diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1149 del 16/10/2025 Cc. (dep. 13/01/2026) Rv. 289170-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Contestazione del delitto di peculato - Ritenuta configurabilità del diverso delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, vigente da epoca successiva alla commissione del fatto - Ordinanza di restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289170-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

Non è affetta da abnormità funzionale l'ordinanza con cui il giudice, a fronte dell'avvenuta contestazione, antecedentemente alla vigenza dell'art. 314-bis cod. pen., del delitto di peculato a un portalettere in servizio presso Poste Italiane Spa appropriatosi di numerose missive da recapitare, aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché valutasse la possibilità di procedere per il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, posto che, in tal modo, non si era determinata una stasi processuale per il cui superamento si sarebbe reso necessario il compimento, da parte del rappresentante della pubblica accusa, di un atto nullo, rimanendo lo stesso il "dominus" della formulazione dell'imputazione, anche a seguito dell'emissione dell'ordinanza di rimessione degli atti ex art. 521 cod. proc. pen.

Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)