Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (sesta sezione) del 29 settembre 1987, causa 81/86
Epigrafe
Sentenza della Corte (sesta sezione)
29 settembre 1987
Nella causa 81/86,
De Boer Buizen BV, società di diritto olandese con sede sociale in Heerhugowaard, con l'aw. W. Alexander, del foro dell'Aia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato da E. H. Stein, suo consigliere giuridico, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. Käser, Banca europea per gli investimenti,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Haagsma, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, edificio Jean Monnet,
convenuti,
avente ad oggetto una domanda volta a far dichiarare, ai sensi dell'art. 215 del trattato CEE, la responsabilità extracontrattuale delle Comunità per il danno subito dalla ricorrente in seguito all'esecuzione data dalle istituzioni comunitarie all'accordo con gli Stati Uniti d'America relativo agli scambi di tubi d'acciaio del 7 gennaio 1985 (GU L 9, pag. 1),
LA CORTE (sesta sezione),
composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, T. Koopmans, O. Due, K. Bahlmann e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: D. Louterman, amministratore
vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 3 febbraio 1987,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza dell'11 giugno 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 marzo 1986, la società De Boer Buizen BV, con sede sociale in Heerhugowaard, Paesi Bassi, ha presentato, a norma degli artt. 178 e 215, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso volto al risarcimento del danno assertivamente causatole dall'esecuzione, da parte del Consiglio e della Commissione, dell'accordo concluso nel gennaio 1985 tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America in materia di scambi di tubi di acciaio (GU L 9, pag. 2; in prosieguo: l'« accordo »).
punto 2
Nel suo ricorso, la ricorrente ha chiesto che la Comunità venisse dichiarata responsabile del preteso danno da essa subito in quanto dopo il 1o gennaio 1985 sarebbero state impedite le sue esportazioni di tubi d'acciaio negli Stati Uniti, ma essa ha precisato che in una fase ulteriore le parti avrebbero dovuto accordarsi sull'entità del danno subito, fermo restando che, in mancanza di un tale accordo, sarebbe stato proseguito il procedimento dinanzi alla Corte. Il Consiglio e la Commissione hanno svolto le loro difese principalmente in ordine all'esistenza o meno della responsabilità della Comunità per il danno subito dalla ricorrente, esprimendo dubbi sull'esistenza effettiva di questo danno.
punto 3
Dato che la discussione fra le parti si è incentrata principalmente sulla ricevibilità del ricorso e sull'eventuale illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, occorre esaminare anzitutto questi punti.
punto 4
Per una più ampia esposizione del contesto giuridico della controversia, dei fatti di causa e dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo vengono riportati in prosieguo soltanto nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.
Sentenza › Sulla ricevìbilità
punto 5
Le istituzioni convenute sostengono che il ricorso è irricevibile. Esse ritengono che 1" azione contemplata dagli artt. 178 e 215, 2° comma, del trattato CEE, non è consentita ad un'impresa qualora un'altra azione possa garantire ad essa una tutela efficace. Questa ipotesi ricorrerebbe nel caso di specie, in quanto la ricorrente ha avuto la possibilità di impugnare dinanzi ai giudici nazionali il mancato rilascio delle licenze d'esportazione.
punto 6
Il Consiglio sottolinea che l'esecuzione dell'accordo è avvenuta essenzialmente attraverso il regolamento del Consiglio 1985, n. 60, relativo alle restrizioni all'esportazione di tubi di acciaio verso gli Stati Uniti d'America (GU L 9, pag. 13). Orbene, tale regolamento stabilisce esplicitamente, nel suo art. 5, n. 1, che le licenze d'esportazione sono rilasciate dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro nei limiti dell'assegnazione concessagli. La responsabilità per la ripartizione tra le imprese di questa quota nazionale incombe quindi soltanto alle autorità nazionali.
punto 7
Secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe dovuto adire il giudice nazionale competente per impugnare il mancato rilascio di una licenza d'esportazione e per sollevare, in tale ambito, il problema della validità dei regolamenti comunitari in materia. Qualora tale procedura fosse sfociata nell'accertamento di un illegittimo diniego della licenza, la ricorrente avrebbe potuto fondarsi su tale accertamento per chiedere, a livello nazionale, il risarcimento di un eventuale danno.
