllante nell'attivita dell'ente controllato, derivante da qualunque fonte, legislativa o anche convenzionale, e sempre che non sia limitata ad una sola parte dell'attivita spiegata dall'ente (nella specie- costruzione di edifici su di un'area comunale), in esecuzione di una convenzione avente carattere bilaterale. Conforme alla sentenza n.1372, massima n.327978.*
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1951 num. 203 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)