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Sez. 3, Sentenza n. 1512 del 05/05/1969 (Rv. 340343 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PROVVEDIMENTI COERCITIVI IN RELAZIONE ALLA GENUINITA DEI PRODOTTI COMMERCIATI - DISCREDITO COMMERCIALE DELL'AZIENDA - DANNO RISARCIBILE - CONFIGURABILITA - ASSOLUZIONE PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340343-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PROVVEDIMENTI COERCITIVI IN RELAZIONE ALLA GENUINITA DEI PRODOTTI COMMERCIATI - DISCREDITO COMMERCIALE DELL'AZIENDA - DANNO RISARCIBILE - CONFIGURABILITA - ASSOLUZIONE PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - IRRILEVANZA.*

La particolare destinazione di un Esercizio commerciale alla vendita di generi alimentari e la giustificata pretesa del pubblico alla genuinita di tali prodotti fa si che, di regola, incida negativamente nella valutazione e nell'apprezzamento della clientela qualsiasi notizia di provvedimenti coercitivi o inquisitori cui possa essere sottoposto il suo titolare da parte della autorita amministrativa o giudiziaria in relazione alla genuinita dei prodotti commerciati. Il discredito commerciale, inteso come la disistima e la sfiducia che lo imprenditore ispira come soggetto di rapporti economici, si ripercuote in una menomazione di attivita commerciale, essendo idoneo a determinare uno sviamento di clientela e, quindi, un danno risarcibile. Tale danno non e escluso dalla assoluzione dell'imputato perche il fatto non costituisce reato, sia perche tale formula non esclude il fatto oggettivo che da parte dell'esercente non siano stati messi in vendita prodotti adulterati sia perche, non potendosi presumere una conoscenza immediata e diffusa delle ragioni del provvedimento assolutorio, questo non puo considerarsi incondizionatamente idoneo ad eliminare ex post le conseguenze del discredito che l'instaurazione del procedimento abbia gia determinato. (V. 2403-66, mass. N. 324654).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)