Sez. 5, Ordinanza n. 24223 del 18/11/2011 (Rv. 620226 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Iscrizione a ruolo dell'imposta - Termine biennale previsto dal comma 5 dell'art. 9 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Carattere perentorio - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
In tema di imposta sulla pubblicità, il termine biennale previsto dal comma 5 dell'art. 9 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il quale l'Amministrazione deve procedere all'iscrizione a ruolo dell'imposta, deve ritenersi perentorio, perché un'eventuale differenziazione degli effetti del mancato rispetto degli analoghi termini rispetto ad altre imposte, determinata soltanto dalla diversità di queste ultime ed in mancanza di ragioni tecniche ostative, porrebbe problemi di coerenza del sistema e, quindi, di legittimità costituzionale sotto il profilo della razionalità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 9 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)