Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 18 maggio 1983, causa 256/81
Epigrafe
Nella causa 256/81,
Pauls Agriculture Limited, con sede in Ipswich, 47 Key Street, rappresentata dal sig. Peter Langdon-Davies, Barrister di Inner Temple, Londra, assistito dall'aw. W. E. M. Godfrey, dello studio Simmons & Simmons Solicitors, 14 Dominion Street, Londra EC2M 2RJ, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich, boîte postale 425,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Daniel Vignes, direttore del servizio giuridico del Consiglio delle Comunità europee, assistito dal sig. Arthur Bräutigam, amministratore presso lo stesso servizio, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. H. J. Pabbruwe, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Richard Wainwright, in qualità di agente, assistito dal sig. Guido Berardis, entrambi membri del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuti,
avente ad oggetto l'annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE, di una decisione comunicata con lettera 17 luglio 1981, con cui il Consiglio rifiutava di pagare l'importo preteso dalla ricorrente a titolo di restituzioni alla produzione di gritz di granoturco destinato all'industria della birra, ovvero il risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione, ai sensi dell'art. 215 del Trattato CEE, di un danno di importo identico,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, U. Everling, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart, O. Due e Y. Galmot, giudici,
avvocato generale : G. F. Mancini
cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue :
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
La ricorrente, società di diritto britannico, produttrice di gritz di granoturco usato nell'industria della birra, percepiva restituzioni alla produzione per i suoi prodotti, dal mese di novembre 1974 al 31 luglio 1975.
paragrafo 2
Con regolamento 4 marzo 1975, n. 665 (GU L 72, del 20. 3. 1975, pag. 14), il Consiglio aboliva, con effetto dal 1° agosto 1975, le restituzioni concesse in precedenza ai produttori di semole e di semolini di granoturco e di rotture di riso usati nella fabbricazione della birra.
paragrafo 3
Nella sentenza emessa in via pregiudiziale il 19 ottobre 1977 nelle cause riunite 124/76 e 20/77 (SA Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson/Office national interprofessionnel des céréales e Société coopérative «Providence agricole de la Champagne»/Office nationale interprofessionnel des céréales, Race. 1977, pag. 1795), la Corte ha ritenuto che il Consiglio, abolendo le restituzioni per il gritz di granoturco e mantenendole invece in vigore per il prodotto concorrente, amido di granoturco, ha violato il principio della parità di trattamento a danno dei produttori di gritz di granoturco.
paragrafo 4
In seguito a questa sentenza, le restituzioni di cui trattasi sono state ripristinate coi regolamenti del Consiglio 22 maggio 1978, nn. 1125 e 1127 (GU L 142, del 30. 5. 1978, pagg. 21 e 24) con effetto dalla data della sentenza della Corte, e cioè dal 19 ottobre 1977.
paragrafo 5
Il fatto che, in tal modo, non siano state concesse restituzioni per il periodo 1o agosto 1975 - 19 ottobre 1977 è stato contestato dalla maggior parte dei produttori di gritz interessati, i quali hanno proposto alla Corte ricorsi per responsabilità extracontrattuale della Comunità. Nelle sentenze 4 ottobre 1979, emesse nelle cause riunite 241, 242, 245-250/78 (DGV, Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH e altri/Consiglio e Commissione delle Comunità europee, Race. pag. 3017) e 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28 e 45/79 (P. Dumortier frères SA e altri/Commissione delle Comunità europee, Race. pag. 3091), la Corte ha dichiarato la responsabilità extracontrattuale della Comunità ed ha condannato quest'ultima a versare agli interessati le somme equivalenti alle restituzioni alla produzione che essi avrebbero avuto il diritto di riscuotere se, nel periodo dal 1o agosto 1975 al 19 ottobre 1977, la produzione di gritz di granoturco destinato all'industria della birra avesse dato diritto alle stesse restituzioni della produzione di amido di granoturco.
paragrafo 6
Ritenendo che, pur se l'applicazione degli importi compensativi «adesione» le ha precluso la possibilità di riscuotere restituzioni alla produzione per il periodo settembre 1975 - agosto 1977, a partire da quest'ultima data e fino al 19 ottobre 1977 essa avrebbe fruito delle restituzioni in questione, se il Consiglio, col suddetto regolamento n. 665/75 non le avesse illegittimamente abolite, la ricorrente ha chiesto, con lettera 3 luglio 1981, registrata presso il segretariato del Consiglio il 6 luglio 1981, il versamento di tali restituzioni per una somma pari a 32874,65 lire sterline.
paragrafo 7
Con lettera 17 luglio 1981, firmata dal consigliere giuridico del Consiglio e pervenuta alla ricorrente il 20 luglio 1981, la domanda veniva respinta con la motivazione ch'essa era tardiva e che la ricorrente non poteva pretendere il versamento in questione poiché aveva cominciato la produzione soltanto dopo che le restituzioni erano state abolite. Dato l'esito negativo della domanda, l'interessata proponeva alla Corte il ricorso registrato in cancelleria il 21 settembre 1981.
