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Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari

Testo in vigore al

Sezione 3. Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri

Art. 72 Registro dei disegni e modelli comunitari

L'Ufficio tiene un registro, denominato registro dei disegni e modelli comunitari, nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o il regolamento di esecuzione prescrivono l'iscrizione. Il registro è aperto alla consultazione pubblica salvo quanto disposto dall'articolo 50, paragrafo 2.

Art. 73 Pubblicazioni periodiche

1. L'Ufficio pubblica periodicamente un bollettino dei disegni e modelli comunitari, che contiene le iscrizioni aperte alla pubblica consultazione riportate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione sia prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione.

2. Comunicazioni ed informazioni di carattere generale emananti dal presidente dell'Ufficio, come pure ogni altra informazione attinente al presente regolamento o alla sua applicazione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Art. 74 Consultazione pubblica

1. I fascicoli relativi a domande di disegni o modelli comunitari registrati non ancora pubblicate ed i fascicoli relativi a disegni o modelli comunitari registrati per i quali è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 o che, essendo soggetti a differimento della pubblicazione, sono stati oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, possono essere aperti alla consultazione pubblica solo con il consenso del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario registrato.

2.

Nel caso di cui al paragrafo 1, chiunque provi di avervi un interesse legittimo può consultare il fascicolo senza il consenso del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario registrato prima della pubblicazione della domanda o dopo la rinuncia.

Questa disposizione si applica segnatamente se l'interessato prova che il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato hanno compiuto atti intesi a far valere contro di lui i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario registrato.

3. Dopo la pubblicazione del disegno o modello comunitario registrato il fascicolo è aperto alla consultazione pubblica su richiesta.

4. Tuttavia, quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3, possono essere esclusi dalla consultazione determinati documenti secondo le disposizioni del regolamento di esecuzione.

Art. 75 Cooperazione amministrativa

Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio e le autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, a richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione dei fascicoli.

Quando l'Ufficio autorizza organi giudiziali, magistrati del pubblico ministero o uffici centrali della proprietà industriale a consultare fascicoli tale consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 74.

Art. 76 Scambio di pubblicazioni

1. L'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri si scambiano a richiesta, gratuitamente e per le proprie occorrenze, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.

2. L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio ed all'inoltro di pubblicazioni.

Sezione 4. Rappresentanza

Art. 77 Principi generali in tema di rappresentanza

1. Fatto salvo il paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e giuridiche che non hanno nella Comunità domicilio né sede, stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo devono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, in ogni procedimento presso l'Ufficio istituito dal presente regolamento, ad esclusione del deposito della domanda di registrazione di disegno o modello comunitario registrato. Il regolamento di esecuzione può prevedere altre eccezioni.

3.

Le persone fisiche e giuridiche che hanno nella Comunità domicilio, o sede, o uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo possono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente, il quale deve depositare presso l'Ufficio stesso una procura firmata, da inserire nel fascicolo, i cui particolari sono specificati dal regolamento di esecuzione.

Il dipendente di una persona giuridica contemplato nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche che abbiano con la prima legami di natura economica, anche se non hanno nella Comunità domicilio, né una sede, né uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo.

Art. 78 Rappresentanza professionale

1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche nei procedimenti dinanzi all'Ufficio ai sensi del presente regolamento può essere assunta soltanto da:

  1. a) avvocati abilitati in uno Stato membro ed aventi domicilio professionale nella Comunità, purché siano abilitati ad agire in tale Stato quali rappresentanti in tema di proprietà industriale, oppure

  2. b) rappresentanti abilitati iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario, oppure

  3. c) persone iscritte nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli, di cui al paragrafo 4.

2. Le persone di cui al paragrafo 1, lettera c) hanno unicamente il diritto di rappresentare terzi nell'ambito di procedimenti dinanzi all'Ufficio pertinenti a disegni e modelli.

3. Il regolamento di esecuzione dispone se e a quali condizioni i rappresentanti sono tenuti a depositare presso l'Ufficio una procura firmata, da inserire nei fascicoli.

