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Sez. 6, Sentenza n. 4915 del 02/04/1997 Ud. (dep. 27/05/1997) Rv. 208141 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 346 cod. pen. - Esclusione dell'antigiuridicità della condotta in conseguenza dell'effettivo svolgimento di un'attività di mediazione - Condizioni - Mediazione professionale riconosciuta da specifiche disposizioni di legge e svolta al di fuori di aderenze personali extraprofessionali.
Stato
decisa il 1997-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208141-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO

Nel reato di millantato credito previsto dal primo comma dell'art. 346 cod. pen. l'effettivo svolgimento di un'attività di mediazione può avere l'effetto di escludere l'antigiuridicità della condotta solo quando si tratti di una mediazione professionale lecita, perché riconosciuta da specifiche disposizioni di legge, e sempre con esclusione di aderenze personali extraprofessionali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)