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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 64 del 1975

Decisione
decisa il 1975-03-05, depositata il 1975-03-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:64
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 7712

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
  • Estensione ad essi dell'assistenza malattie
  • Legge 18 gennaio 1952, n. 35, art. 7
  • Diritto alle prestazioni
  • Condizioni che lo differiscono nel tempo
  • Disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori
  • Violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.
  • Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
A norma dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, (Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari) il diritto alle prestazioni assistenziali previste, sussiste, per i suddetti lavoratori, solo se l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal datore di lavoro anche se non versati, almeno dodici contributi settimanali nelle ventiquattro settimane immediatamente precedenti la data della domanda. Tale limitazione in ordine al momento da cui può farsi valere, nel caso, il diritto alla prestazione assistenziale, viola il principio di eguaglianza, in quanto, per effetto della legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'I.N.A.M., per le altre categorie di lavoratori il diritto sorge all'atto della formazione del rapporto di lavoro; e viola anche l'art. 38, secondo comma, Cost., il quale non consente il differimento del diritto alle prestazioni assistenziali previsto dalla disposizione impugnata.

Norme impugnate

  • art. 7 legge 18 gennaio 1952, n. 35

Parametri

Massima n. 7713

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Costituzione, art. 38, secondo comma
  • Contenuto
  • Regime delle prestazioni
  • Differenziazione in relazione alla varietà delle situazioni di bisogno
  • Legittimità
  • Limitazioni incidenti sull'essenza stessa del diritto
  • Illegittimità.
Leggi la massima
L'art. 38, secondo comma, Cost., attribuendo valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, infortunio, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, impone che, in casi di eventi i quali incidano sfavorevolmente sull'attività lavorativa, siano ai lavoratori assicurate previdenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita. Esso va quindi inteso nel senso di favorire, piuttosto che limitare, la concessione di maggiori garanzie ai prestatori d'opera per cui, se può essere giustificata una disciplina differenziata del regime delle prestazioni in correlazione alla varietà delle situazioni di bisogno, non eguale giustificazione può trovare una limitazione che oltre a rappresentare una diversità di trattamento tra categoria e categoria, incida sulla essenza stessa del diritto, qual'è l'elemento temporale della sua decorrenza. Cfr.: sentt. n. 44 del 1965 e n. 23 del 1973.

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35 (Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di Brescia nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e Vezzoli Teresina e Vittorio, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973. Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 1966, Vezzoli Vittorio, in proprio e in rappresentanza della figlia minore Vezzoli Teresina, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Bergamo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) per ottenere il riconoscimento del diritto alla assistenza malattia per il periodo di degenza della predetta figlia, addetta a servizio domestico presso terzi, nell'ospedale Maggiore di Milano. Il tribunale, in accoglimento della domanda attrice, condannava l'istituto al pagamento delle somme dovute. L'ente interponeva regolare appello avverso la sentenza di condanna. Nel corso del giudizio di appello, il Vezzoli eccepiva, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, per gli addetti ai servizi domestici, secondo cui il diritto alle prestazioni previste sussiste se l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti 12 (dodici) contributi settimanali. La Corte di appello di Brescia accoglieva l'eccezione ritenendola non manifestamente infondata. Osserva la Corte di appello, nella motivazione che accompagna l'ordinanza, che la norma impugnata violerebbe l'art. 38 della Costituzione, in quanto questo nello stabilire, senza specifiche condizioni, che "i lavoratori hanno diritto a che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia" non consentirebbe limitazioni quali un periodo minimo di lavoro e un numero minimo di contribuzioni, per cui l'unica condizione per ottenere le prestazioni assicurative sarebbe quella del verificarsi dell'evento assicurato: nel caso di specie, la malattia e il relativo ricovero in ospedale. Il contrasto tra la norma impugnata e il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione poggerebbe in una diversità di trattamento tra gli addetti ai servizi domestici e gli altri lavoratori sottoposti. Infatti, solo per gli addetti ai servizi domestici sarebbero state previste le limitazioni di cui all'art. 7 della legge n. 35 del 1952; limitazioni non sorrette da ragionevoli motivi, vertendosi in situazioni identiche ed omogenee. Non vi è stata costituzione delle parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :
punto 1
L'ordinanza della Corte d'appello di Brescia solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35 - Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari - , con il quale si dispone che il diritto alle prestazioni in essa legge previste sussiste sempreché l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal o dai datori di lavoro, anche se non versati, n. 12 contributi settimanali nelle 24 settimane immediatamente precedenti la data della domanda. La questione è fondata.
punto 2
Con l'art. 2 della legge impugnata è stata estesa ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari l'assistenza malattia prevista per altre categorie di lavoratori dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ente a cui viene demandata l'erogazione dell'assistenza stessa. La limitazione posta dall'art. 7 della legge in ordine al momento in cui nasce, per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, il diritto alla prestazione assistenziale, oltre a violare il principio di eguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione, in quanto, per effetto della legge n. 138 del 1943, per le altre categorie di lavoratori il diritto sorge all'atto della formazione del rapporto di lavoro, si pone in contrasto anche e soprattutto con l'art. 38, secondo comma, della stessa Costituzione. Quest'ultimo, attribuendo valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia..., impone che, in casi di eventi i quali incidano sfavorevolmente sull'attività lavorativa, siano ai lavoratori assicurate previdenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita. Ciò è stato ripetutamente affermato da questa Corte in numerose decisioni. I presupposti del diritto sono rappresentati dalla sussistenza della condizione di lavoratore e dall'insorgere di uno stato di malattia. Messa a confronto la normativa impugnata con il principio fissato dall'art.38, secondo comma, della Costituzione, si rende evidente il contrasto denunciato. Dal confronto discende in modo palese che il sorgere del diritto alla prestazione non può essere sottoposto a condizioni dirette a differirlo nel tempo. Infatti, come già ha riconosciuto questa Corte (cfr. sent. n. 44 del 1965), non sembra consentito desumere argomenti in contrario dalle disposizioni dell'art. 38 della Costituzione, inteso senza dubbio piuttosto a concedere maggiori garanzie ai prestatori d'opera che a diminuirle. Per cui se può essere giustificata una disciplina differenziata del regime delle prestazioni in correlazione alla varietà delle situazioni di bisogno (sent. n. 23 del 1973), non eguale giustificazione può trovare una limitazione che, oltre a rappresentare una diversità di trattamento tra categoria e categoria, incide sulla essenza stessa del diritto, quale è l'elemento temporale della sua decorrenza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, concernente la estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

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