punto 2
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Il Consiglio e la Commissione, con lettere del 6 e, rispettivamente, del 1° luglio 1982, hanno dichiarato di rinunciare a presentare la controreplica.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso, con ordinanza 13 ottobre 1982, di rimettere la causa alla Quinta Sezione.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, è stato inoltre deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, la Corte ha rivolto un quesito alla ricorrente.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare la decisione del Consiglio comunicata alla ricorrente con lettera 17 luglio 1981 e dichiarare che la Comunità è tenuta a versare alla ricorrente la somma di 32874,65 lire sterline, più gli interessi;
in via subordinata, condannare il Consiglio e/o la Commissione a versarle la stessa somma, con gli interessi, a titolo di risarcimento;
condannare i convenuti alle spese.
paragrafo 3
Il Consiglio delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
in mancanza di prove sufficienti prodotte dalla ricorrente circa la realtà del danno subito e il nesso di causalità fra l'illegittimità dei regolamenti del Consiglio nn. 665 e 668/75 ed il preteso danno, respingere il ricorso;
in tal caso, condannare la ricorrente alle spese;
in via subordinata, qualora la Corte ritenga che il ricorso è in tutto o in parte fondato, ridurre, eventualmente, il credito della ricorrente in ragione delle somme da questa recuperate in un'altra fase del circuito commerciale e liquidare il credito della ricorrente in moneta nazionale mediante l'applicazione del tasso «verde» della sterlina in vigore al momento dell'operazione che attribuiva il diritto alla riscossione della sovvenzione di cui trattasi;
dichiarare irricevibile, in quanto relativo ad un atto non soggetto all'art. 173, il capo del ricorso in cui si chiede l'annullamento della lettera del Consiglio in data 17 luglio 1981.
paragrafo 5
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
paragrafo 6
respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese, se questa non fornisca prove sufficienti del fatto ch'essa non ha potuto rivalersi o non si è rivalsa della perdita delle restituzioni mediante i prezzi praticati alla clientela e che le operazioni per le quali essa pretende un risarcimento avrebbero soddisfatto le condizioni per fruire del pagamento delle restituzioni alla produzione e che, in particolare, il calibro del gritz di granoturco da essa prodotto e ceduto all'industria della birra non era superiore a 2 mm.
SENTENZA › In fatto › III— I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Sulla ricevibilità
paragrafo 1
a) Il Consiglio ritiene, tenuto conto delle sentenze emesse dalla Corte il 27 gennaio 1982 nelle cause riunite 256, 257, 265, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e altri/Consiglio e Commissione delle Comunità europee, e nella causa 51/81, De Franceschi Spa Monfalcone/Consiglio e Commissione delle Comunità europee (Race. 1982, pagg. 85 e 117), che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte è stata interrotta dalla domanda presentata dalla ricorrente con lettera 3 luglio 1981 e registrata presso il segretariato del Consiglio il 6 luglio 1981 nonché dal successivo ricorso giurisdizionale, depositato entro i termini stabiliti dall'art. 43 dello Statuto.
Per contro, il Consiglio considera irricevibile il ricorso nella misura in cui tende all'annullamento della decisione che, secondo la ricorrente, sarebbe contenuta nella lettera 17 luglio 1981 a firma del consigliere giuridico del Consiglio, lettera con cui veniva rifiutato il pagamento della somma che la ricorrente pretendeva dal Consiglio.
A suo avviso, questa lettera non costituisce un atto giuridico impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato, in quanto essa si limitava a fornire informazioni alla ricorrente e non era in alcun modo intesa a produrre effetti giuridici quanto al merito della domanda.
Secondo il Consiglio, l'art. 173 del Trattato CEE limita il sindacato della Corte, nel contenzioso di annullamento, agli atti giuridici destinati a creare o a modificare rapporti giuridici fra le persone fisiche o giuridiche soggette alle norme del Trattato, in quanto tali atti rispondano alle norme di procedura stabilite negli artt. 189 e 190 del Trattato ed abbiano forza vincolante.
Ora, il Consiglio sostiene che manifestamente la lettera inviata il 17 luglio 1981 dal proprio consigliere giuridico alla ricorrente non rientra nell'ambito degli artt. 189 o 190 del Trattato, né risponde alle norme di procedura stabilite da questi articoli per l'adozione delle decisioni del Consiglio.
In proposito, il Consiglio ritiene che sussista una analogia fra il presente procedimento e la causa 31/80 (L'Oréal, Race. 1980, pag. 3775), vertente sulla portata giuridica di una lettera di informazioni in cui gli uffici della Commissione comunicavano la propria opinione in merito ad un accordo fra imprese private che poteva rientrare nell'ambito dell'art. 85 del Trattato, causa in cui la Corte riteneva che detta lettera doveva essere considerata come un elemento di fatto, non già come una decisione formale, adottata dalla Commissione in forza dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
b) Anche la Commissione ritiene che il ricorso per risarcimento sia ricevibile, tenuto conto delle suddette sentenze della Corte in data 27 gennaio 1982.
