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Sez. 3, Sentenza n. 2092 del 25/03/1985 (Rv. 440004 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - CESSAZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440004-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - CESSAZIONE - DECORRENZA.*

La sospensione dell'Assicurazione, prevista dal secondo comma dello art. 1901 cod. civ. per l'ipotesi di pagamento del premio successivo effettuato oltre il quindicesimo giorno, cessa a partire dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento stesso e non dal momento in cui questo รจ stato effettuato, trovando applicazione analogica il primo comma del citato articolo che stabilisce una tale decorrenza della Assicurazione in relazione al pagamento del premio o della prima rata di esso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)