Sez. 5, Sentenza n. 4643 del 25/02/2011 (Rv. 617000 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE | Reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Omessa dichiarazione - Criteri di determinazione di cui all'art. 50, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 50, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente "Iratione temporis"), nel disciplinare, nell'ambito del genere "lavoro autonomo", il "reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a)", stabilendo che in tal caso il reddito a dichiararsi "è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuale fuori del territorio comunale, ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese", non ha lo scopo di concedere un beneficio fiscale, ma quello di determinare, con riferimento ad una specifica sottospecie, la base imponibile da prendere in considerazione per calcolare l'imposta, trovando, pertanto, applicazione a prescindere dal comportamento del contribuente, e, quindi, anche nell'ipotesi di volontaria omessa dichiarazione di tale tipo di reddito.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)