punto 8
Al riguardo occorre osservare che la ricorrente mette in discussione non già i provvedimenti adottati dalle autorità nazionali in attuazione dei regolamenti comunitari, bensì questi stessi regolamenti, poiché essa addebita al Consiglio ed alla Commissione d'aver riservato il rilascio, da parte delle autorità nazionali, di licenze di esportazione di tubi d'acciaio negli Stati Uniti ai soli produttori di tali merci. Infatti, dall'art. 5 del summenzionato regolamento del Consiglio n. 60/85 nonché dall'art. 3 del regolamento della Commissione 9 gennaio 1985, n. 61, che istituisce un controllo comunitario delle esportazioni di tubi di acciaio negli Stati Uniti d'America (GU L 9, pag. 19) risulta che le licenze d'esportazione devono essere concesse soltanto a imprese produttrici di tali merci.
punto 9
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, l'azione di risarcimento danni ai sensi degli artt. 178 e 215, 2° comma, è stata istituita come un mezzo autonomo, dotato di una particolare funzione nell'ambito del regime delle impugnazioni, e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo oggetto. Anche se l'azione di risarcimento danni dev'essere valutata alla luce del sistema complessivo di tutela giurisdizionale dei singoli e anche se la sua ricevibilità può quindi essere subordinata, in certi casi, all'esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni di cui è possibile avvalersi per ottenere l'annullamento di una decisione dell'autorità nazionale, è tuttavia necessario, a tal fine, che tali rimedi nazionali garantiscano in modo efficace la tutela dei singoli interessati e che essi possano condurre al risarcimento dell'asserito danno.
punto 10
Una siffatta situazione, in cui l'impresa interessata possa ottenere il rilascio della licenza o il risarcimento del danno causato dalla sua mancata concessione, non ricorre nella fattispecie. Le autorità nazionali erano infatti tenute, in forza delle summenzionate disposizioni dei regolamenti nn. 60/85 e 61/85 a concedere le licenze d'esportazione soltanto a imprese produttrici di tubi d'acciaio, mentre le imprese distributrici potevano beneficiare di una siffatta licenza soltanto attraverso il trasferimento della stessa da parte di un'impresa produttrice. L'annullamento, da parte di un giudice nazionale, della decisione di non concedere una siffatta licenza ad un'impresa distributrice non può quindi avere come risultato il diritto da parte di quest'ultima di ottenere la licenza o il risarcimento del danno che essa potrebbe avere subito. Lo stesso dicasi per una declaratoria d'invalidità delle disposizioni regolamentari di cui trattasi, alla quale il giudice nazionale potrebbe addivenire dopo aver sottoposto alla Corte una questione al riguardo a norma dell'art. 177 del trattato.
punto 11
Da queste considerazioni risulta che l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalle istituzioni convenuta non può essere accolta.
Sentenza › Sul merito
punto 12
La ricorrente fa valere che la disciplina istituita dalla Comunità per garantire l'esecuzione dell'accordo è illegittima. In primo luogo, tale disciplina comporta una discriminazione dei distributori rispetto ai produttori, in quanto questi ultimi sono gli unici beneficiari della concessione di licenze d'esportazione di tubi d'acciaio. In secondo luogo, essa ha l'effetto di ripartire in modo ingiusto e discriminatorio il massimale comunitario di esportazione fra gli Stati membri, senza tener conto dei flussi commerciali tradizionali.
punto 13
Riguardo all'asserita discriminazione dei distributori rispetto ai produttori, la ricorrente ammette che i regolamenti nn. 60/85 e 61/85 rendono possibile il trasferimento di una licenza da un'impresa produttrice ad un'impresa distributrice. Tale possibilità ha tuttavia un effetto pratico molto limitato, in quanto le licenze vengono utilizzate integralmente dai produttori stessi o dalle loro affiliate. Ai distributori verrebbe pertanto impedito di continuare le esportazioni di tubi d'acciaio negli Stati Uniti, mentre sono stati essi, e non i produttori, ad aprire il mercato americano ai prodotti siderurgici della Comunità.
punto 14
Occorre osservare al riguardo che l'accordo si applica soltanto alle esportazioni della Comunità negli Stati Uniti di tubi d'acciaio originari della Comunità [« steel pipes and tubes (...) originating in the Community», punto 1, prima frase]. Ne discende che i produttori comunitari di tali prodotti sono direttamente colpiti dalla limitazione delle esportazioni e che le esportazioni di prodotti originari di paesi terzi non ne sono interessate, nemmeno qualora siano opera di imprese distributrici stabilite nella Comunità. E pacifico che certi paesi terzi, come l'Austria, la Romania e la Norvegia, smerciano una parte della loro produzione d'acciaio negli Stati Uniti per il tramite di imprese stabilite nella Comunità.
