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Ordinamento dei Magazzini generali

Testo in vigore al

Art. 8

1. Per qualsiasi mutazione che si voglia introdurre nel regolamento e in generale nell'ordinamento del magazzino, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli precedenti.

2. Le variazioni delle tariffe concernenti i diversi ser vizi dei magazzini generali, sono approvate dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, d'intesa con il locale Comitato provinciale dei prezzi, e, per quanto riguarda i magazzini generali posti nei porti marittimi, d'intesa con le competenti autorita' portuali.

3. Alla Camera di commercio, industria e agricoltura e' attribuita la vigilanza sui magazzini fiduciari privati e doganali esistenti nella propria circoscrizione.

4. Per i magazzini doganali la vigilanza di cui sopra e' esercitata d'intesa con la competente autorita' doganale.

5. Le riduzioni delle tariffe potranno eccezionalmente essere poste in atto subito dopo la pubblicazione sul foglio degli annunzi.

Art. 9

1. L'amministrazione del Magazzino generale e' obbligata a pubblicare e a trasmettere al Consiglio provinciale dell'economia e al Ministro per l'economia nazionale, nella prima decade di ogni mese, la situazione del mese precedente, secondo un modulo che sara' stabilito con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 10

1. I Magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci o derrate e dei casi di forza maggiore.

Art. 11

1. Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito, anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.

Art. 12

1. I Magazzini generali rispondono verso l'Erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

2. Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge doganale, ai regolamenti gia' emanati dalla Amministrazione finanziaria, nonche' a quegli altri che potessero essere in seguito imposti con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

3. Per i Magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere da istituirsi in localita' dove non esiste dogana di primo ordine, saranno osservate le norme dell'art. 53 della legge doganale, modificato secondo il Regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960.

Art. 13

1. Le fedi di deposito e le note di pegno sono stampate su carta filigranata e dovranno contenere le indicazioni previste dall'art. 461 del Codice di commercio. Inoltre tanto sulla fede di deposito, quanto sulla nota di pegno, dovra' chiaramente risultare se la merce sia stata periziata a cura dei Magazzini generali. In caso affermativo dovra' essere indicato il nome del perito stimatore e il valore di stima da questo attribuito alla merce.

2. Per la stima delle merci depositate per le quali sia richiesta la emissione della fede di deposito e della nota di pegno, i Magazzini generali sono temiti a servirsi di periti regolarmente inscritti nel ruolo del competente Consiglio provinciale dell'economia e designati anno per anno dal Tribunale del luogo.

Art. 14

1. Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono soggetti alla tassa fissa di bollo di L. 2 da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terra' luogo di ogni altra tassa di bollo.

2. Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.

Art. 15

1. Sotto la responsabilita' degli esercenti i Magazzini generali potranno, nel recinto dei Magazzini stessi, esservi locali separati destinati a magazzini privati.

2. Pero' sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.

3. Qualora nei magazzini privati vengano depositate anche merci estere, la loro apertura sara' subordinata al consenso della Dogana.

Art. 16

1. I Magazzini generali sono posti sotto la vigilanza dei Consigli provinciali dell'economia, nella cui giurisdizione i Magazzini stessi hanno sede.

2. I Consigli provinciali dell'economia hanno facolta' in qualsiasi momento:

  1. 1° di accertare l'esattezza delle situazioni mensili dei Magazzini generali;

  2. 2° di vigilare se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere.

3. Del risultato delle ispezioni i Consigli provinciali ragguaglieranno senza indugio il Ministero dell'economia nazionale al quale, in ogni caso, riferiranno annualmente sull'andamento dei Magazzini generali esistenti nel proprio distretto.

Art. 17

1. Per eseguire il proprio mandato il delegato o i delegati dei Consigli provinciali dell'economia avranno facolta' di ispezionare i Magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri e in generale tutti i registri, atti e documenti.

Art. 18

1. Le controversie che potessero insorgere fra gli esercenti i Magazzini generali e i depositanti sull'applicazione delle tariffe saranno risolte dal competente Consiglio provinciale dell'economia.

2. Contro le decisioni del Consiglio provinciale dell'economia e' ammesso ricorso al Ministro per l'economia nazionale, il quale decidera' inappellabilmente.
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AAGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 novembre - 11 dicembre 1997, n. 381 (in G.U. 1ª s.s. 17/12/1997, n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del r.d.-l. 1 luglio 1926, n. 2290 (Ordinamento dei magazzini generali), convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158".

Art. 19

1. I Consigli provinciali dell'economia hanno l'obbligo di denunciare all'autorita' giudiziaria coloro i quali esercitano Magazzini generali senza esservi stati previamente autorizzati a norma del presente decreto.

2. Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto si incorrera' nella pena della multa da L. 1000 a lire 10,000, salvi i casi di maggiore pena quando il fatto costituisca reato ai sensi del Codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.

Art. 20

1. Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

Art. 21 Disposizioni transitorie

1. Le persone, le societa' e i corpi morali che, avendo adempiuto alle formalita' previste dal testo unico 17 dicembre 1882, n. 1154, esercitino nel Regno Magazzini generali sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto entro sessanta giorni dalla pubblicazione di esso.

2. Trascorso il detto termine, l'esercizio dei Magazzini generali e l'uso della denominazione relativa saranno riservati esclusivamente alle persone, societa' o corpi morali, che abbiano ottenuto il decreto di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.1

Art. 23

1. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per conversione in legge.

2. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 1° luglio 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 71. - Casati.