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Sez. U, Sentenza n. 8279 del 31/03/2008 (Rv. 602483 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Impugnazione di atti prodromici all'esecuzione forzata (nella specie intimazione di pagamento) - Controversia relativa - Atto attinente all'esecuzione forzata - Esclusione - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602483-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

A norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata; ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento "ex" art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)