Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 135 del 1985
Massime (1)
Massima n. 10882
- Reato in genere
- Amministrazione pubblica
- Oltraggio ad un pubblico ufficiale a mezzo di telegrafo
- Tentativo
- Procedibilità d'ufficio e non a querela di parte
- Sanzione più severa rispetto al reato di diffamazione
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 15 e 21 Cost., degli artt. 56 e 341 cod. pen., nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela del tentativo di oltraggio ad un pubblico ufficiale a mezzo di telegrafo (anche in relazione alle conseguenze scaturenti dal disposto dell'art. 11, commi primo e quarto, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, essendo rimessa alla insindacabile discrezionalità del legislatore la valutazione differenziale, quanto al trattamento sanzionatorio e alla procedibilità di ufficio, delle diverse ipotesi di reato (diffamazione e oltraggio).
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341 codice penale promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1983 dal Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Lodi Anna Maria iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Velletri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341 cod. pen., nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela del tentativo di oltraggio a mezzo di telegrafo, anche in relazione alle conseguenze scaturenti dal disposto dell'art. 11, commi primo e quarto, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in riferimento agli artt. 3, 15 e 16 (rectius, 21) Cost.;
punto 2
considerato che la Corte deve pronunciarsi soltanto sulla questione sopra riportata e non anche sulla legittimità del combinato disposto degli artt. 56 e 341 cod. pen. e 11, commi primo, terzo e quarto d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, disponendo che i telegrammi con contenuto oltraggioso vengano trasmessi al Pretore, il quale deve inibirne l'inoltro, violerebbero gli artt. 15 e 21 Cost. Detta questione, infatti, prospettata nella parte iniziale dell'ordinanza, risulta abbandonata nel successivo sviluppo della motivazione e non è riprodotta nel dispositivo;
che, come più volte ha statuito questa Corte (cfr. da ultimo la sent. n. 51/80 e l'ord. n. 165/80) la maggiore severità del trattamento penale dettato per l'oltraggio rispetto a quello previsto per la diffamazione - inclusa la perseguibilità d'ufficio - corrisponde ad una ragionevole valutazione differenziale delle due ipotesi di reato operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, che è insindacabile finché non trasmodi in arbitrio.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341 cod. pen., sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 15 e 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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