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Sez. 3 - , Sentenza n. 34897 del 28/11/2022 (Rv. 666276 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO | Litisconsorzio necessario - Norma processuale - Conseguente applicazione necessaria - Non integrità del contraddittorio in primo grado - Vizio comportante la rimessione - Pregiudizialità assoluta - Esame di ulteriori questioni, inclusa l'individuazione della legge sostanziale applicabile - Spettanza - Al giudice di primo grado.
Stato
decisa il 2022-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666276-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO

La norma che impone il litisconsorzio necessario ha natura processuale e, come tale, è di applicazione necessaria nei processi che si svolgono innanzi al giudice italiano; ne consegue che, una volta rilevata la non integrità del contraddittorio in base alla disposizione nazionale, la relativa statuizione ha carattere di pregiudizialità assoluta e ciò impone al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., restando preclusa qualsiasi altra decisione - che è rimessa al giudice "ad quem" - sul merito della controversia e anche sulla questione riguardante l'individuazione della legge sostanziale applicabile.

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)