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Sez. 2, Sentenza n. 1406 del 21/03/1989 (Rv. 462238 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - CONDANNA DELL'APPALTATORE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1989-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462238-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - CONDANNA DELL'APPALTATORE - OGGETTO.*

Il committente che agisca ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. (rovina e difetto di cose immobili) può richiedere la condanna dello appaltatore, alternativamente, o al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi ovvero alla diretta esecuzione delle opere stesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)