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Sez. 5, Sentenza n. 2259 del 12/10/1995 Cc. (dep. 20/11/1995) Rv. 202993 - 01

Competenza - Rimessione del processo - Casi - In genere | Richiesta di rimessione - Accoglimento - Condizioni - Circostanze ambientali estranee alla dialettica processuale - Idoneità a pregiudicare la libertà di determinazione dei soggetti processuali - Fattispecie: rapporti tra la Procura di Milano ed il Nucleo di polizia Tributaria - Coinvolgimento di ufficiali e sottufficiali del reparto in episodi di corruzione - Indagini svolte da militari del suddetto Nucleo di Polizia Tributaria - Richiesta di remissione - Rigetto.
Stato
decisa il 1995-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202993-01

Competenza - Rimessione del processo - Casi - In genere

Ai fini della rimessione, le situazioni legittimanti la sottrazione del processo al giudice del "locus commissi delicti" devono trarre origine da obiettive e comprovate circostanze ambientali, estranee alla dialettica processuale, e concretamente idonee, nella loro sintomatica abnormità, a pregiudicare la libertà di determinazione delle persone che devono partecipare al processo stesso. (Fattispecie nella quale la richiesta di rimessione è stata respinta, siccome fondata sulla prospettazione dei rapporti di collaborazione instauratisi tra la Procura di Milano ed il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, nonché nel fatto che le indagini sugli episodi di corruzione nei quali erano stati coinvolti numerosi ufficiali e sottufficiali di quel reparto erano state espletate da militari appartenenti o appartenuti allo stesso Nucleo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)