Sez. 1, Sentenza n. 4643 del 03/03/2005 (Rv. 580832 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Ordinanza del prefetto emessa entro il termine di cui all'art. 204 cod. strada - Notifica oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma, 3, legge n. 241 del 1990 - Illegittimità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Non costituisce motivo di illegittimità, per violazione dell'art. 2, comma terzo, legge 7 agosto 1990, 241, dell'ordinanza ingiunzione relativa a violazione del codice della strada, emessa dal prefetto nel termine di cui all'art. 204 di tale codice, la circostanza che la stessa sia stata notificata oltre il termine di trenta giorni di cui al citato art. 2, comma terzo. Infatti la legge n. 241 del 1990 trova applicazione in riferimento a quei procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte o d'ufficio che devono concludersi con l'adozione di provvedimenti comportanti modificazioni delle situazioni giuridiche dei soggetti destinatari o comunque autonomamente rilevanti in relazione a dette situazioni, mentre non rientrano nelle previsioni della stessa norma quegli atti di carattere meramente accessorio, quali le notificazioni, che hanno la sola finalità di portare a conoscenza dei terzi un atto amministrativo in precedenza adottato e la cui autonoma rilevanza può operare a fini diversi da quello del rispetto dei termini di cui al menzionato art. 2.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)