Sez. 1, Sentenza n. 7063 del 03/02/1989 Ud. (dep. 10/05/1989) Rv. 181315 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - VIOLAZIONE DELLA NORMA - NULLITÀ - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IDENTICO GIUDICE DEL RINVIO.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - VIOLAZIONE DELLA NORMA - NULLITÀ - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IDENTICO GIUDICE DEL RINVIO.*
Le cause di incompatibilità (nella specie procedimento di rinvio celebrato innanzi agli stessi giudici togati della Corte d'assise che aveva pronunziato la sentenza cassata) possono farsi valere unicamente come motivo di ricusazione e non già come ragione di nullità del provvedimento del giudice. La sanzione prevista dall'art. 185 n. 3 cod. proc. pen. è, infatti, comminata soltanto in relazione al difetto di capacità generica all'Esercizio della funzione giurisdizionale e non anche con riferimento al difetto delle specifiche condizioni per l'Esercizio di tali funzioni. Ne deriva che il giudice che versa in situazione di incompatibilità, ma che non si sia astenuto, conserva intatta la capacità di organo giudiziario legalmente investito della "potestas decidendi" ed il provvedimento emesso è valido, qualora la parte non abbia presentato domanda di ricusazione nei termini stabiliti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)