Sez. 1, Sentenza n. 1157 del 18/02/1980 (Rv. 404648 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE - ISTANZA PRESENTATA DAL DEBITORE IN PENDENZA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE A SUO CARICO - AUDIZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE - ISTANZA PRESENTATA DAL DEBITORE IN PENDENZA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE A SUO CARICO - AUDIZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Il debitore, il quale abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l'Esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia gia stata disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, sia stato sentito e si sia difeso nel corso della procedura. (V Corte cost 27 giugno 1972, n 110).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)