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Sez. 4, Sentenza n. 35236 del 09/06/2005 Cc. (dep. 30/09/2005) Rv. 232578 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Assunzione dell'incarico - Condizioni - Albo speciale - Iscrizione - Necessità.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232578-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui all'art. 81 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) costituisce presupposto necessario per l'assunzione dell'incarico e per la conseguente liquidazione del compenso, anche se l'ammissione al patrocinio medesimo sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del citato testo unico, purché dopo quella della legge 29 marzo 2001 n. 134, in quanto l'art. 17 bis di quest'ultima, pur essendosi limitato a istituire il predetto albo speciale, ha comportato in modo implicito, ma inequivocabile, la necessità dell'iscrizione ad esso quale condizione per l'assunzione della difesa fiduciaria di chi è stato ammesso a tale patrocinio. (v. Corte cost. n. 299 del 2002).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 81 CORTE COST., Legge 29/03/2001 num. 134 art. 17 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)