Sez. L, Sentenza n. 5246 del 14/11/1978 (Rv. 395010 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - NOTIFICAZIONE EX ART 140 COD PROC CIV - PRESUPPOSTI - OCCASIONALE MANCATO RINVENIMENTO DEL DESTINATARIO NELL'ABITAZIONE O NEL LUOGO DI LAVORO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - NOTIFICAZIONE EX ART 140 COD PROC CIV - PRESUPPOSTI - OCCASIONALE MANCATO RINVENIMENTO DEL DESTINATARIO NELL'ABITAZIONE O NEL LUOGO DI LAVORO.*
L'adozione, per la notificazione, della procedura di cui all'art 140 cod proc civ presuppone che siano conosciuti la residenza (art 139, comma primo, cod proc civ) ovvero la dimora o il domicilio del destinatario (art 139, comma sesto), in Mancanza di che deve farsi luogo agli adempimenti di cui all'art 143 dello stesso codice, ma non richiede una effettiva irreperibilita del destinatario dell'atto, bensi soltanto l'occasionale mancato suo rinvenimento nell'abitazione o nel luogo di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)