Essa ammette quindi che la ricorrente è legittimata a chiedere il risarcimento dei danni per tutte le operazioni effettuate a partire dal mese di agosto 1977, dato che è da quel momento che la ricorrente poteva fruire delle restituzioni alla produzione nell'ambito dei provvedimenti transitori adottati in forza dell'Atto d'adesione del 1972 e relativi all'applicazione degli importi compensativi «adesione».
Per contro, come il Consiglio, la Commissione non ritiene che la ricorrente possa chiedere l'annullamento della lettera 17 luglio 1981 a firma del consigliere giuridico del Consiglio, lettera che non può essere considerata, a suo avviso, come una decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE, il cui annullamento possa avvantaggiare la ricorrente.
La Commissione sostiene che la lettera di cui trattasi non fa altro che ribadire l'opinione sostenuta a quell'epoca dal Consiglio e dalla Commissione, e che si presume fosse stata già comunicata alla ricorrente dalle autorità del Regno Unito, e cioè che le azioni di risarcimento di danni basate sul mancato pagamento di restituzioni alla produzione erano prescritte dopo il 20 marzo 1980.
c) La ricorrente, nell'atto indroduttivo, fa valere con circostanziati argomenti che, a differenza di quanto ritenuto dal Consiglio nella lettera del 17 luglio 1981, la sua azione di risarcimento non era prescritta, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 43 dello Statuto della Corte relativamente alla prescrizione quinquennale delle azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale.
paragrafo 2
Nella replica, essa si limita a dichiarare che, avendo i convenuti ammesso che il ricorso per risarcimento ai sensi dell'art. 215 del Trattato CEE è stato proposto entro i termini, essa si asterrà dal prendere posizione in merito alla tesi dei convenuti secondo cui la lettera 17 luglio 1981 firmata dal consigliere giuridico del Consiglio non costituirebbe una decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE.
SENTENZA › In fatto › III— I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Nel merito
paragrafo 1
a) La ricorrente, nell'atto introduttivo, sostiene che il ricorso è basato sulla summenzionata sentenza 19 ottobre 1977, emessa dalla Corte nelle cause riunite 124/76 e 20/77, in cui è stato dichiarato che l'art. 11 del regolamento del Consiglio n. 120/67/CEE, come modificato in forza dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 665/75 e dei successivi regolamenti che lo hanno sostituito, è invalido in quanto implica una disparità di trattamento, per quel che riguarda le restituzioni alla produzione, tra le semole e i semolini di granoturco destinati all'industria della birra, da una parte, e l'amido di granoturco, dall'altra.
D'altro canto, nelle cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28 e 45/79, P. Dumortier Frères SA e altri/Consiglio delle Comunità europee (Race. 1979, pag. 3091), la Corte avrebbe dichiarato che produttori i quali si trovassero nella situazione dei ricorrenti potevano pretendere dal Consiglio un risarcimento d'importo equivalente alle restituzioni alla produzione di gritz di granoturco impiegato per l'industria della birra che dette imprese avrebbero avuto il diritto di riscuotere se, nel periodo dal 1° agosto 1975 al 19 ottobre 1977, l'impiego di granoturco per la produzione di gritz avesse dato diritto alle stesse restituzioni dell'impiego di granoturco per la produzione di amido.
La ricorrente dichiara che essa produce dall'inizio del secolo gritz di granoturco destinato all'industria della birra e che ha percepito le restituzioni alla produzione per il periodo compreso fra il mese di novembre 1974 ed il 31 luglio 1975, e sostiene che mentre, come già detto, per il periodo settembre 1975 - agosto 1977 gli importi compensativi «adesione» hanno fatto sì che essa non potesse fruire di alcuna restituzione alla produzione per i suoi prodotti, essa avrebbe normalmente fruito di dette restituzioni, dal mese di agosto 1977 al 18 ottobre 1977, se il regolamento n. 665/75 non lo avesse impedito.
b) II Consiglio delle Comunità europee si riferisce, per quanto riguarda la domanda basata sulla responsabilità della Comunità, alle summenzionate sentenze della Corte in data 4 ottobre 1979, vertenti su domande analoghe e in cui viene riconosciuto che l'illegittimità dei regolamenti nn. 665 e 668/85 fa sorgere, in linea di principio, la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
Il Consiglio riconosce che la stessa conclusione deve valere, in via di principio, per quanto riguarda la domanda di risarcimento formulata dalla ricorrente, cioè che la Comunità economica europea è tenuta a risarcire i danni effettivamente subiti dalla ricorrente per il mancato versamento delle restituzioni.
In proposito il Consiglio osserva che la Corte ha riaffermato, nel punto 9 della motivazione delle sue summenzionate sentenze 27 gennaio 1982, che il diritto al risarcimento del danno subito dipende da un complesso di condizioni relative all'esistenza di un illecito delle istituzioni comunitarie, di un danno reale e di un nesso di causalità fra di essi.
