Sez. 1, Sentenza n. 1113 del 09/05/1964 (Rv. 301584 - 01)
VENDITA - VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA - (RATEALE - PATTO DI RISERVATO DOMINIO) - IN GENERE - FALLIMENTO DEL COMPRATORE - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1526 COD CIV - APPLICABILITA.*
VENDITA - VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA - (RATEALE - PATTO DI RISERVATO DOMINIO) - IN GENERE - FALLIMENTO DEL COMPRATORE - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1526 COD CIV - APPLICABILITA.*
Quando il contratto di vendita a rate con riserva di proprieta, risultante da atto registrato, e come tale opponibile ai creditori dello acquirente, venga sciolto in seguito al fallimento del compratore che non abbia completato il pagamento del prezzo (artt. 72 e 73 della legge fallimentare), gli effetti dello scioglimento sono regolati dalle Disposizioni dell'art. 1526 cod.civ., secondo cui il venditore, al quale va restituita la cosa rimasta di sua proprieta deve, a sua volta restituire le rate riscosse, ma ha diritto ad un equo compenso per lo uso della cosa da parte dell'acquirentè il debito del venditore per le rate riscosse ed il suo credito per l'uso della cosa, sussistendo entrambi nei confronti del fallito, in quanto il fallimento rimane estraneo al contratto disciolto, e trovando l'uno e l'altro la propria fonte in un rapporto anteriore al fallimento, sicche devono considerarsi adesso anteriori, ai fini e per gli effetti dell'art. 56 lf, possono essere estinti per compensazione, talche il venditore puo trattenere le rate di prezzo pagate a titolo d'indennita. (Conf. 3279-59).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 73, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)