Sez. L, Sentenza n. 22007 del 05/08/2024 (Rv. 672326-01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | "Rito Fornero" - Contumacia del convenuto - Termine di trenta giorni per l’opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis - Decorrenza - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Nel cd. "rito Fornero", qualora la parte convenuta in giudizio sia dichiarata contumace, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione decorre dalla data della notificazione, a cura del ricorrente, dell'ordinanza integrale emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, in quanto l'art. 1, comma 51, della citata legge, applicabile ratione temporis, deve essere interpretato sistematicamente alla luce del principio espresso dall'art. 643, comma 2, c.p.c., di contemperamento del diritto di difesa del convenuto con quello alla stabilità del provvedimento ottenuto dalla parte che si è legittimamente attivata e ha ritualmente instaurato il contraddittorio.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 49 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)