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Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Testo in vigore al

Art. 9 Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti

1. Per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza e' istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonche' dai due consiglieri piu' anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.

2. Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

3. Ciascun elettore puo' votare per un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.

4. Le schede - distinte per ciascun gruppo elettorale - devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

5. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti, e' eletto il piu' anziano di eta'.

Art. 10 Contestazioni e reclami

1. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

2. I reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali vanno indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 11 Scioglimento del consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento.

Art. 12 Validita' delle deliberazioni e convocazioni

1. Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di presidenza e' necessaria la presenza di almeno nove componenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parita', prevale il voto del presidente.

3. Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresi' a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti.

4. Il consiglio di presidenza e' convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 13 Attribuzioni del consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza:

  1. 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

  2. 2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;

  3. 3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;

  4. 4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 31;

  5. 5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

  6. 6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.

2. Esso inoltre delibera:

  1. 1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

  2. 2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

  3. 3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

  4. 4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

  5. 5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

  6. 6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

  7. 7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

  8. 8) sul collocamento fuori ruolo;

  9. 9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

3. I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al n. 4), nonche' quelli di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26. giugno 1924, n. 1054. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e' richiesto dal consiglio di presidenza.

5. Il consiglio di presidenza puo' disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

Titolo II. Personale di magistratura

Capo I. Distinzione per funzioni e qualifiche

Art. 14 Qualifiche

1. I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:

  1. 1) presidente del Consiglio di Stato;

  2. 2) presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale;

  3. 3) consiglieri di Stato;

  4. 4) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.

Art. 15 Funzioni dei magistrati amministrativi

1. Sono magistrati con funzioni direttive quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

2. I magistrati di cui al n. 2) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali.

3. I magistrati di cui al n. 3) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato.

4. I magistrati di cui al n. 4) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali.

5. I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresi', le funzioni di presidente delle sezioni staccate e di quelle previste dall'articolo 6, secondo e quinto comma, della presente legge.

Capo II. Ammissione in servizio, progressione e ruoli organici

Art. 16 Ammissione alla magistratura amministrativa

1. I posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta'.

3. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed e' composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

Art. 17 Nomina a primo referendario

1. Le qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.

2. I referendari, al compimento di quattro anni di anzianita' nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianita'.

3. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianita' prescritta.

Art. 18 Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale

1. I primi referendari, al compimento di quattro anni di anzianita' nella qualifica, conseguono la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale.

2. La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianita'.

3. Alla nomina si provvede con decreto. del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianita' prescritta.

Art. 19 Nomina a consigliere di Stato

1. I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:

  1. 1) in ragione della meta' ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, primo comma, su proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n. 2) dell'articolo 7 e, tra i componenti di cui al n. 4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica piu' elevata o, a parita' di qualifica, maggiore anzianita', in base alla valutazione dell'attivita' giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati nonche' dell'anzianita' di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell'articolo 21, l'anzianita' maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;

  2. 2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonche' a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni di piena idoneita' all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell'attivita' e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere;

  3. 3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita', i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianita', i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianita', nonche' i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso e' indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso stesso.

2. Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalita' di svolgimento del concorso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444.

Art. 20 Posti vacanti

1. I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'articolo 19, possono essere portati in aumento alle altre categorie, previa proposta del consiglio di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi.

Art. 21 Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale

1. I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianita' nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di cui al n. 2) del precedente articolo 14, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneita' espresso dal consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianita' di servizio.

2. Sul conferimento delle funzioni e sull'assegnazione degli uffici di cui al comma precedente provvede il consiglio di presidenza con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio.

3. Limitatamente ai posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato la nomina e' riservata a coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.

4. Limitatamente al conferimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale viene computata l'anzianita' maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

5. I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento dell'anzianita' di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori.

6. Nei confronti dei consiglieri di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, resta fermo, ai fini della nomina alle qualifiche direttive, l'ordine di collocamento in ruolo esistente, anche in applicazione dell'articolo 50, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla data medesima. I consiglieri di Stato, che non siano in possesso dell'anzianita' prescritta dal primo comma, sono valutati, indipendentemente dall'anzianita' predetta, prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo.

7. I magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati dei tribunali amministrativi regionali possono rinunciare al turno di conferimento delle funzioni direttive previste dal secondo comma del presente articolo; il conferimento delle funzioni puo' essere disposto nei turni successivi, fermo il limite dei posti disponibili, con il consenso degli interessati e con collocamento in ruolo nella stessa posizione che avrebbero occupato in mancanza di rinuncia.

