Sez. 1, Sentenza n. 6950 del 08/04/2004 (Rv. 571996 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - DECISIONE | Vizio incidente soltanto su una parte del lodo - Nullità parziale - Pronuncia - Condizioni - Scindibilità della parte viziata - Accertamento - Criteri.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - DECISIONE
Ai sensi dell'art. 830, primo comma, cod. civ. - come sostituito dall'art. 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 25 -, quando la corte d'appello accoglie l'impugnazione di nullità del lodo per vizio che incida soltanto su di una parte del medesimo, deve accertare se tale parte sia scindibile dalle altre - evidenziando i rapporti di logica e giuridica connessione, dipendenza e pregiudizialità tra le varie parti della pronunzia - e, in caso affermativo, dichiarare la nullità parziale del lodo in relazione al capo o ai capi ritenuti viziati ed a quelli che risultano ad essi inscindibilmente legati, mentre, in caso di accertata inscindibilità con le altre parti, deve dichiararne la nullità totale. Pertanto, oggetto dell'indagine non è il collegamento astratto tra i rapporti sostanziali delle parti, né tra i vari negozi che da questi sono derivati, bensì quello esistente in concreto tra le varie statuizioni in cui il lodo è articolato, collegamento da accertare valutando se la parte o le parti da dichiarare nulle siano caratterizzate da "petitum" autonomo e indipendente da quello di una o di alcune delle altre, ovvero se fra esse sussista un vincolo di subordinazione o di connessione logica e giuridica, nel senso che la decisione relativa ad un rapporto giuridico sia virtualmente influente sulla decisione avente ad oggetto altro rapporto giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)