Sez. 1, Sentenza n. 23880 del 19/09/2008 (Rv. 605029 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Concorso con il coniuge superstite - Diritto a una quota della pensione di reversibilità - Natura previdenziale - Conseguenze - Ripartizione in quote - Decorrenza fissata dal giudice - Interesse all'impugnazione - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
In presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto costituisce diritto autonomo d'indole previdenziale, limitato solo quantitativamente dall'omologo diritto spettante al coniuge superstite, il quale, dunque, nel giudizio volto alla ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità che gli spetta in astratto, non ha interesse a dolersi della decorrenza data all'altrui diritto.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)