Sez. 1, Sentenza n. 1419 del 28/02/2000 Cc. (dep. 16/05/2000) Rv. 216084 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Ricorso presentato o spedito direttamente alla Corte di cassazione e da questa inoltrato alla Corte d'appello, giudice del provvedimento impugnato - Tardivo arrivo - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
È tardivo e perciò inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento reso, in qualità di giudice dell'esecuzione, dalla Corte d'appello, che non sia presentato nelle forme di cui all'art. 123 cod. proc. pen., ma venga presentato o spedito direttamente alla Corte di cassazione in violazione degli artt. 582 e 583 stesso codice e, da questa trasmesso alla cancelleria della stessa Corte d'appello, vi pervenga oltre il termine di quindici giorni dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)