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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 99 del 2022

Decisione
decisa il 2022-04-07, depositata il 2022-04-14
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:99

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 63 dell'8 febbraio-10 marzo 2022. Udito il Giudice relatore Francesco Viganò nella camera di consiglio del 6 aprile 2022; deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.
punto 1
Considerato che nella sentenza n. 63 del 2022, al terzo capoverso del punto 4.4.2. del Considerato in diritto, è stato fatto riferimento all'«art. 6, comma 6-bis, t.u. immigrazione», anziché all'«art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione»; che nello stesso capoverso si è fatto riferimento alla pena comminata dall'articolo erroneamente indicato, indicandola nella misura «da uno a tre anni» di reclusione, anziché quella comminata dall'art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, indicata nella misura «da uno a sei anni» di reclusione. Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.
punto 2
Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che, nella sentenza n. 63 del 2022, sia corretto il seguente errore materiale: al punto 4.4.2. del Considerato in diritto, nel terzo capoverso, le parole «art. 6, comma 6-bis, t.u. immigrazione» siano sostituite dalle parole «art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione» e le parole «da uno a tre anni» siano sostituite dalle parole «da uno a sei anni». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

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