Sez. 4, Sentenza n. 1129 del 09/12/1999 Ud. (dep. 01/02/2000) Rv. 215661 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Divieto di utilizzabilità degli atti previsto per il giudizio dibattimentale - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Prove assunte in violazione di divieti.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Nel giudizio abbreviato, anche allorché esso si instauri ex art. 458 cod. proc. pen., e cioè a seguito di richiesta di giudizio immediato,)non può essere contestata l'utilizzabilità degli atti che, legalmente compiuti o formati, non sarebbero direttamente utilizzabili in dibattimento nel giudizio ordinario, ma lo diventano proprio per la scelta dell'imputato di procedere con il rito abbreviato. È invece possibile contestare l'utilizzabilità di atti o prove acquisiti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, in quanto il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 191 cod. proc. pen. ha, come espressione del principio di legalità, carattere generalissimo e va quindi applicato anche nel giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio vale anche quando il giudizio abbreviato si instauri ex art. 458 cod. proc. pen., e cioè a seguito di richiesta di giudizio immediato, atteso che l'art. 458 non contiene alcuna deroga alle norme che disciplinano il giudizio abbreviato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)