Il Consiglio ritiene quindi che spetta alla ricorrente fornire prove in merito a questi ultimi due punti, cioè ch'essa deve provare in primo luogo di non aver ripercosso o di non aver potuto ripercuotere sui suoi prezzi di vendita la differenza risultante dal mancato pagamento delle restituzioni. Qualora si fosse rivalsa di tale differenza nei suoi prezzi di vendita, la ricorrente non avrebbe subito alcun danno reale, poiché la perdita sarebbe stata trasferita ad un'altra fase del circuito commerciale e, in definitiva, sul consumatore.
Il Consiglio ritiene, inoltre, che la ricorrente, se non ha ripercosso o non ha potuto interamente ripercuotere la differenza sui suoi prezzi di vendita, deve dimostrare di essersi trovata nell'impossibilità, per ragioni obiettive, di aumentare tali prezzi di vendita e di non aver omesso, per sua libera scelta, al fine di ampliare gli sbocchi, di aumentarli.
D'altro canto, il Consiglio è del parere che la ricorrente, poiché la sua domanda, in ragione dell'incidenza degli importi compensativi «adesione», riguarda soltanto il periodo agosto 1977 - ottobre 1977, deve in secondo luogo dimostrare che i suoi prezzi di vendita sono stati fissati ad un livello non remunerativo e che la differenza fra questo livello ed un livello remunerativo è costituita da un importo corrispondente a quello delle restituzioni non versate.
Il Consiglio aggiunge che, nelle precedenti cause in materia di responsabilità cui è stato fatto riferimento, esso aveva sostenuto (cfr. sentenza 4. 10. 1979, causa 238/78, Race. 1979, pag. 2955, punti 14-17 della motivazione), che, qualora un operatore il quale si fosse ritenuto leso da un provvedimento comunitario avesse compensato il danno ripercuotendolo sui prezzi di vendita, e quindi trasferendolo ad una successiva fase del circuito commerciale, non sarebbe stato giusto indennizzare due volte detto operatore, cioè una volta a carico del consumatore finale ed una seconda volta mediante fondi pubblici, poiché in tal modo si sarebbe avuto un ingiustificato arricchimento degli operatori economici interessati.
Per quanto riguarda la prova della mancata ripercussione del danno subito sui prezzi di vendita, il Consiglio osserva che la Corte ha riconosciuto la fondatezza dei relativi argomenti, pur avendo ritenuto, nelle precedenti cause relative al «quellmehl» e al «gritz», che di fronte a prove insufficienti da una parte e dall'altra si doveva concedere al ricorrente il beneficio del dubbio.
Il Consiglio chiede perciò alla Corte di riesaminare questa parte della sua giurisprudenza, tanto più che, a suo avviso, è impossibile alle istituzioni, nella maggior parte dei casi, fornire alla Corte prove convincenti, dal momento che esse possono disporre, normalmente, soltanto dei dati che i ricorrenti abbiano voluto fornire nella fase scritta del procedimento. Esso chiede inoltre che la Corte voglia imporre alla ricorrente nella presente causa l'onere di provare la realtà del danno.
Infine, per quanto concerne il tasso «verde» da applicare per liquidare in moneta nazionale i crediti della ricorrente, il Consiglio assume che dalle precedenti sentenze della Corte e da considerazioni relative alla parità di trattamento di tutti gli operatori della Comunità che abbiano subito un danno in seguito al mancato versamento delle restituzioni di cui trattasi risulta che il credito della ricorrente espresso in UC/ECU in funzione dei quantitativi di prodotti lavorati dev'essere liquidato, in moneta nazionale, mediante applicazione del tasso «verde» vigente al momento dell'operazione che ha fatto sorgere il diritto alla restituzione.
In proposito, il Consiglio fa presente che la stessa questione è già stata sottoposta alla valutazione della Corte nelle cause riunite 64 e 113/76 e seguenti (Dumortier e altri/Consiglio).
c) La Commissione ammette che la Comunità è tenuta, in via di principio, a risarcire la ricorrente della perdita delle restituzioni alla produzione; tuttavia, la ricorrente deve ancora provare che le ulteriori condizioni per il risarcimento dei danni sono soddisfatte.
La Commissione sostiene anzitutto che, come essa ha già considerato nel controricorso nelle cause riunite 256, 257, 265, 267/80 e 5/81 (Birra Wührer e altri), nessun risarcimento è dovuto alla ricorrente se la perdita delle restituzioni è stata ripercossa sui prezzi praticati alla clientela. In tal caso, secondo la Commissione, detta perdita è stata compensata dall'aumento dei prezzi e non sussiste alcun danno. Soltanto qualora possa provare che, di fronte alla concorrenza di produttori di amido che fruiscono di restituzioni, sia stata costretta a sopportare essa stessa la perdita per conservare il proprio mercato, la ricorrente avrebbe diritto ad un risarcimento equivalente alle restituzioni che avrebbero dovuto essere pagate.
