Sez. 2, Sentenza n. 1545 del 27/01/2016 (Rv. 638646 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Interpretazione della domanda - Spettanza al giudice di merito - Vizio di ultrapetizione - Censurabilità in sede di legittimità - Presupposti - Vizio di motivazione nell'interpretazione della domanda - Configurabilità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
L'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, la cui statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneità di quella motivazione, sicché, in tal caso, il dedotto errore non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico dell'accertamento in concreto della volontà della parte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non congruamente motivata la decisione della corte d'appello che, riformando quella di primo grado, aveva qualificato la domanda proposta come azione di rivendica piuttosto che azione di regolamento dei confini, trascurando che una convenuta, e dante causa degli altri convenuti, aveva riconosciuto espressamente l'esistenza di un errore nella compilazione delle nuove mappe del catasto, rendendosi disponibile alla loro rettifica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)