Sez. 1, Sentenza n. 4570 del 11/07/1988 (Rv. 459478 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE - INTERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE AD UN ESITO DELLA CONTROVERSIA FAVOREVOLE ALLA PARTE ADIUVATA - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE - INTERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE AD UN ESITO DELLA CONTROVERSIA FAVOREVOLE ALLA PARTE ADIUVATA - SUFFICIENZA.*
L'intervento adesivo dipendente, contemplato dall'art. 105 secondo comma cod. proc. civ., non richiede la titolarità di un diritto nei confronti delle parti originarie del processo, ma è consentito in presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata. Pertanto, qualora l'amministrazione, per la vendita di propri beni (nella specie, partecipazioni azionarie dell'IRI), apra una trattativa di tipo privatistico con gara fra più offerenti, ed uno di questi agisca in giudizio per sentir accertare l'avvenuta conclusione del contratto, deve riconoscersi all'altro offerente la facoltà di spiegare, nella relativa controversia, il suddetto intervento adesivo, in considerazione del suo interesse giuridico, non di mero fatto, al rigetto della domanda, quale presupposto necessario per la ripresa delle trattative in suo favore. (V 6478/81, mass n 417309; (V 5321/81, mass n 416069).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)