Inoltre, la Commissione sostiene che la ricorrente deve provare che le operazioni per le quali essa pretende il risarcimento avrebbero soddisfatto le condizioni per fruire del pagamento delle restituzioni alla produzione e che, in particolare, il calibro dei gritz di granoturco prodotti e forniti all'industria della birra non era superiore a 2 mm. Essa fa presente che, nell'ambito del regolamento n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (art. 1 allegato A), le restituzioni alla produzione possono essere corrisposte soltanto per semole e semolini di granoturco della sottovoce 11.02 A della tariffa doganale comune e che, in conformità alla nota complementare 1 al capitolo 11 della tariffa doganale comune, detta sottovoce riguarda unicamente le semole e i semolini di granoturco che possano passare attraverso un setaccio con apertura di maglie di 2 mm.
La Commissione crede di sapere che nel Regno Unito si produce una certa quantità di semolini di grosso calibro (grutten) per la fabbricazione della birra e che, per un certo tempo, le autorità del Regno Unito hanno corrisposto — erroneamente, a parere della Commissione — restituzioni alla produzione per detti prodotti. Sarebbe quindi evidente che la ricorrente non ha diritto al risarcimento per la perdita di restituzioni riguardanti prodotti che non soddisfacevano — obiettivamente — le condizioni stabilite per la riscossione della restituzione, quale che fosse, di fatto, a quell'epoca, la prassi delle autorità nazionali.
In proposito, la Commissione allega al controricorso una lettera del proprio direttore generale per l'agricoltura, inviata il 7 febbraio 1980 al segretario permanente del ministero dell'agricoltura del Regno Unito, lettera in cui si richiama l'attenzione delle autorità nazionali sulla loro prassi errata, consistente nel concedere restituzioni alla produzione dei semolini di calibro superiore a 2 mm, nonché la lettera di risposta in data 6 maggio 1980, in cui le suddette autorità nazionali contestano l'esattezza dell'interpretazione della Commissione e propongono che il regolamento n. 2727/75 venga modificato per evitare qualsiasi eventuale distorsione connessa al versamento delle restituzioni secondo le dimensioni del prodotto considerato. La Commissione ricorda che, nel dicembre 1980, essa ha fatto una proposta in tal senso, ma che il Consiglio non si è ancora pronunciato su tale proposta.
d) La ricorrente, nella replica, in merito alla questione sollevata dal Consiglio e dalla Commissione relativamente al se essa abbia trasferito sulla clientela la perdita delle restituzioni, evitando in tal modo qualsiasi danno, oppone che è estremamente improbabile — come è stato considerato dall'aw. Capotorti nella causa 238/78, sopra menzionata — che un produttore (senza un contratto concluso a tale scopo, come quello di cui la Corte ha tenuto conto nella causa 64/76, Dumortier Frères/Consiglio, Race. 1979, pag. 3119) possa trasferire una siffatta perdita sui suoi clienti. Ciò vale in particolare nella presente fattispecie, in cui la ricorrente si trovava in concorrenza diretta con i produttori di amido, i quali, da parte loro, continuavano a percepire la restituzione alla produzione.
paragrafo 2
Quanto all'onere della prova, la ricorrente replica che, per i motivi anch'essi esposti dall'avvocato generale Capotorti nella causa 238/78, l'onere della prova incombe alle istituzioni convenute, le quali devono provare che essa ha trasferito il danno sulla clientela. Ciò premesso, poiché le istituzioni non hanno prodotto alcuna prova in tal senso, la ricorrente ritiene che questo punto dovrebbe essere risolto in suo favore, senza che essa sia tenuta a sua volta a fornire prove. La ricorrente chiede perciò che la Corte si pronunci chiaramente su questo punto, il che semplificherebbe notevolmente il compito della Corte e delle parti in causa in eventuali future controversie sullo stesso genere di problemi.
paragrafo 3
Tuttavia, la ricorrente dichiara che il prezzo da essa praticato alle fabbriche di birra per il suo gritz di granoturco è stato sempre stabilito dalle forze del mercato e, fra l'altro, dalla concorrenza o dalla potenziale concorrenza dei produttori di amido, mentre essa non ha concluso alcun contratto con i propri clienti per attribuire loro il diritto di fruire delle restituzioni alla produzione. Per giustificare le sue allegazioni, essa fornisce dati numerici dai quali, a suo avviso, risulta che tutte le restituzioni da essa percepite sono state da lei conservate e che per ogni restituzione rifiutatale essa ha subito una perdita equivalente.
paragrafo 4
Circa la questione delle dimensioni della maglie del setaccio per il gritz da essa prodotto, questione cui la Commissione subordina l'eventuale risarcimento dei danni preteso dalla ricorrente, questa osserva che il regolamento n. 2727/75, fino a quando è stato emendato col regolamento n. 1125/78, non contemplava alcuna restituzione alla produzione per le semole destinate all'industria della birra, ed è questo il problema-di cui si discute nella presente causa. Secondo la ricorrente, la Commissione non può sostenere che il diritto al risarcimento dipenda dalle condizioni stabilite in un regolamento adottato in epoca successiva agli eventi che hanno dato luogo al ricorso e in seguito alla sentenza della Corte in senso contrario.
