Sez. 3, Sentenza n. 11801 del 25/02/2026 Cc. (dep. 30/03/2026) Rv. 289554-01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Giudice del dibattimento - Erronea dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in realtà ritualmente eseguita, dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga, per l'effetto, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur se illegittimo, costituisce espressione dei poteri riconosciuti dall'ordinamento e non determina una stasi irreversibile del procedimento, in quanto la pubblica accusa può disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. (In motivazione, la Corte ha ribadito la persistente validità del principio anche a seguito dell'introduzione, ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dell'art. 554-bis cod. proc. pen., il cui secondo comma prevede il potere del giudice di ordinare la rinnovazione delle notificazioni nulle, non avendo tale disposizione inciso sui rapporti tra giudice e pubblico ministero, né sulla competenza di quest'ultimo a sanare la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)