punto 15
Pertanto, le imprese produttrici di tubi d'acciaio della Comunità non si trovano, per quanto riguarda le limitazioni alle esportazioni derivanti dall'accordo, nella stessa situazione delle imprese distributrici. Stando così le cose, le istituzioni non erano tenute ad istituire, nell'ambito dell'esecuzione di tale accordo, una disciplina che mettesse sullo stesso piano i produttori ed i distributori comunitari.
punto 16
Ne deriva che il mezzo vertente sulla discriminazione fra distributori e produttori è infondato. Tale conclusione non viene infirmata dalla circostanza che la ricorrente era solita, secondo le sue affermazioni, rifornirsi di tubi in certi Stati membri, ed in particolare nella Repubblica federale di Germania, e non in paesi terzi.
punto 17
Le considerazioni che precedono non implicano che le istituzioni comunitarie, quando hanno istituito un sistema di licenze di esportazione di tubi in uno dei maggiori mercati, non avessero una certa responsabilità rispetto alla situazione particolare delle imprese specializzate nella distribuzione di tali prodotti, come esse stesse hanno peraltro ammesso consentendo la possibilità di trasferire tali licenze alle imprese distributrici. Qualora risultasse che tali imprese, in quanto categoria, dovessero sopportare una parte sproporzionata degli oneri derivanti dalla limitazione dei mercati di esportazione, spetterebbe alle istituzioni comunitarie porvi rimedio attraverso provvedimenti adeguati. Dal fascicolo non risulta però che tali condizioni ricorressero nel caso di specie.
punto 18
Per quanto riguarda l'asserita discriminazione fra Stati membri, occorre osservare che l'accordo contempla l'esportazione dei tubi d'acciaio della Comunità in quanto tale, senza far distinzione fra i vari Stati e senza far riferimento alle correnti tradizionali d'esportazione provenienti dagli Stati membri. L'accordo fissa il massimale comunitario d'esportazione per i tubi d'acciaio al 7,6% del consumo apparente degli Stati Uniti; il regolamento n. 60/85 demanda alla Commissione il calcolo dei quantitativi che discendono da tale massimale e stabilisce, nel suo allegato III, la ripartizione di tali quantitativi tra gli Stati membri assegnando a ciascuno di essi una percentuale della quota del consumo apparente negli Stati Uniti. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri devono rilasciare le licenze d'esportazione tenendo conto, fra l'altro, del « rispetto delle correnti tradizionali d'esportazione delle imprese » e del « rispetto delle correnti d'esportazione verso gli Stati membri nel loro scaglionamento tradizionale sull'anno» (art. 5, n. 2, del regolamento n. 60/85).
punto 19
In una siffatta situazione, spettava alla ricorrente dimostrare perché il Consiglio, procedendo alla ripartizione del massimale comunitario fra gli Stati membri, avrebbe dovuto rispettare le correnti tradizionali d'esportazione degli Stati membri e, nella fattispecie, avesse sconfinato dal margine di discrezionalità di cui disponeva nell'ambito di tale compito. La ricorrente si è tuttavia limitata a formulare la tesi generale — non circostanziata e contestata dalle istituzioni convenute — secondo cui taluni Stati membri, ed in particolare i Paesi Bassi, avrebbero fruito di una quota nazionale troppo elevata perché non conforme alle correnti tradizionali di esportazione.
punto 20
Occorre peraltro aggiungere che dai dati forniti dalle parti non emerge uno scarto sensibile fra le quote dei diversi Stati membri relative all'esportazione verso gli Stati Uniti di tubi d'acciaio nel periodo precedente l'entrata in vigore del regolamento, da un lato, e la ripartizione del massimale comunitario di esportazione fra gli Stati membri contenuta nell'allegato III del regolamento n. 60/85, dall'altro.
punto 21
Di conseguenza non può essere accolto nemmeno il mezzo vertente sulla discriminazione fra Stati membri.
punto 22
Da tutte le considerazioni che precedono discende che l'illegittimità della disciplina di licenze d'esportazione istituita con i regolamenti nn. 60/85 e 61/85 non è stata provata. Di conseguenza, non è necessario esaminare se ricorrano le altre condizioni necessarie per provare la responsabilità della Comunità.
punto 23
Il ricorso deve quindi essere respinto in quanto infondato.
Sentenza › Sulle spese
punto 24
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (sesta sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Firme
Kakouris
Koopmans
Due
Bahlmann
Rodríguez Iglesias
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 settembre 1987.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della sesta sezione
C. Kakouris