paragrafo 5
Inoltre, a suo avviso è difficile capire come la suddetta tesi possa conciliarsi con quanto disposto dal regolamento n. 1570/78, il cui art. 1 contiene una particolareggiata definizione delle semole e dei semolini, senza alcun riferimento alla necessità che i prodotti passino attraverso un setaccio con apertura di maglie di 2 mm.
paragrafo 6
La ricorrente sostiene che, indipendentemente dal loro effetto, i suddetti regolamenti sono del tutto irrilevanti nella fattispecie, poiché non si tratta di un ricorso basato sul regolamento n. 2727/75, bensì di un'azione di danni contro le istituzioni convenute, per aver esse effettuato una discriminazione nei confronti della ricorrente non concedendole restituzioni alla produzione per il granoturco da essa usato per la fabbricazione di gritz destinato all'industria della birra, in epoca in cui dette istituzioni concedevano tali restituzioni a produttori che impiegassero granoturco per la produzione di amido, prodotto che, nell'industria della birra, è in concorrenza diretta con i semolini della ricorrente.
paragrafo 7
Questa considera che, poiché il gritz di granoturco può essere usato nell'industria della birra anche qualora non sia macinato fino a raggiungere una finezza di 2 mm, i suoi prodotti erano in concorrenza con l'amido di granoturco, sia per la parte che superava tali dimensioni, sia per quella macinata più finemente. La questione, secondo la ricorrente, non è perciò quella di stabilire la voce doganale in cui vanno classificati i prodotti, bensì di accertare se questi siano in concorrenza con l'amido di granoturco.
paragrafo 8
A suo parere, se è incompatibile col principio di uguaglianza la discriminazione fra il granoturco usato per la produzione dell'amido ed il granoturco usato per la produzione di gritz destinato all'industria della birra dev'essere a fortiori illegittima la discriminazione fra il granoturco impiegato per il gritz destinato all'industria della birra e macinato fino a raggiungere dimensioni inferiori a 2 mm ed il granoturco usato per il gritz destinato all'industria della birra e non macinato così finemente.
paragrafo 9
Secondo la ricorrente, al fine del risarcimento, non si tratta di stabilire, come sostiene la Commissione, se «le operazioni per le quali la ricorrente pretende un risarcimento soddisfino le condizioni per fruire del pagamento di restituzioni alla produzione» in forza della normativa che è stata dichiarata invalida, bensì di accertare se sussistesse il diritto a tale pagamento. Ora, per i motivi sopra indicati, la ricorrente ritiene che le operazioni da essa effettuate rispondessero ai requisiti per fruire della restituzione e che, di conseguenza, essa ha il diritto di ottenere, mediante il risarcimento, una somma pari alla restituzione che avrebbe dovuto percepire.
paragrafo 10
Infine, per quanto riguarda il capo della domanda concernente gli interessi, la ricorrente sostiene che, per porla nella stessa situazione in cui essa si sarebbe trovata qualora le restituzioni le fossero state regolarmente versate a tempo debito, le istituzioni convenute devono essere condannate a pagarle, come parte integrante del risarcimento, gli interessi su detti versamenti ai tassi commerciali correnti dalle date in cui le restituzioni avrebbero dovuto esserle versate e fino alla pronunzia della sentenza. Essa osserva che questa è la regola generale in diritto inglese.
SENTENZA › In fatto › IV — Risposta al quesito formulato dalla Corte
paragrafo 1
In risposta al quesito rivoltole dalla Corte, la ricorrente ha dichiarato che essa non è in grado di precisare in qual misura la quantità di gritz da essa prodotto e sulla quale è basata la sua domanda superi le dimensioni di 2 mm, in quanto, durante il periodo considerato, tali dimensioni non costituivano una condizione imposta dall'ente d'intervento del Regno Unito e, conseguentemente, essa non aveva dovuto tenerne conto.
SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 23 febbraio 1983, la ricorrente, rappresentata dal sig. Peter Langdon-Davies, il Consiglio, rappresentato dai sigg. A. Brautigam e B. Schloh, e la Commissione, rappresentata dal sig. R. Wainwright, hanno svolto le loro difese orali.
paragrafo 2
Nel corso della fase orale del procedimento, la ricorrente ha rinunciato al capo della domanda relativo all'annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE, della lettera 17 luglio 1981 a firma del consigliere giuridico del Consiglio.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 23 marzo 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 21 settembre 1981, la società Pauls Agriculture Limited ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 173, 1° comma, del Trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento della decisione del Consiglio in data 17 luglio 1981, con la quale le veniva rifiutato il pagamento della somma di 32874,65 lire sterline, da essa preteso a titolo di restituzioni alla produzione di gritz di granoturco destinato all'industria della birra, per il periodo 1° agosto - 19 ottobre 1977. La ricorrente ha chiesto, in via subordinata, ai sensi degli artt. 178 e 215, 2° comma, del Trattato CEE, una somma identica a titolo di risarcimento dei danni che essa sostiene di aver subito a causa del suddetto rifiuto.