Art. 22 Nomina del presidente del Consiglio di Stato

1. Il presidente del Consiglio di Stato e' nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza.

2. In caso di vacanza del posto le funzioni del presidente del Consiglio di Stato sono esercitate dal presidente di sezione del Consiglio di Stato piu' anziano nella qualifica.

3. La nomina del presidente del Consiglio di Stato ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.

Art. 23 Ruolo dei magistrati amministrativi

1. La tabella A allegata alla presente legge sostituisce la tabella organica del personale di magistratura del Consiglio di Stato, allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, e modificata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' quella di cui all'articolo 12, lettera c), della suddetta legge n. 1034.

2. Nel ruolo del personale di magistratura sono collocati, secondo l'ordine seguente:

  1. 1) nella qualifica di presidente del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Stato;

  2. 2) nelle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato ed equiparate, i magistrati del Consiglio di Stato con qualifica di presidente di sezione;

  3. 3) nella qualifica di consigliere di Stato, anche in soprannumero, i consiglieri, i primi referendari e i referendari del Consiglio di Stato. I predetti primi referendari e referendari sono nominati consiglieri di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;

  4. 4) nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale i consiglieri di tribunale amministrativo regionale;

  5. 5) nelle qualifiche di primo referendario e di referendario, i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali.

3. I collocamenti in ruolo di cui al comma precedente sono effettuati sulla base dell'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza e col
riconoscimento delle anzianita' di carriera e di qualifica acquisite.

4. Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che alla data
di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' conseguito la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

5. Salvo quanto previsto nel quarto comma del precedente articolo 21 i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianita' acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, nel limite di cinque anni, fatta salva la valutazione degli effetti economici, e prendono posto nel ruolo secondo la predetta anzianita'.

6. Ai primi referendari, ai referendari del Consiglio di Stato ed ai consiglieri di Stato in possesso di tale qualifica alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che sarebbero superati nel ruolo dai primi referendari e dai referendari dei tribunali amministrativi regionali per effetto dell'abbreviazione del periodo di anzianita' prevista dagli articoli 17, 18 e 50 della presente legge, e' riconosciuta l'anticipazione della data della nomina ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento. In nessun caso, pero', i referendari e i primi referendari del Consiglio di Stato, nominati consiglieri ai sensi del secondo comma, n. 3), del presente articolo, possono conseguire la nomina alle qualifiche direttive se non abbiano effettivamente svolto funzioni di istituto per almeno otto anni complessivi. Tale anticipazione della nomina non comporta il superamento in ruolo dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale in possesso di tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per i consiglieri di tribunale amministrativo regionale pervenuti a tale qualifica a norma dell'articolo 16, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la retrodatazione della nomina prevista dall'articolo 51, primo comma, della presente legge non comporta anteposizione in ruolo rispetto ai consiglieri di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge godevano di una maggiore anzianita' nella qualifica. A tal fine la data della nomina di questi ultimi e' anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad evitare che i predetti consiglieri di tribunale amministrativo regionale li superino nel ruolo.

Capo III. Garanzie, incompatibilita', trattamento economico

Art. 24 Garanzie

1. I magistrati amministrativi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consiglio di presidenza, adottata o con il loro nonsenso o per i motivi stabiliti dalla legge.

Art. 25 Trasferimento d'ufficio

1. I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla legge.

2. Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante, il consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito dei tribunali piu' vicini, seguendo il criterio della minore anzianita' nella qualifica.

3. I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico alla indennita' di missione intera.

Art. 26 Obbligo di residenza

1. I magistrati amministrativi hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.

Art. 27 Collocamento a riposo per limiti di eta

1. Si applicano ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'.

Art. 28 Incompatibilita' di funzioni

1. Ai magistrati amministrativi si applicano, anche per quanto riguarda l'esercizio di compiti diversi da quelli istituzionali e l'accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilita' e di ineleggibilita' previste per i magistrati ordinari.

2. E' abrogato l'articolo 6 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Art. 29 Collocamento fuori ruolo

1. Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni.

2. Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950 n. 1018, la permanenza fuori ruolo non puo' avere durata superiore a tre anni consecutivi e non e' consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

3. E' consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

4. In nessun caso e' consentito il collocamento fuori ruolo di magistrati oltre le 20 unita'.