4. Può essere iscritta nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli ogni persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) cittadinanza di uno Stato membro;

  2. b) domicilio professionale o posto di lavoro nella Comunità;

  3. c) abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni pertinenti ai disegni e modelli dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o all'Ufficio dei disegni e modelli del Benelux. Se nello Stato in questione l'abilitazione a rappresentare terzi in questioni pertinenti ai disegni e modelli non è subordinata al possesso di una particolare qualificazione professionale, le persone che chiedono l'iscrizione nell'elenco devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni in questioni pertinenti a disegni e modelli dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di detto Stato. L'osservanza di questa condizione non è tuttavia richiesta a coloro ai quali, in forza della normativa vigente in uno Stato membro, sia ufficialmente riconosciuto il possesso delle qualifiche professionali richieste per rappresentare persone fisiche o giuridiche in materia di disegni o modelli dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale del medesimo Stato.

5. L'iscrizione nell'elenco di cui al paragrafo 4 è effettuata su richiesta accompagnata da un attestato dell'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti il possesso dei requisiti specificati dal paragrafo suddetto.

6. Il presidente dell'Ufficio può concedere una deroga alle disposizioni di cui:

  1. a) al paragrafo 4, lettera a), in circostanze eccezionali;

  2. b) al paragrafo 4, lettera c), seconda frase, qualora il richiedente fornisca la prova di aver acquisito in altro modo le qualifiche richieste.

7. Il regolamento di esecuzione determina i casi in cui una persona può venir cancellata dall'elenco.

Titolo IX. Competenza e procedura nelle azioni giudiziarie relative a disegni o modelli comunitari

Sezione 1. Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni

Art. 79 Applicazione della convenzione di esecuzione

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai procedimenti concernenti disegni o modelli comunitari ed alle domande di disegni o modelli comunitari registrati, nonché ai procedimenti relativi alle azioni promosse sulla base di disegni o modelli comunitari e disegni o modelli nazionali che godono di cumulo di protezione, si applica la convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 19687, chiamata nel seguito «convenzione di esecuzione».

2. Le disposizioni della convenzione di esecuzione rese applicabili in virtù del paragrafo 1 producono effetti nei confronti di uno Stato membro unicamente nel testo vigente riguardo a detto Stato in un dato momento.

3. Nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 81:

  1. a) non si applicano gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 16, paragrafo 4 e l'articolo 24 della convenzione di esecuzione;

  2. b) si applicano gli articoli 17 e 18 della convenzione di esecuzione entro i limiti previsti dall'articolo 82, paragrafo 4 del presente regolamento;

  3. c) le disposizioni del titolo II della convenzione di esecuzione che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.

4. Le disposizioni della convenzione di esecuzione non producono effetti nei confronti dello Stato membro per il quale detta convenzione non sia ancora entrata in vigore. Fino al momento dell'entrata in vigore di tale convenzione le procedure di cui al paragrafo 1 sono disciplinate in tale Stato membro da eventuali convenzioni bilaterali o multilaterali che regolino i suoi rapporti con un altro Stato membro interessato ovvero, in mancanza di tali convenzioni, dal proprio diritto nazionale in tema di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

Sezione 2. Controversie in tema di contraffazione e validità dei disegni o modelli comunitari

Art. 80 Tribunali dei disegni e modelli comunitari

1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado (tribunali dei disegni e modelli comunitari), che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.

2. Entro il 6 marzo 2005 ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei tribunali dei disegni e modelli comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.

3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento del numero, della denominazione o della competenza territoriale di detti tribunali intervenuto successivamente alla comunicazione di cui al paragrafo 2.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5. Fino a quando un determinato Stato membro non ha proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 2 i procedimenti risultanti da un'azione di cui all'articolo 81, per le quali le autorità giudiziarie di questo Stato sono competenti in forza dell'articolo 82, sono proposti dinanzi al giudice di questo Stato cui spetterebbe la competenza per territorio e per materia in rapporto ai procedimenti relativi alla registrazione di disegni o modelli nazionali.