punto 2
Si deve anzitutto ricordare che la Corte, nella sentenza 19 ottobre 1977 (cause 124/76 e 20/77, SA Moulins e Huileries de Pont-à-Mousson e altri, Race. pag. 1795), ha dichiarato che il Consiglio, abolendo, con regolamento 4 marzo 1975, n. 665 (GU L 72, del 20. 3. 1975, pag. 14), con effetto dal 1°agosto 1975, le restituzioni per il gritz di granoturco, mantenendo invece in vigore le restituzioni per il prodotto concorrente, amido di granoturco, ha violato il principio della parità di trattamento a danno dei produttori di gritz di granoturco.
punto 3
In seguito a detta sentenza, le restituzioni di cui trattasi sono state rispristinate, coi regolamenti del Consiglio 22 maggio 1978, nn. 1125/78 e 1127/78 (GU L 142, del 30. 5. 1978, pagg. 21 e 24), con effetto dalla data della sentenza della Corte, cioè dal 19 ottobre 1977.
punto 4
Con sentenze 4 ottobre 1979 (cause riunite 241, 242, 245-250/78, DGV — Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH e altri, Racc. pag. 3017, e cause riunite 64 e 113/76, 157 e 239/78, 27, 28 e 45/79, P. Dumortier Frères SA e altri, Racc. pag. 3091), la Corte ha dichiarato che l'abolizione delle restituzioni in questione faceva sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
punto 5
La ricorrente, produttrice di gritz di granoturco usato dall'industria della birra, ritenendo, in base alla suddetta giurisprudenza della Corte, di avere diritto al pagamento, per risarcimento di danni, di una somma equivalente all'importo delle restituzioni che essa avrebbe dovuto percepire fra il 1° agosto e il 19 ottobre 1977, chiedeva al Consiglio, con lettera 3 luglio 1981, di versarle la somma di 32874,65 lire sterline. Con lettera 17 luglio 1981, il Consiglio respingeva questa domanda considerandola tardiva, in quanto presentata dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte. La ricorrente ha quindi impugnato in primo luogo la lettera 17 luglio 1981, di cui ha chiesto l'annullamento, facendo valere che tale atto doveva essere considerato come una decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE.
punto 6
Tuttavia, in seguito alla sentenza della Corte 27 gennaio 1982 (cause riunite 256, 257, 265, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e altri, Race. pag. 85), il Consiglio rinunciava, nel corso del procedimento, a eccepire, in base alla prescrizione quinquennale, l'irricevibilità del ricorso. Di conseguenza, nel corso della fase orale, la ricorrente ha rinunciato al capo della domanda relativo all'annullamento della lettera del 17 luglio e ha limitato l'oggetto del ricorso al risarcimento del danno, che essa valuta in una somma equivalente all'importo delle restituzioni che avrebbe dovuto percepire, convertito in moneta nazionale al tasso di cambio in vigore al momento delle operazioni, ovvero al tasso vigente alla data della sentenza della Corte, più gli interessi ai tassi commerciali correnti in modo da tener conto del tempo trascorso fra le date in cui le restituzioni avrebbero dovuto esserle versate e la data della sentenza.
SENTENZA › In diritto › Sulla responsabilità della Comunità
punto 7
La Corte ha già affermato, nelle suddette sentenze 4 ottobre 1979, come pure in altre cause analoghe, che la Comunità doveva rispondere dell'abolizione delle restituzioni per il gritz di granoturco stabilita con regolamento del Consiglio n. 665/75 e del mantenimento in vigore di tali restituzioni per l'amido di granoturco, in violazione del principio della parità di trattamento delle varie categorie di produttori interessati. Per gli stessi motivi, la Comunità è responsabile anche nei confronti della ricorrente nella presente causa.
SENTENZA › In diritto › Sul danno
punto 8
Opponendosi alla domanda di risarcimento dei danni calcolati in base alla restituzione abolita, per il gritz di granoturco, durante il periodo in questione, il Consiglio e la Commissione, senza contestare che sussista la responsabilità della Comunità, hanno eccepito che la ricorrente ha o avrebbe potuto eliminare il danno ripercuotendo sui suoi prezzi di vendita lo svantaggio derivante dall'abolizione delle restituzioni. Essi sostengono che spetta alla ricorrente provare il contrario.
punto 9
La ricorrente, da parte sua, ha negato che vi fosse la possibilità di effettuare la suddetta traslazione. Essa sostiene che, di fronte alla concorrenza da parte dei produttori di amido, che fruivano delle restituzioni, essa non era in grado di trasferire sugli acquirenti, nei prezzi di vendita dei suoi prodotti, la perdita subita a causa del mancato pagamento delle restituzioni.
punto 10
Inoltre, a sostegno delle proprie allegazioni, la ricorrente ha prodotto taluni dati statistici per dimostrare che essa non ha ripercosso sui suoi prezzi di vendita lo svantaggio derivante dalla perdita delle restituzioni abolite. Poiché le istituzioni convenute non hanno addotto alcun elemento che consenta di mettere in dubbio le suddette cifre e le conclusioni che ne trae la ricorrente, l'eccezione da esse sollevata non può essere accolta.
