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Sez. 1, Ordinanza n. 12242 del 26/05/2009 (Rv. 608298 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Diritto all'equa riparazione - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale della lunghezza eccessiva del processo - Configurabilità - Modesto valore dell'importo ritraibile dal processo - Circostanza idonea ad escludere il danno - Esclusione - Indice di minore impatto psichico - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608298-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Tali circostanze, però, non possono essere ravvisate nel modesto valore dell'importo ritraibile dal processo la cui irragionevole durata si contesta, potendo esso, al più, essere indice di un minore impatto psichico e quindi autorizzare una deroga "in peius" ai parametri di indennizzo elaborati per analoghe controversie dalla Corte Europea di Strasburgo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1989 num. 89 art. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)