Art. 81 Competenza in tema di contraffazione e nullità

I tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva:

  1. a) per le azioni in tema di contraffazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di disegni o modelli comunitari;

  2. b) per le azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione del disegno o modello comunitario, qualora siano ammesse dalla legge nazionale;

  3. c) per le azioni di nullità di disegni o modelli comunitari non registrati;

  4. d) per le domande riconvenzionali di nullità di disegni o modelli comunitari proposte nei procedimenti di cui alla lettera a).

Art. 82 Competenza internazionale

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della convenzione di esecuzione applicabili in forza dell'articolo 79, i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali di cui all'articolo 81 si propongono dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, tali procedimenti sono proposti dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

3. Se né il convenuto né l'attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno Stato membro, tali procedimenti sono proposti dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3:

  1. a) si applica l'articolo 17 della convenzione di esecuzione se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei disegni e modelli comunitari;

  2. b) si applica l'articolo 18 della medesima convenzione se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei disegni e modelli comunitari.

5. I procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 81, lettere a) e d) possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso.

Art. 83 Sfera di competenza in materia di contraffazione

1. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari competente a norma dell'articolo 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4 può pronunciarsi in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di qualsiasi Stato membro.

2. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari competenti a norma dell'articolo 82, paragrafo 5 può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio dello Stato membro in cui tale tribunale è situato.

Art. 84 Azione o domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello comunitario

1. Le azioni di nullità o le domande riconvenzionali di nullità di un disegno o modello comunitario possono essere fondate soltanto sulle cause di nullità di cui all'articolo 25.

2. Nei casi di cui all'articolo 25, paragrafi 2, 3, 4 e 5, l'azione o la domanda rinconvenzionale può essere proposta unicamente dalla persona legittimata in virtù di tali disposizioni.

3. Se la domanda riconvenzionale è proposta in una controversia nella quale il titolare del disegno o modello comunitario non sia già parte, questi ne viene informato e può essere ammesso ad intervenire nel procedimento alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui ha sede il tribunale.

4. La validità del disegno o modello comunitario non può essere contestata con l'azione diretta a fare accertare l'insussistenza di contraffazioni.

Art. 85 Presunzione di validità — Difesa nel merito

1. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato i tribunali dei disegni e modelli comunitari considerano valido il disegno o modello comunitario. La validità può essere contestata unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità. Tuttavia, l'eccezione di nullità del disegno o modello comunitario sollevata in forma diversa dalla domanda rinconvenzionale è ammissibile solo se ed in quanto il convenuto chieda la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario facendo valere l'esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d).

2. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, il tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 e se indica in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell'individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità.

Art. 86 Sentenze in materia di nullità

1. Quando la validità del disegno o modello comunitario è contestata in un procedimento dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli comunitari mediante domanda riconvenzionale di nullità:

  1. a) il tribunale dichiara nullo il disegno o modello comunitario se accerta che una delle cause di nullità di cui all'articolo 25 osta al mantenimento del disegno o modello stesso;

  2. b) il tribunale respinge la domanda riconvenzionale se accerta che nessuna delle cause di nullità di cui all'articolo 25 osta al mantenimento del disegno o modello comunitario.

2. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari investito di una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello comunitario registrato ne comunica la data di deposito all'Ufficio, il quale la iscrive nel registro.

3. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari investito di una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello comunitario registrato può, su istanza del titolare del disegno o modello comunitario registrato e sentite le altre parti, sospendere il procedimento e invitare il convenuto a presentare una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che il tribunale stabilisce. Se la domanda non viene presentata entro tale termine, il procedimento prosegue e la domanda riconvenzionale si considera ritirata. Si applica l'articolo 91, paragrafo 3.

4. Quando la sentenza di un tribunale dei disegni e modelli comunitari su una domanda riconvenzionale di nullità del disegno o modello comunitario registrato è diventata definitiva, il tribunale trasmette all'Ufficio copia del provvedimento. Ciascuna delle parti può chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive gli estremi del provvedimento nel registro secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

5. Una domanda riconvenzionale di nullità del disegno o modello comunitario registrato non può essere proposta qualora l'Ufficio abbia già emesso una decisione, divenuta definitiva, in un procedimento promosso tra le stesse parti ed avente stesso oggetto e stessa causa.