punto 11
La Commissione sostiene inoltre che, per aver diritto al risarcimento che costituisce oggetto della sua pretesa, la ricorrente deve provare che il gritz da essa prodotto soddisfaceva la condizione relativa alle dimensioni. Secondo la Commissione, nell'ambito del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, del 1. 11. 1975, pag. 1), le restituzioni alla produzione possono essere corrisposte soltanto per semolini di granoturco della sottovoce 11.02 A della tariffa doganale comune e, in conformità alla nota complementare 1 del capitolo 11 della tariffa doganale comune, la suddetta sottovoce riguarda unicamente le semole e i semolini di granoturco che possono passare attraverso un setaccio con apertura di maglie di 2 mm, nella proporzione minima del 95 % in peso.
punto 12
In proposito, si deve rilevare che, come risulta dalla corrispondenza scambiata fra gli uffici della Commissione e le autorità britanniche, e prodotta in causa dalla Commissione, dette autorità hanno versato le restituzioni durante i periodi considerati e fino al 1980 senza tener conto delle dimensioni del gritz. Perciò, indipendentemente dalla questione del se tale prassi fosse conforme alle disposizioni comunitarie, se ne deve concludere che la ricorrente avrebbe percepito le restituzioni nonostante le dimensioni del gritz da essa prodotto, ed ha quindi subito un danno a causa della loro abolizione.
punto 13
Ne consegue che il danno di cui la ricorrente dev'essere risarcita va calcolato partendo dal presupposto che esso è equivalente alle restituzioni che avrebbero dovuto essere corrisposte all'interessata se, nel periodo 1o agosto — 19 ottobre 1977, l'impiego di granoturco per la fabbricazione di gritz destinato all'industria della birra avesse attribuito il diritto alle stesse restituzioni dell'impiego di granoturco per la fabbricazione di amido.
punto 14
Quanto alla conversione, da parte delle istituzioni convenute, dell'importo relativo ai danni in moneta nazionale della ricorrente, la Corte ha statuito, con sentenza 19 maggio 1982 (causa 64/76, Dumortier Frères e altri, Racc. pag. 1733), che si deve applicare il tasso di cambio in vigore alla data della sentenza in cui viene dichiarato l'obbligio di riparare il danno.
punto 15
Per quanto riguarda l'importo del risarcimento preteso dalla ricorrente, questa ha sottoposto alla Corte un certo numero di documenti intesi a provare quali fossero le quantità di gritz per le quali, a suo avviso, è dovuto il risarcimento, nonché gli importi delle restituzioni non versate per gli stessi quantitativi. Le istituzioni convenute ammettono l'esattezza di tali documenti soltanto con riserva di controllo da parte degli organi competenti. Nella presente fase del procedimento, la Corte non è in grado di pronunciarsi sull'esattezza dei relativi dati. Si devono quindi fissare, con sentenza interlocutoria, i criteri secondo cui la Corte ritiene che la ricorrente debba essere risarcita, riservado la determinazione delle somme dovute a titolo di risarcimento all'accordo fra le parti, ovvero alla Corte stessa, in mancanza di tale accordo.
SENTENZA › In diritto › Sulla domanda relativa agli interessi
punto 16
La ricorrente ha chiesto, inoltre, che la Comunità venga condannata al pagamento di interessi, a decorrere dalle date di scadenza dei pagamenti mensili delle restituzioni ai tassi commerciali correnti, in modo da tener conto del tempo trascorso fra le suddette date e quella dell'effettivo risarcimento.
punto 17
Essendo connessa alla responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art. 215, 2° comma, la domanda va esaminata alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, ai quali rinvia tale disposizione. In base a questi principi, la domanda relativa agli interessi è in linea generale ammissibile. Secondo i criteri ripetutamente adottati dalla Corte, l'obbligo di corrispondere gli interessi sorge dalla data della presente sentenza, in quanto essa costituisce declaratoria dell'obbligo di risarcire il danno. Il tasso di interesse da applicare è del 6 %.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
in via interlocutoria, dichiara e statuisce :
1° La Comunità economica europea pagherà alla Pauls Agriculture le somme equivalenti alle restituzioni alla produzione di gritz di granoturco usato dall'industria della birra che detta impresa avrebbe percepito se, nel periodo dal 1° agosto al 19 ottobre 1977, l'uso di granoturco per la produzione di gritz avesse dato diritto alle stesse restituzioni dell'uso di granoturco per la produzione di amido.
2° Le somme dovute vanno maggiorate degli interessi del 6 % a partire dalla data della presente sentenza, che è anche la data da prendere in considerazione per la conversione di tali somme in moneta nazionale.
3° Le parti presenteranno alla Corte, entro il termine di tre mesi dalla pronunzia della presente sentenza, i dati relativi all'entità del risarei- mento stabiliti di comune accordo.
4° In mancanza di accordo, le parti faranno pervenire alla Corte, entro lo stesso termine, le loro conclusioni suffragate da dati numerici.
5° Le spese sono riservate.
Firme
Mertens de Wilmars
Everling
Mackenzie Stuart
Due
Galmot
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 maggio 1983.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
J. Mertens de Wilmars