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Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Testo in vigore al

Art. 97

1. All'articolo 184 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 5 la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "cinquanta";

  2. b) al comma 6 dopo le parole: "gruppi di animali" sono aggiunte le seguenti: "superiori al numero di cinquanta".

Art. 99

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1 le parole: "stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso";

  2. b) al comma 2 le parole: "in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso" sono sostituite dalle seguenti: "sotto l'effetto conseguente all'uso" e le parole da: "possono provvedere" a: "Lo stato di ebbrezza" sono sostituite dalle seguenti: "hanno facolta' di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica"; all'ultimo periodo le parole: "che ha rilasciato la patente di guida" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo della commessa violazione";

  3. c) al comma 4 le parole: "dei commi 2, 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 3";

  4. d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.".

Art. 100

1. All'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2 le parole: "dei passaggi" sono sostituite dalle seguenti: "degli attraversamenti";

  2. b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.";

  3. c) al comma 9 le parole: "giochi o manifestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "giochi, allenamenti e manifestazioni".

Art. 103

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1 dopo la parola: "targa" le parole: "di riconoscimento" sono soppresse e le parole da: "al soggetto responsabile" a: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "all'intestatario del contrassegno di identificazione"; e' aggiunto, in fine, il primo periodo del comma 2;

  2. b) il comma 2 inizia con le parole: "Qualora la residenza .. ..";

  3. c) al comma 3 le parole: "o dei messi comunali" sono sostituite dalle seguenti: ", dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione".

Art. 104

1. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1 le parole: "la sola" sono sostituite dalla seguente: "una" e dopo la parola: "pecuniaria" sono aggiunte le seguenti: "ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie";

  2. b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.".

Art. 108

1. All'articolo 207, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2 le parole: "ovvero alla violazione consegua una sanzione amministrativa accessoria," sono soppresse;

  2. b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.".

Art. 109

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e' cosi' sostituito:
"2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalita' di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.".

Art. 111

1. All'articolo 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilita' a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto puo' disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalita' di cui al comma 4.";

  2. b) il comma 6 diventa comma 7.

Art. 113

1. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo : "Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, e' ritirato il certificato di idoneita' tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione.";

  2. b) al comma 7 le parole: "viene adottato" sono sostituite dalle seguenti: "e' previsto";

  3. c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.".

Art. 114

1. All'articolo 215, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole: "prezzo delle stesse" sono sostituite dalla seguente: "ricavato" ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5.
    Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.".

Art. 115

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneita' tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici e' determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente da' notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore.
    Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.";

  2. b) al comma 3 dopo le parole: "carta di circolazione" sono inserite le seguenti: "o nel certificato di idoneita' tecnica per le macchine agricole,";

  3. c) al comma 6 dopo la parola: "documento" sono inserite le seguenti: "di circolazione" e dopo la parola: "riferisce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata,".

Art. 116

1. All'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2 dopo le parole: "la invia," sono aggiunte le seguenti: "unitamente a copia del verbale," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validita' ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalita'. L'interdizione alla circolazione e' comunicata all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.";

  2. b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modalita' per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.";

  3. c) al comma 6 le parole: "revoca della patente" sono sostituite dalle seguenti: "sospensione della patente da tre a dodici mesi".

Art. 117

1. All'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2 dopo le parole: "la invia," sono aggiunte le seguenti: "unitamente a copia del verbale," e le parole: "che l'ha rilasciata" sono sostituite dalle seguenti : "del luogo della commessa violazione";

  2. b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: "5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.";

  3. c) il comma 5 diventa comma 6.