Sez. 2, Sentenza n. 1406 del 21/03/1989 (Rv. 462238 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - CONDANNA DELL'APPALTATORE - OGGETTO.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - CONDANNA DELL'APPALTATORE - OGGETTO.*
Il committente che agisca ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. (rovina e difetto di cose immobili) può richiedere la condanna dello appaltatore, alternativamente, o al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi ovvero alla diretta esecuzione delle opere stesse.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)