Art. 87 Effetti della sentenza in materia di nullità

Una volta diventata definitiva, la sentenza di un tribunale dei disegni e modelli comunitari che dichiara la nullità del disegno o modello comunitario produce in tutti gli Stati membri gli effetti di cui all'articolo 26.

Art. 88 Diritto applicabile

1. I tribunali dei disegni e modelli comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica la propria legge nazionale, compreso il proprio diritto internazionale privato.

3. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica le norme di procedura che disciplinano i procedimenti dello stesso tipo pertinenti ai disegni o modelli nazionali nello Stato membro in cui il tribunale stesso è situato.

Art. 89 Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello

1. Se nell'ambito di un'azione per contraffazione o relativa a una minaccia di contraffazione un tribunale dei disegni e modelli comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto o minacciato di contraffare il disegno o modello comunitario, emette nei suoi confronti, a meno che non vi si oppongano motivi particolari, le seguenti ordinanze:

  1. a) un'ordinanza con cui gli si vieta di continuare gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione;

  2. b) un'ordinanza di sequestro dei prodotti in questione;

  3. c) un'ordinanza di sequestro di materiali ed attrezzi prevalentemente utilizzati per fabbricare i prodotti in contraffazione, qualora il loro proprietario fosse a conoscenza dei fini cui mirava il loro impiego ovvero tali fini risultassero ovvi date le circostanze;

  4. d) qualsiasi ordinanza che imponga altre sanzioni commisurate alle circostanze, disposte dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato.

2. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari prende i provvedimenti intesi ad assicurare l'osservanza delle ordinanze di cui al paragrafo 1 in conformità della legge nazionale.

Art. 90 Misure provvisorie e cautelari

1. In relazione a un disegno o modello comunitario può essere chiesta alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i tribunali dei disegni e modelli comunitari, l'applicazione di misure provvisorie, anche di natura cautelare, contemplati dalla legge di detto Stato in relazione al disegno o modello nazionale, anche quando in forza del presente regolamento sia riconosciuta a un tribunale dei disegni e modelli comunitari di un altro Stato membro la competenza a conoscere nel merito.

2. Nei procedimenti in cui si chiedono misure provvisorie e cautelari, sono ammissibili le eccezioni di nullità del disegno o modello comunitario sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità. Si applica tuttavia per quanto di ragione l'articolo 85, paragrafo 2.

3. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari la cui competenza è fondata sull'articolo 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4, può ordinare misure provvisorie e cautelari, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione prescritte dal titolo III della Convenzione di esecuzione, sono applicabili sul territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

Art. 91 Norme specifiche in tema di connessione

1. Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento un tribunale dei disegni e modelli comunitari, adito per un'azione di cui all'articolo 81, diversa da una domanda di accertamento dell'insussistenza di contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa, dopo aver sentito le parti, o a richiesta di una delle parti e sentite le altre, qualora la nullità del disegno o modello comunitario sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un altro tribunale dei disegni e modelli comunitari ovvero, nel caso in cui si tratti di un disegno o modello comunitario registrato, quando sia già stata presentata una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio.

2. Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento l'Ufficio, quando sia adito con una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, o a richiesta di una delle parti o sentite le altre qualora la nullità del disegno o modello comunitario sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei disegni e modelli comunitari. Su istanza di una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei disegni e modelli comunitari quest'ultimo può tuttavia, sentite le altre parti, sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento pendente dinanzi a sé.

3. In caso di sospensione del procedimento il tribunale dei disegni e modelli comunitari può ordinare misure provvisorie e cautelari, per la durata della sospensione.

Art. 92 Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado — Ricorso per cassazione

1. Le sentenze dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di primo grado, pronunciate nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 81, sono impugnabili mediante ricorso davanti ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado.

2. Le condizioni alle quali si può esperire il ricorso dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli comunitari di secondo grado sono determinate dalla legge dello Stato membro in cui ha sede tale tribunale.

3. Alle sentenze dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado sono applicabili le norme nazionali in fatto di ricorso per cassazione.