Sez. U, Ordinanza n. 349 del 08/07/1977 (Rv. 386594 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE DI NULLITA DI MATRIMONI CONCORDATARI - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA - ART 34 DEL CONCORDATO TRA ITALIA E S SEDE - ART 17 DELLA LEGGE N 847 DEL 1929 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN RELAZIONE AGLI ARTT 2, 3, 7, 24, 25, 29 E 101 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA - INSUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE DI NULLITA DI MATRIMONI CONCORDATARI - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA - ART 34 DEL CONCORDATO TRA ITALIA E S SEDE - ART 17 DELLA LEGGE N 847 DEL 1929 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN RELAZIONE AGLI ARTT 2, 3, 7, 24, 25, 29 E 101 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA - INSUSSISTENZA.*
Non e manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale degli artt 34, commi quarto, quinto e sesto, del concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dall'art 1 della legge 27 maggio 1929 n 810, e 17 della legge 27 maggio 1929 n 847, sull'applicazione del concordato nella parte relativa al matrimonio, i quali regolano la dichiarazione di esecutivita, da parte della competente Corte d'appello, delle sentenze dei tribunali ecclesiastici che pronunciano la nullita dei matrimoni concordatari, in relazione agli artt 2, 3, 7, 24, 25, 29 e 101 della Costituzione. Il contrasto con tali precetti costituzionali, infatti, potrebbe derivare dal fatto che le indicate norme, in primo luogo, configurano una rinuncia dello stato all'Esercizio della propria giurisdizione in favore di quella di un altro ordinamento, che non garantisce l'indipendenza, l'imparzialita e la precostituzione, che non garantisce l'indipendenza, l'imparzialita e la precostituzione del giudice, ne tutela l'inviolabile diritto di ciascuna parte alla difesa giudiziale; in secondo luogo, impongono al giudice dello stato di rendere esecutive anche pronunce di nullita del matrimonio per cause non contemplate dalla legge, e, in particolare, per 'riserva mentalè, senza possibilita di rilevare un conflitto con l'ordine pubblico interno, e, quindi, sostanzialmente introducendo nell'ordinamento un tipo di matrimonio diverso da quello previsto e riconosciuto dalla Costituzione, a tutela dell'unita familiare. (V 604/75, mass n 377375).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 7, Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 29, Costituzione art. 101, Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)