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Sez. L, Sentenza n. 1539 del 12/03/1979 (Rv. 397890 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - IN GENERE - INDENNITA SEMESTRALE PREVISTA DALL'ART 20 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 25 MARZO 1971 PER I FUNZIONARI DELLE CASSE DI RISPARMIO - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI - ANZIANITA CONVENZIONALE PREVISTA DALLA LEGGE SUI BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICABILITA AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IMPORTO SUPERIORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397890-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - IN GENERE - INDENNITA SEMESTRALE PREVISTA DALL'ART 20 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 25 MARZO 1971 PER I FUNZIONARI DELLE CASSE DI RISPARMIO - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI - ANZIANITA CONVENZIONALE PREVISTA DALLA LEGGE SUI BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICABILITA AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IMPORTO SUPERIORE - ESCLUSIONE.*

Per l'attribuzione dell'indennita semestrale disciplinata dallo art 20 CCNL 25 marzo 1971 per i funzionari delle casse di risparmio ed enti equiparati, e dall'art 3 dell'accordo economico nazionale di pari data, il servizio prestato dal funzionario deve avere il duplice requisito della "effettivita" e della "ininterruzione" non essendo sufficiente il semplice decorso della anzianita in costanza del rapporto lavorativo. In conseguenza, la anzianita convenzionale ex artt 1 della legge n 336 del 1970 e 2 della legge n 824 del 1971 non e applicabile ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conseguimento dell'importo superiore di detta indennita semestrale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1971 num. 336 art. 2, Contr. Coll. 25/03/1971 num. 3, Contr. Coll. 25/03/1971 num. 20, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 2, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)