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Sez. 3, Sentenza n. 2419 del 23/04/1981 (Rv. 413191 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - ORDINANZA DEL GIUDICE ADITO CONTENENTE IL RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA E L'ORDINE DI PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DINANZI A SE - NATURA - REGOLAMENTO NECESSARIO - MANCATA PROPOSIZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413191-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - ORDINANZA DEL GIUDICE ADITO CONTENENTE IL RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA E L'ORDINE DI PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DINANZI A SE - NATURA - REGOLAMENTO NECESSARIO - MANCATA PROPOSIZIONE - CONSEGUENZE.*

L'ordinanza con la quale il giudice adito rigetti l'eccezione di incompetenza e disponga per la prosecuzione del processo dinanzi a se ha natura di sentenza e deve essere impugnata con il regolamento necessario di Competenza, la cui mancata proposizione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima comporta il formarsi del giudicato in ordine alla Competenza. (Conf 5009/78, mass n 394765; (Conf 3710/75, mass n 377923).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)