Sez. 2, Sentenza n. 28097 del 26/03/2015 Cc. (dep. 02/07/2015) Rv. 264134 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Mandato di arresto europeo - Consegna dall'estero - Differimento colloquio con i difensori "ex" art. 104 cod. proc. pen. - Decorrenza dal momento della consegna - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di mandato di arresto europeo, il differimento del colloquio con i difensori, per un tempo non superiore a cinque giorni, disposto dal gip con ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 104 cod. proc. pen., decorre dal momento in cui la persona attinta da misura cautelare viene consegnata all'autorità giudiziaria italiana, in quanto le fasi precedenti alla consegna seguono la procedura dello Stato richiesto (nel caso di specie la Francia).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)