Sez. 5, Sentenza n. 17564 del 10/12/2002 (Rv. 559120 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Diritto comunitario - Diretta efficacia nello Stato nazionale - Accertamento da parte del giudice - Necessità - Affermazione - Collisione tra la norma comunitaria direttamente efficace e la norma interna - Risoluzione del contrasto da parte del giudice nazionale - Anche di legittimità - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
In tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, ferma la competenza esclusiva della Corte di Giustizia delle Comunità europee a pronunciarsi in via definitiva e vincolante sull'esistenza in concreto dei presupposti dell'efficacia diretta di una norma comunitaria, e fermo il dovere della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 234 (ex art. 177, commi primo, lett. b e 3) del Trattato CE, nei casi dubbi, di chiedere, in proposito, alla Corte di giustizia, la pronuncia pregiudiziale, la violazione e la falsa applicazione della norma comunitaria, dotata di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale, rientra appieno nel parametro di legittimità, di cui all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., utilizzabile dal giudice della legittimità. Ne consegue che la Corte di Cassazione, nell'esercizio della propria funzione di "nomofilachia", ha il potere di accertare la diretta efficacia della norma comunitaria, di cui si denuncia la violazione o la falsa applicazione e rilevare l'antinomia tra norma comunitaria direttamente efficace e norma interna con essa collidente, risolvendola, con il riconoscimento della prevalenza della prima sulla seconda.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 234, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)