Sez. 3 - , Ordinanza n. 5655 del 09/03/2018 (Rv. 648291 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE | Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. – Aggiunta nel percorso argomentativo della decisione di primo grado di ulteriori “rationes decidendi” - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE
Nell'ipotesi in cui l'ordinanza di inammissibilità del gravame, pronunciata ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c, indichi ulteriori "rationes decidendi" - del tutto assenti nella sentenza di primo grado - con le quali il giudice di appello abbia corroborato la propria decisione, questa risulterà autonomamente impugnabile nella parte in cui ha aggiunto e integrato la motivazione del giudice di prime cure.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)