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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 67 del 1958

Decisione
decisa il 1958-11-18, depositata il 1958-12-01
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:67
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 684

  • Sicurezza pubblica
  • Questua e mendicità
  • Autorizzazione prescritta per la pubblica raccolta dei fondi
  • Art. 156 T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773
  • Questione di legittimità costituzionale già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 18, 21 e 39 Cost. - dell'art. 156 del T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, che richiede la licenza del questore per effettuare raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, da concedersi solo con riguardo a determinate finalità). Cfr.: sent. n. 2 del 16 gennaio 1957.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con due ordinanze del 19 dicembre 1956 del Pretore di Bologna rispettivamente nei procedimenti penali a carico di Zucchelli Giuseppe, e Orsoni Adelmo e Masotti Raffaele, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1957, n. 310, e del 25 gennaio 1958, n. 21, ed iscritte ai nn. 99 e 102 del Registro ordinanze 1957.
punto 1
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle menzionate ordinanze è stata proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento agli artt. 18, 21 e 39 della Costituzione;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957 ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 156 del T.U. leggi di p. s. in relazione agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione; che non sono stati addotti nuovi motivi; che non vi è ragione di discostarsi dalla precedente decisione;
punto 3
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le predette ordinanze del Pretore di Bologna e ordina la restituzione degli atti al medesimo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze