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Sez. 3, Sentenza n. 15731 del 27/07/2015 (Rv. 636174 - 01)

GIUOCO E SCOMMESSA - GIUOCO DEL LOTTO | Rapporto contrattuale tra scommettitore e raccoglitore della scommessa - Obblighi del raccoglitore della scommessa - Omissione di condotte suscettibili di invalidare la giocata - Inclusione - Fattispecie relativa a risarcimento del danno da mancata riscossione di giocate vincenti.
Stato
decisa il 2015-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636174-01

GIUOCO E SCOMMESSA - GIUOCO DEL LOTTO

In tema di giuoco del lotto, il raccoglitore delle scommessa è tenuto alla valida registrazione della stessa e alla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, nonché ad evitare ogni ulteriore condotta, anche successiva alla stampa della ricevuta, che possa invalidare la giocata, la cui realizzazione configura un inesatto adempimento del contratto, di cui risponde il raccoglitore anche per fatto del proprio dipendente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del titolare della ricevitoria, il quale, dopo l'effettuazione delle giocate e la consegna delle relative ricevute allo scommettitore, aveva successivamente annullato, per imperizia, le giocate medesime, risultate poi vincenti).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 19/10/1938 num. 1933 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)